Soglia dei ricavi/compensi per l’accesso al Regime Forfetario
In data 30 dicembre 2018 il Parlamento ha definitivamente approvato la Legge di Bilancio 2019.
I commi 9-11 dell’art. 1 della nuova Legge ridefiniscono l’ambito di applicazione del regime forfetario (introdotto dalla legge 190/2014) sotto tre direttive:
- Viene ampliata la soglia unica di ricavi/compensi percepiti;
- Sono rimosse le precedenti soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendenti e beni strumentali, le quali, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, non devono più essere considerate al fine dell’accesso e della permanenza all’interno del regime agevolato;
- Vengono riformulate le cause ostative all’adozione del regime agevolato connesse al possesso di partecipazioni societarie ed allo svolgimento (attuale o passato) di attività di lavoro dipendente.
Nuova soglia Unica dei ricavi
Alla luce della novità apportate dalla legge di bilancio 2019, per accedere al regime forfettario i ricavi ed i compensi derivanti dall’attività di lavoro autonomo non devono superare, nell’anno precedente, la soglia di Euro 65.000. Nella precedente versione del regime il limite massimo dei ricavi e compensi era fissato in Euro 30.000. Ai fini del computo della soglia:
- Va applicato il criterio di determinazione del reddito (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile adottato nel periodo d’imposta precedente;
- Va applicato il ragguaglio ad anno in caso di inizio dell’attività in corso d’anno;
- Non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (nuovi studi di settore);
- Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi in relazione alle diverse attività esercitate.
In linea generale, la nuova soglia di Euro 65.000 va verificata, dal 1° gennaio 2019, rispetto a quanto “incassato” nell’anno precedente. Tale criterio opera sia in caso di primo accesso al regime, sia in caso di verifica della permanenza per l’anno 2019. Così, ad esempio, il professionista che nell’anno 2018 abbia percepito compensi per Euro 40.000 può continuare ad applicare il regime forfetario nel successivo anno 2019, perché al di sotto della nuova soglia di Euro 65.000 (benchè per l’anno 2018 abbia superato il limite di compensi di Euro 10.000).
Rimozione delle precedenti soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente e per beni strumentali
La legge 190/2014, istitutiva del regime forfettario, aveva previsto due specifiche soglie che impedivano l’accesso al regime forfetario:
1. Possesso di uno stock di beni strumentali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente superiore ad Euro 20.000;
2. Sostenimento nell’anno di spese per lavoro dipendente superiori ad Euro 5.000 lordi.
La legge di bilancio 2019 ha cancellato tali soglie. Quindi, a livello teorico, a partire dall’esercizio 2019 il contribuente forfetario può avere del personale alle proprie dipendenze e può essere dotato di beni strumentali di rilevante valore.
Riformulazione delle cause ostative all’adozione del regime
Quanto alle riformulate cause ostative, a decorrere dal 1° gennaio 2019 non possono utilizzare il regime forfetario per l’attività di lavoro autonomo i soggetti che:
- Contemporaneamente all’attività professionale, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano (direttamente o indirettamente) una Società a responsabilità limitata o un’associazione in partecipazioni, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista. Quindi, la partecipazione in una Società a responsabilità limitata, preclude l’utilizzo del regime forfetario solo al ricorrere di una duplice condizione:
a) La partecipazione deve essere tale da permettere, direttamente o indirettamente, il controllo della Società;
b) La Società deve operare in realtà economiche riconducibili a quelle in cui opera la persona fisica in regime forfetario;
- Svolgono l’attività professionale autonoma con partita Iva, prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili), con i quali sono in corso rapporti di lavoro dipendente, oppure erano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due precedenti periodi d’imposta. La previsione è volta ad evitare che i rapporti di lavoro dipendente vengano trasformati in lavoro autonomo per sfruttare gli indubbi vantaggi fiscali derivanti dall’adozione del regime forfetario.
Disciplina invariata rispetto al passato
Non viene invece in alcun modo toccata dalla Legge di Bilancio 2019 la restante disciplina del regime
forfetario, quale:
- Determinazione del reddito professionale in misura forfettaria, secondo specifiche percentuali di forfetizzazione (78% per il professionista esercente l’attività di psicologo);
- Applicazione al reddito determinato forfetariamente dell’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni di attività), in sostituzione della tradizionale IRPEF;
- Esclusione dall’IVA per tutte le prestazioni erogate in vigenza del regime (indipendentemente dalla natura della prestazione, sia essa sanitaria o non sanitaria);
- Semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili;
Fatturazione elettronica per i contribuenti forfetari
Con riferimento ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica, si ricorda che i contribuenti forfetari sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, sia con riferimento alle prestazioni di carattere sanitario (trasmesse o non trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria), sia con riferimento alle prestazioni di carattere non sanitario. I contribuenti forfetari potranno quindi continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo. Inoltre, nell’ambito del videoforum organizzato dal quotidiano Italia Oggi nella giornata del 15 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contribuenti forfetari sussiste l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture d’acquisto solo nel caso in cui costoro comunichino al loro fornitore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Qualora il professionista non comunichi il proprio indirizzo telematico al fornitore, quest’ultimo dovrà trattarlo come un privato cittadino, inserendo nel campo “codice destinatario” della fattura emessa la sequenza di sette zeri (0000000) prevista per i privati cittadini e consegnandogli una copia cartacea del documento.
A riguardo si segnala che la Fondazione Nazionale Commercialisti ha sollecitato uno specifico chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Potrebbe infatti accadere che il Fornitore acquisisca autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista. Inserendo tale indirizzo in fattura, il professionista in regime forfettario sarebbe inconsapevolmente obbligato alla conservazione sostitutiva del documento.
Si ricorda comunque che rimangono invariate anche per i contribuenti forfetari le specifiche regole di fatturazione elettronica già in vigore dall’anno 2015 per le Pubbliche Amministrazioni.
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dal 1° gennaio 2019. Pertanto, le stesse devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.