Comunicato OPP sull’inchiesta “Angeli e Demoni”
Facendo seguito al comunicato del CNOP in data 27 giugno 2019 ed in risposta alle richieste di informativa pervenute da diversi colleghi sulle azioni che OPP intende intraprendere in relazione ai presunti illeciti nella gestione di minori in affido da parte della onlus piemontese Hansel e Gretel, notizia di cui la stampa, sia locale che nazionale, ha dato ampia diffusione, si comunica che:
– Ogni qualvolta l’Ordine venga a conoscenza di fatti di potenziale rilevanza disciplinare è tenuto ad avviare una indagine istruttoria;
– Quando in relazione agli stessi fatti oggetto di indagine disciplinare è pendente un procedimento penale, il vigente regolamento dell’Ordine prevede la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale;
– divenuta irrevocabile la sentenza penale, il Consiglio porta a termine l’istruttoria avviata, applicando, nel caso in cui ritenga fondati gli addebiti contestati, una sanzione (tra quelle previste dalla L. 56/89: avvertimento, censura, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) proporzionata alla gravità dei fatti contestati e delle loro conseguenze dannose.
In conformità a quanto sopra, la Commissione Deontologica procederà, quindi, ad avviare la fase istruttoria in merito agli specifici fatti di cui sopra, affidandone l’espletamento ad uno dei suoi Consiglieri.
Cogliamo l’occasione per esprimere il sostegno e la vicinanza dell’Ordine ai minori eventualmente coinvolti, alle loro famiglie e a tutti i colleghi impegnati nel difficile lavoro con minori vittime di maltrattamento e/o abuso, certi che – nonostante la violenza, le tante distorsioni e generalizzazioni della campagna mediatica in corso – continueranno a portare avanti i loro impegni professionali con impegno e serietà, mostrando nei fatti il valore e l’importanza del loro operato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
La Psicologia di fronte al Decreto-Salvini
E’ con sgomento e grande preoccupazione che l’OPP recepisce il Decreto-Legge del 4 ottobre 2018, il cosiddetto Decreto-Salvini su immigrazione e sicurezza.
La Psicologia, che tutti noi ogni giorno rendiamo operativa e viva attraverso il nostro fare connesso al nostro pensare, è una scienza in cui la curiosità e l’interesse teorico per l’umano non sono mai del tutto scindibili dall’obiettivo etico di promuovere possibilità d’esistenza più ricche e consapevoli, non solo per i singoli individui, ma anche per i gruppi e per le società allargate.
La Psicologia mira al “benessere” inteso in modo complesso: come capacità, da parte di individui e gruppi, di creare equilibri tra istanze divergenti, spesso anche contraddittorie, in un continuo allargamento di vedute – un sistema vivente in costante evoluzione. Un “benessere nazionale” da raggiungersi attraverso la nullificazione – avvilimento, soggezione, deumanificazione, espulsione – dell’Altro appare pertanto, allo sguardo della Psicologia, un obiettivo tanto fallace quanto pericoloso: una strategia di equilibrio fondata non sulla base di un sano funzionamento del sistema sociale, ma sul ricorso ad un nemico (questa volta interno) da distruggere, o quantomeno da controllare.
Il Decreto-Salvini cancella con un colpo di spugna il sistema pubblico dell’accoglienza in Italia (S.P.R.A.R: Sistema di Protezione a Rifugiati e Richiedenti Asilo ), un dispositivo così apprezzato da essere considerato una buona pratica a livello europeo. Lo smantellamento dello SPRAR ridurrà di nuovo l’accoglienza da sistema qualificato ad intervento di tipo emergenziale, con un balzo indietro di anni. Da un punto di vista strettamente clinico, ciò significa l’immediata cancellazione di strumenti che, in qualche modo, garantivano la salvaguardia della salute psichica dei migranti, tra cui il diritto di accesso al sostegno psicologico. Da un punto di vista più ampiamente sociale, si può prevedere che l’applicazione del Decreto comporterà effetti disastrosi sulla vita di tutti: in attesa che la loro domanda di asilo sia esaminata, i richiedenti saranno parcheggiati in enormi strutture con livelli minimi di assistenza, senza poter usufruire dei servizi oggi previsti dallo SPRAR e indispensabili all’integrazione, quali l’insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, tirocini e borse-lavoro, l’accompagnamento educativo da parte di professionisti altamente qualificati. Pochi tra loro otterranno un permesso di soggiorno; gli stessi a cui sarà concesso lo status di rifugiato avranno solo pochi mesi di tempo prima di essere riversati sul territorio, dal quale – nonostante tutte le asserzioni propagandistiche – non saranno espulsi. Le strade si riempiranno così di una folla di persone sofferenti, abbandonate, defraudate dei più elementari diritti costituzionali e con poche (a volte nessuna) possibilità di sviluppare un proprio progetto di vita nella legalità. La Psicologia, soprattutto nelle sue declinazioni di Psicologia sociale e di comunità, lancia oggi un allarme, per evitare un suo prossimo – del tutto ipotizzabile – arruolamento secondario come “Psicologia dell’emergenza”.
Come psicologi, chiamati a “promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità” (art. 3 del CD), reputiamo l’abrogazione della Protezione umanitaria una decisione incompatibile con il nostro mandato. Abbandonare a sé stessi individui gravemente traumatizzati da vicende storiche e personali inenarrabili, tra cui i torturati nelle carceri in Libia, gli stranieri appena maggiorenni che hanno affrontato il viaggio da soli, uomini e donne fuggiti da condizioni di vita inumane o da sistemi politici che non garantiscono il rispetto dei diritti umani fondamentali, è un atto politico del tutto incompatibile con la Psicologia: un atto che ci spiazza come professionisti della salute, ma soprattutto che, come cittadini, ci disumanizza nel profondo.
L’Europa si sta configurando sempre più come un insieme di società multietniche, multireligiose, multiculturali. La Psicologia può essere di grande orientamento nell’attuale complessità, aiutando a sviluppare uno sguardo che, assieme ai conflitti e ai problemi, sia in grado di vedere anche tutta la potenziale ricchezza dell’esistente. Il Decreto-Salvini rischia di azzerare questo sguardo curioso, complesso, creativo e lungimirante che la Psicologia si sforza di sostenere, imprigionandolo negli spazi angusti dell’odio razziale e della competizione tra esclusi.
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Proroga del termine di versamento delle tasse al 30 settembre 2019 per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA).
Lo scorso 27 giugno è stato approvato il Ddl. di conversione in legge del “Decreto crescita” (Decreto Legge 34/2019).
In sede di conversione del decreto è stata predisposta la proroga, al prossimo 30 settembre 2019, del termine per il versamento dei debiti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed Iva, a favore dei contribuenti che svolgono attività interessante dai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Gli ISA sono il nuovo strumento predisposto dall’Agenzia delle Entrate per sostituire, a partire dalle dichiarazioni dei redditi relative all’esercizio 2018, i vecchi studi di settore.
L’intervento di quest’anno si presenta molto più ampio rispetto alle proroghe che hanno caratterizzato gli scorsi anni, in quanto:
– Ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30/06/2019 al 30/09/2019;
– Non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% normalmente prevista per lo slittamento della scadenza dei versamenti dal mese di giugno al mese di luglio.
La proroga al 30/09/2019 dei versamenti delle tasse, si applica a quei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
1. Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
2. Dichiarano ricavi o compensi non superiore ad Euro 5.164.569.
Il codice attività previsto per l’esercizio della professione dello psicologo (86.90.30 – Attività svolta da psicologi) è soggetto al nuovo Indice sintetico “AK20U” e, pertanto, rientra a pieno titolo nei casi di proroga dei versamenti al prossimo 30/09/2019.
La proroga dei versamenti interessa quindi i seguenti soggetti:
1. Professionisti titolari di partita Iva che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA;
2. Soci di Associazioni professionali o di Società di persone che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA;
3. Soci di società di capitali “trasparenti” che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione N. 64 dello scorso 28 giugno, ha chiarito che la proroga si applica anche ai contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi “Indici di affidabilità fiscale” e che per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2018:
– Hanno applicato il regime forfettario di cui all’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014;
– Hanno applicato il regime di vantaggio ex art. 27 del Dl 98/2011.
A titolo esemplificativo, rientrano nella proroga i seguenti versamenti:
1. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;
2. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;
3. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRES;
4. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (5% – 15%) dei contribuenti forfettari;
5. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (5%) dei contribuenti minimi;
6. Il saldo 2018 dell’addizionale regione dell’IRPEF;
7. Il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale dell’IRPEF;
8. Il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”.
Il differimento al 30/09/2019 del termine per il versamento delle tasse ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione del debito, di ridurre a tre il numero massimo delle rate, le quali scadranno:
1. Per i contribuenti titolari di partita IVA:
a. Il 30 settembre 2019;
b. Il 16 ottobre 2019;
c. Il 18 novembre 2019;
2. Per i contribuenti non titolari di partita IVA:
a. Il 30 settembre 2019;
b. Il 31 ottobre 2019;
c. Il 2 dicembre 2019.
Resta invece invariata la scadenza del 30 novembre 2019 per il pagamento il secondo acconto delle tasse per l’anno 2019.