Il sonno nel primo anno di vita: fisiologia ed impatto familiare
Alessandro Ciccolin Professore aggregato, responsabile SSCVD Medicina del Sonno Osp. Molinette, Torino)
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Silvia Spinelli – psicoterapeuta e formatrice
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Scambi con il pubblico e interventi
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Daniela Bulgarelli (psicologia dello sviluppo presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino)
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Evento accreditato ECM (non rientrante nell’autoformazione)
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Angela Gallone (Responsabile Controllo Malattie Infettive e Vaccinazioni ASL TO 3)
Leggi tuttoAcquisto beni strumentali: ammortamenti maggiorati del 40%
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha introdotto un’agevolazione fiscale rivolta alle imprese ed ai professionisti titolari di partita iva atta ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, acquistati anche mediante contratti di leasing.
Nello specifico, l’agevolazione consiste nel riconoscimento in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto del bene strumentale ai fini della deducibilità fiscale delle sue quote di ammortamento o dei relativi canoni di leasing.
In altri termini, in fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi, è possibile dedurre fiscalmente una quota di costo aggiuntiva rispetto alle ordinarie quote di ammortamento o ai relativi canoni di leasing, pari al 40% del costo stesso, arrivando così a dedurre fiscalmente al termine del periodo di ammortamento o del contratto di leasing il 140% del prezzo di acquisto del bene.
L’incremento del costo fiscale del bene comporta un notevole risparmio d’imposta sia in termini di Irpef (per le persone fisiche) sia in termini di Ires (per le società di capitali). L’agevolazione non trova applicazione ai fini Irap.
E’ agevolato solo ed esclusivamente l’acquisto di beni strumentali volti all’esercizio dell’attività professionale, ossia di beni che vengono utilizzati dal professionista per l’esercizio della propria professione. E’ opportuno sottolineare che tra i beni strumentali all’esercizio dell’attività professionale rientra anche l’autovettura, naturalmente rispettando la limitata deducibilità fiscale prevista per questa tipologia di bene.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in:
– Beni immateriali (per esempio i software);
– Beni usati;
Per espressa previsione normativa, sono inoltre esclusi dall’agevolazione tutti gli acquisti di:
– Beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5%;
– Gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
Secondo un parere espresso dall’Agenzia delle Entrate durante il Telefisco 2016, l’agevolazione troverebbe applicazione anche all’acquisto di beni strumentali da parte dei professionisti aderenti al “Regime dei contribuenti minimi”, mentre non troverebbe applicazione con riferimento agli acquisti effettuati dai professionisti aderenti al “Regime forfettario”.
Si evidenzia che il “regime dei contribuenti minimi” non prevede il processo di ammortamento per i beni strumentali ed il relativo costo viene interamente dedotto nell’anno di acquisto del bene. Questo implica che il professionista, aderente a tale regime, acquistando un bene strumentale del valore di Euro 100,00, potrà dedursi fiscalmente nell’anno di sostenimento della spesa l’importo di Euro 140,00.
Attendiamo tuttavia un’ulteriore circolare esplicativa di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Acconto Enpap 2015
Il prossimo 1° marzo 2016 scade il termine per il versamento dell’acconto dei contributi previdenziali Enpap relativi al reddito professionale 2015. Normalmente l’acconto dovuto viene determinato con il cosiddetto “metodo storico”, ossia viene quantificato in una percentuale pari al 70% dei contributi dovuti sulla base del reddito professionale conseguito nell’anno 2014. Per visionare l’acconto calcolato su base storica e sufficiente accedere alla propria area riservata del sito Enpap, nella sezione Posizione Contributiva, Calcolo acconto metodo storico.
In alternativa alla modalità di calcolo con il “metodo storico”, qualora nel corso dell’anno 2015 il reddito percepito si sia ridotto rispetto all’anno precedente (2014), è possibile quantificare l’acconto con il cosiddetto “metodo previsionale”. In tal caso l’acconto dovuto viene quantificato in una percentuale pari al 70% dei contributi calcolati sul reddito professionale presunto per l’anno 2015. Anche per la definizione dell’acconto con il “metodo previsionale” è sufficiente accedere alla propria area riservata del sito Enpap, nella sezione Posizione Contributiva, Calcolo acconto metodo previsionale. In questo caso il sistema, al fine di procedere al calcolo dell’acconto, richiederà l’inserimento di due dati:
1. Reddito netto presunto per l’anno 2015;
2. Corrispettivi lordi presunti per l’anno 2015.
In caso di quantificazione dell’acconto su base previsionale, si consiglia di contattare il proprio consulente fiscale al fine di definire correttamente il reddito presunto per l’anno 2015. Qualora infatti il reddito professionale per l’anno 2015 venga sottostimato, si rischia di versare l’acconto in misura insufficiente. E’ opportuno evidenziare che a partire dal mese di luglio 2015, grazie ad un accordo sottoscritto tra l’Enpap e l’Agenzia delle Entrate, è possibile versare i contributi dovuti tramite il modello F24, in alternativa al tradizionale bollettino MAV.
Attraverso l’utilizzo del modello F24 è possibile compensare quanto dovuto a titolo di acconto Enpap con eventuali crediti fiscali vantati verso l’Erario (Irpef, Irap, Iva, ecc.).
Leggi tuttoNovità fiscali per lo psicologo
Regime forfettario 2016
Nel corso di Telefisco 2016, tenutosi in data 28 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al nuovo “Regime forfettario” per i lavoratori autonomi.
In particolare è stato chiarito che:
Coloro i quali nel corso dell’anno 2015 hanno adottato per la prima volta il vecchio “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” (meglio conosciuto con il nome di “regime dei contribuenti minimi”) per una nuova attività avviata nel medesimo anno, possono continuare ad applicare tale regime fino alla sua scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente;
Coloro i quali nel corso dell’anno 2015 hanno iniziato una nuova attività adottando il “regime ordinario”, possono, a partire dal 1 gennaio 2016, revocare detta opzione ed accedere al nuovo regime forfetario. Inoltre, nel caso in cui sussistano i presupposti, possono applicare la tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 5% per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
Spese di aggiornamento dei professionisti
E’ attualmente all’esame del Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo.
La norma, tra le altre cose, si propone di aggiornare la disciplina relativo alla deducibilità delle spese di formazione in capo ai professionisti.
Attualmente la normativa fiscale prevede che “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
Con la circolare n. 35/2012 l’Agenzia delle Entrate aveva fornito un’interpretazione alquanto restrittiva della norma, affermando che la deducibilità ridotta fosse applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione obbligatoria da parte degli iscritti agli albi professionali.
La modifica normativa proposta nel disegno di legge prevede che le spese per l’iscrizione a master ed a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di Euro 10.000.
Si evidenzia che ad oggi si tratta solo di un disegno di legge e che le nuove disposizioni non sono ancora operative.
Modifica della normativa in materia di POS (Point Of Sail)
La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità in materia di utilizzo del POS (Point Of Sail).
Il provvedimento in oggetto, modificando la precedente normativa, impone ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, compresi i professionisti, di accettare pagamenti da parte della clientela non solo con carte di debito, ma anche con carte di credito, prescindendo dall’importo (fino ad oggi l’obbligo scattava da un minimo di Euro 30,00).
Inoltre, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa (entrata in vigore a partire dal mese di giugno 2014), viene previsto l’introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di mancato adeguamento, il cui ammontare dovrà essere definito tramite dei Decreti Ministeriali che il Ministero dello Sviluppo economico sarà chiamato ad emanare.
Tali disposizioni non hanno mancato di suscitare reazioni di disappunto da parte di molteplici esponenti delle professioni.
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Quota anno 2016
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 29 febbraio 2016. Il
pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza
comporterà l’applicazione di una sovrattassa il cui importo è
determinato in € 12,88 per gli iscritti che effettueranno il pagamento
entro il 31 dicembre 2016 compreso, e in € 25,77 per gli iscritti che
effettueranno il pagamento dopo il 31 dicembre 2016.