Credito d’imposta sulle locazioni degli studi professionali ad utilizzo immediato
A partire dal prossimo 16 giugno 2020 i contribuenti potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dal Decreto Rilancio.L’Agenzia delle Entrate, mediante la circolare n. 14 dello scorso 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il relativo codice tributo.
Possono beneficare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019 e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre considerare le fatture emesse nei singoli mesi e che hanno partecipato alla liquidazione periodica dell’Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio 2020).Possono fruire del credito anche i soggetti in regime forfettario.
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari al:
- 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse.
L’utilizzo dell’espressione “immobili ad uso non abitativo”, nel definire il campo oggettivo di applicazione del bonus locazioni, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta fosse legato alla classificazione catastale dell’immobile oggetto di locazione, escludendo quindi dall’agevolazione gli immobili accatastati nella categoria catastale A (ad eccezione degli A/10).
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia scongiurato tale pericolo, affermando che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché l’immobile sia destinato all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Ha inoltre precisato che il credito si applica anche con riferimento agli immobili adibiti “promiscuamente” all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente. In questo caso, però, il credito non spetta sull’intero canone, bensì sul 50% dello stesso.
Nessun chiarimento specifico, invece, è stato fornito in merito alla possibilità di ammettere al credito d’imposta la sublocazione.L’Agenzia menziona poi espressamente il coworking tra i “contratti di servizi a prestazioni complesse” che attribuiscono il diritto al credito d’imposta nella misura del 30%.Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal prossimo 16 giugno nel modello F24 con il codice tributo “6920”, può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone oppure potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020.