Fatturazione elettronica: ultime news
In relazione alla fatturazione elettronica, ecco le ultime news:
– l’obbligo è definitivamente approvato a partire dal 1° gennaio 2019.
– sono esclusi i professionisti in regime forfettario e di vantaggio (ex contribuenti minimi). L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, coloro i quali adottato uno di questi due regimi agevolati, hanno il diritto di ricevere le fatture passive in formato cartaceo, senza alcun obbligo di conservazione sostitutiva delle stesse.
– per i professionisti in regime ordinario sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le fatture emesse a fronte di prestazioni di carattere sanitari
– per i professionisti in regime ordinario dovranno necessariamente essere elettroniche tutte le fatture di natura non sanitaria
– i professionisti in regime ordinario riceveranno le fatture passive esclusivamente in formato elettronico. Dovranno quindi munirsi di uno specifico software per la ricezione, lettura e conservazione sostitutiva delle stesse.
Per l’emissione e la ricezione delle fatture è necessario:
– il possesso di un’indirizzo PEC, peraltro già da tempo obbligatorio, e attivabile sul sito CNOP (servizio pagato annualmente da OPP)
– l’utilizzo di un software idoneo. Per la scelta del software, è possibile scegliere tra varie opzioni sul mercato, oppure far riferimento a quelli, messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Mano a mano che si andranno definendo le questioni, invieremo altre notizie.
Leggi tuttoParere sul percorso di autorizzazione ed accreditamento, circa la figura dello psicologo in organico nelle S.R.P.
In riferimento alle DGR 30-1517/2015 e successive integrazioni e modifiche: 29-3944 del 19/09/2016, e 41-6886 del 18.5.2018
Codesto Ordine si pregia di voler fornire un parere circa le normative in oggetto, in particolare sulla loro corretta applicazione, in ordine al processo avviato di Autorizzazione ed Accreditamento.
Le ragioni che ci inducono alla seguente pronuncia si sostanziano nelle seguenti motivazioni:
- come Ordine abbiamo dialogato con gli Assessorati di competenza, alla integrazione delle suddette norme, in particolare per quello che ci riguarda, ossia la possibilità che la figura dello psicologo non fosse esclusa, ridotta o mortificata in questo nuovo assetto normativo;
- molti degli iscritti al nostro Ordine lavorano nelle Strutture Residenziali Psichiatriche a vario titolo, e ci giunge una forte preoccupazione unita ad un certo disorientamento circa le possibilità occupazionali nel prossimo futuro;
- con il dispiegarsi del processo di Autorizzazione ed Accreditamento inoltre, ci giungono segnalazioni di notevoli difformità nella applicazione della griglia di valutazione Regionale, ad opera delle Commissioni di Vigilanza; in particolare circa le norme che riguardano la presenza dello psicologo negli organici delle S.R.P.
Ciò detto, ci permettiamo di riassumere brevemente il percorso legislativo dispiegatosi negli ultimi anni, prima di formulare un parere in nome e per conto dei colleghi che qui rappresentiamo.
Con gradi di approssimazione e modifica il perno della questione è la possibilità che gli psicologi operino ancora nella Residenzialità Psichiatrica come richiamato nella DGR 29 pag. 21 allegato B punto 9 e (4° e 5° capoverso). Nella norma si afferma che “Per consentire lo svolgimento di attività di tipo riabilitativo, quali psicoeducazione, riabilitazione cognitiva, ecc., fino a un massimo del 30% del monte ore previsto per Educatore/Tecnico della riabilitazione potrà essere garantito da personale con titolo di psicologo”
Sempre nella stessa DGR si afferma in più paragrafi, relativi ai requisiti per autorizzazione ed accreditamento, anche che “Per motivate esigenze di assistenza, nell’ambito del monte ore delle seguenti figure professionali: infermieri, educatori/tecnici della riabilitazione, OSS, è possibile ridistribuire fino al 30% delle ore complessive all’interno del monte ore delle stesse categorie”
Già a questo punto sorge un legittimo dubbio, ossia se queste quote siano sovrapponibili o meno. Lo psicologo ammesso a coprire il 30% delle ore delle figure su indicate, può collocarsi per “motivate esigenze di assistenza” anche nella seconda?
Nella DGR 41 allegato B con particolare riferimento alle Strutture SRP3 in più si afferma che si auspica un “Rafforzamento della funzione riabilitativa delle SRP 3, prevedendo, anche a titolo sperimentale, che il monte ore attualmente definito per educatori o tecnici della riabilitazione psichiatrica possa essere coperto anche “integralmente” da personale con il titolo di psicologo/psicoterapeuta, oltre il limite ordinario di flessibilità già riconosciuto a regime nella misura del 30%.”
Ad ampliare e complessificare il campo nell’ allegato A, pag. 3, della predetta norma si afferma che “Quanto stabilito nella D.G.R. n. 29-3944/2019 e s.m.i., Allegato B, punto 9 “Figure professionali”, terzultimo capoverso, è sostituito come segue: “Inoltre, al fine di valorizzare le esperienze acquisite, in fase di prima applicazione del presente provvedimento gli operatori non in possesso dei titoli sopraelencati ai punti da 1 a 8 e non in possesso di titolo di Operatore socio-sanitario (OSS), possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali OSS, purché alla data del 19.9.2016 abbiano avuto i seguenti requisiti:
– già in servizio presso la struttura residenziale,
– in possesso del titolo professionale regionale di Operatore tecnico di Assistenza (OTA) oppure di quello di Assistente domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) oppure di altri titoli di studio o profili professionali di livello pari o superiore afferenti all’area sanitaria o socio-sanitaria;
– in possesso di una certificazione rilasciata dal datore/i di lavoro che attesti un’esperienza in tali strutture di almeno due anni nel supporto alle funzioni previste dalla normativa vigente per il profilo professionale dell’OSS (rif. Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001). In fase di prima applicazione e limitatamente alla durata della fase transitoria, gli altri operatori possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali OSS, a condizione che alla data del 19.9.2016 abbiano avuto i seguenti requisiti:
– già in servizio presso la struttura residenziale;
– in possesso di una certificazione rilasciata dal datore/i di lavoro che attesti un’esperienza in tali strutture di almeno due anni nel supporto/ausilio alle funzioni previste dalla normativa vigente per il profilo professionale dell’OSS. Rispetto a tali operatori, i soggetti gestori delle relative strutture in cui svolgono la loro attività dichiarano, nell’ambito dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento, l’impegno ad garantire, entro il termine della fase transitoria stabilito in data 8.9.2020, la presenza di personale qualificato secondo le modalità che verranno definite a livello regionale, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi”.
A conclusione nel succitato Allegato A si fa riferimento anche ai cambiamenti legislativi a livello nazionale “Per tutto quanto non citato nel presente provvedimento, si richiama quanto previsto dalla D.G.R. n.29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B riguardo alle figure professionali, nel rispetto delle novità legislative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento alla L. n. 3 dell’11.1.2018, artt. 6 e segg., in materia di riordino delle professioni sanitarie”
In questo caso si fa riferimento alla cosiddetta Legge IORI che intervenendo sulla figura degli educatori senza titolo, stabilisce una fase transitoria che delinea la possibilità di acquisire una qualifica se in possesso di determinati requisiti. Questo a maggior ragione vale per gli psicologi che ad oggi si trovano a lavorare come educatori.
In considerazione di quanto sopra, ed in virtù dei compiti e doveri di un Ordine, in questa fase transitoria, ove la discrezionalità e la confusione, possono recare danno ed essere di intralcio allo sviluppo delle norme in oggetto, esprimiamo il seguente parere rivolto ai Dipartimenti di Salute Mentale, alle Commissioni di Vigilanza delle ASL ed infine agli organi Regionali di riferimento.
Al fine di:
- tutelare l’iter normativo Regionale in atto, specie nella sua fase transitoria;
- evitare ricorsi o atti illeciti rispetto alle normative nazionali in fase di attuazione e definizione;
- tutelare il lavoro dei nostri iscritti;
- tutelare la continuità assistenziale, prevista ma non ben definita, soggetta cioè alla discrezionalità delle Commissioni di Vigilanza, rilevata dai nostri iscritti e facilmente documentabile.
Si ritiene utile, in questa fase normativa, applicare alla figura dello psicologo quanto già espresso nella DGR 41 allegato B, ed estendere il suo contenuto dalle SRP3 a tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche: prevedendo cioè anche a titolo sperimentale, che il monte ore attualmente definito per educatori o tecnici della riabilitazione psichiatrica possa essere coperto anche “integralmente” da personale con il titolo di psicologo/psicoterapeuta, oltre il limite ordinario di flessibilità già riconosciuto a regime nella misura del 30%.”
Leggi tuttoEsonero dalla fattura elettronica per chi trasmette i dati al Sistema TS.Semplificazione o ulteriore complicazione?
Abbiamo già analizzato in un precedente focus come, a seguito dei rilievi mossi dal Garante della Privacy al Sistema per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche, fosse allo studio del Governo un emendamento che escludesse tutti gli operatori sanitari dall’obbligo di utilizzo della fattura elettronica.
Questo ed altri correttivi alla disciplina della fatturazione elettronica sono stati definiti dal Senato con l’approvazione del Ddl di conversione del DL 119/2018 (Decreto fiscale 2019), che passa quindi ora all’esame della Camera. L’iter di conversione del Decreto fiscale 2019 in legge dovrà essere ultimato entro il prossimo 22 dicembre 2018.
Sulla base delle ultime modifiche apportate, saranno esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, per il solo periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente ai soli dati trasmessi.
Tale esonero è una replica dell’esclusione già oggi prevista per il c.d. Spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), in ossequio al principio in base al quale l’Amministrazione Finanziaria non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso.
Un primo chiarimento fornito dalla nuova bozza di Ddl riguarda la definizione della platea dei professionisti a cui si applica tale esclusione. I soggetti che potranno beneficiare dell’esonero sono stati infatti individuati dall’art. 3 del DLgs 175/2014 (iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private) e dal DM 1° settembre 2016 (tra cui, le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari).
Viene quindi ufficializzato e chiarito che l’esclusione opera in favore anche degli psicologi.
Rimangono tuttavia aperti ancora molteplici dubbi, il principale dei quali, a parere di chi scrive, è legato alla formulazione letterale della norma. Da una prima lettura del nuovo Ddl di conversione, sembrerebbe di capire che l’esclusione dall’obbligo di emissione della fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le prestazioni aventi carattere sanitario, per le quali è previsto l’obbligo di invio dei dati delle relative fatture al Sistema Tessera Sanitaria.
Se così fosse, il professionista che svolge contemporaneamente prestazioni di carattere sanitario (sedute psicoterapeutiche/colloqui psicologici) e prestazioni di carattere non sanitario (docenze, formazioni o consulenze tecniche), sarebbe obbligato a gestire la tradizionale fatturazione cartacea per le prestazioni sanitarie e la nuova fatturazione elettronica per le prestazioni non sanitarie.
Non solo, nel caso in cui il paziente si opponga all’invio dei dati al Sistema TS, il professionista si vedrebbe obbligato all’utilizzo della fattura elettronica anche con riferimento alle prestazioni sanitarie.
Tale soluzione comporterebbe sicuramente diverse problematiche di carattere gestionale, come per esempio una duplice numerazione delle fatture, distinta tra fatture cartacee e fatture elettroniche, ed un diverso modo di conservazione delle stesse (conservazione tradizionale per le fatture cartacee e conservazione sostitutiva per quelle elettroniche).
Un ulteriore problema deriva dal fatto che, se dal lato delle fatture attive si potrà mantenere il cartaceo, per le fatture passive bisognerà comunque adeguarsi al sistema della fattura elettronica al fine di ricevere le fatture elettroniche emesse dai propri fornitori.
Quella che a livello teorico avrebbe dovuto essere una semplificazione, corre quindi il rischio di essere un’ulteriore complicazione. Siamo quindi in attesa di chiarimenti che meglio definiscano l’effettivo ambito di esclusione dall’emissione delle fatture elettroniche da parte degli operatori sanitari.
Si ricorda comunque che i professionisti che adottano il “vecchio regime dei contribuenti minimi” o il “nuovo regime forfettario”, non sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche, ma sono comunque obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.
In vista delle probabili novità che la prossima legge di bilancio 2019 introdurrà in tema di regime forfettario, legate principalmente all’aumento del limite massimo di ricavi ed al venire meno di diverse cause ostative all’adozione del regime agevolato, l’utilizzo di tale regime permetterebbe la totale esclusione dal nuovo obbligo di fatturazione elettronica.
Probabile ampliamento del regime forfettario ai professionisti con fatturato fino ad Euro 100.000. Il primo passo del Governo verso la nuova Flat tax.
Nelle prime bozze della legge di bilancio 2019, ad oggi ancora in corso di approvazione, è emerso l’intento del Governo, come primo passo verso la futura “flat tax” (tassazione piatta con un’unica aliquota in sostituzione della tradizionale Irpef a scaglioni) di estendere l’ambito di applicazione dell’attuale regime forfetario dei “piccoli” lavoratori autonomi ai titolari di partita IVA con fatturato fino ad Euro 100.000.
Introdotto dalla Legge 190/2014 a partire dall’esercizio 2015, questo regime agevolato consente alle partite IVA individuali, con fatturato non superiore a specifiche soglie massime differenziate a seconda del settore di attività (per le attività libero-professionali il limite di fatturato è attualmente fissato ad Euro 30.000), di beneficiare:
- di una tassazione del 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni) sostitutiva della tradizionale IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicata su un reddito di lavoro autonomo determinato non sulla base dell’analitica differenza tra i compensi incassati nell’anno ed i relativi costi professionali, ma sui ricavi al netto di una percentuale predeterminata (che varia anch’essa a seconda del settore di attività) a titolo di deduzione forfetaria dei costi professionali. In particolare, per gli psicologi, il reddito professionale è pari al 78% dei ricavi.
- di significative semplificazioni negli adempimenti fiscali e di tenuta della contabilità;
- dalla mancata applicazione dell’Iva in fattura.
L’ampliamento del regime forfettario ai contribuenti titolari di partita iva con fatturato fino ad Euro 100.000 avverrà in due fasi distinte:
1. Imposta sostitutiva del 15% a decorrere dal 2019 sui redditi di lavoro autonomo per le partite IVA individuali con fatturato non superiore ad Euro 65.000 nell’anno precedente e che, contemporaneamente allo svolgimento dell’attività in forma individuale, non partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione. Viene introdotta l’esclusione per coloro che detengono una partecipazione in una Società a responsabilità limitata.
2. Imposta sostitutiva del 20% a decorrere dal 2020 sui redditi di lavoro autonomo per le partite IVA individuali con le stesse caratteristiche delle precedenti, ma con fatturato compreso tra 65.000 e 100.000 Euro.
Per quanto concerne l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi di lavoro autonomo delle partite IVA individuali con fatturato tra 65.000 e 100.000 euro, le bozze della futura Legge di bilancio 2019 precisano che il reddito va determinato nei modi ordinari, come differenza tra ricavi e costi (e non, quindi, con abbattimento forfetario del fatturato), e che per questi contribuenti vigerà comunque l’obbligo di fatturazione elettronica (escluso invece per i contribuenti con fatturato fino ad Euro 65.000).
In realtà, relativamente alla mancata applicazione dell’Iva in fattura da parte dei contribuenti forfettari con volume d’affari ricompreso tra Euro 65.000 ed Euro 100.000, si renderà necessaria un’apposita autorizzazione della Comunità Europea, considerato che ad oggi detta autorizzazione per l’Italia si attesta appunto in corrispondenza del livello massimo di fatturato di Euro 65.000.
E’ importante evidenziare che, per nessuno dei due nuovi regimi forfetari previsti (flat tax 15% o flat tax 20%) non risultano previste incompatibilità con la titolarità di altre categorie reddituali, come invece era previsto fino ad oggi. In particolare, sia con riferimento ai contribuenti forfetari con fatturato fino ad Euro 65.000, sia con riferimento ai contribuenti forfetari con fatturato compreso tra Euro 65.000 ed Euro 100.000, non risulta riproposta la vecchia incompatibilità che scatta attualmente in presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati (es. redditi di pensione) per oltre Euro 30.000.
L’unica incompatibilità prevista nella nuova formulazione del regime agevolato, senza alcuna soglia quantitativa, si verifica nel caso in cui il professionista con partita IVA fatturi prevalentemente ad un datore di lavoro che nei due anni precedenti gli ha erogato dei redditi di lavoro dipendente o assimilato. Quando ciò accade, l’incompatibilità scatta anche sotto i 30.000 Euro. Di contro, quando ciò non accade, la titolarità di redditi di lavoro dipendente o pensione, anche per un importo superiore ad Euro 30.000, non sembra più destinata a precludere la via né della “vecchia flat tax al 15%”, né della “nuova flat tax al 20%”.
Secondo una ricerca condotta dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) il risparmio fiscale per un libero professionista iscritto ad un Albo con fatturato di Euro 65.000 e zero costi di struttura, optando per il regime forfettario con flat tax al 15%, potrebbe arrivare ad Euro 12.675. Si consiglia comunque un’approfondita valutazione della propria posizione personale con un consulente perché le possibili implicazioni di natura fiscale legate al passaggio al regime agevolato possono essere molteplici.