
Una comunità che resiste all’amianto – Intervento di Leopoldo Grosso
Sintesi finale dei lavori del convegno
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L’Agenzia delle Entrate attiva il servizio gratuito di fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 1° luglio 2016, ha attivato sul suo sito internet una sezione che permette a tutti i contribuenti, attraverso un’applicazione web, di generare, trasmettere e conservare le fatture in formato elettronico, emesse sia nei confronti di privati che delle Amministrazioni pubbliche.
Allegato 1

La detraibilità/deducibilità delle spese per i corsi di specializzazione
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015, meglio conosciuta con il nome di “Legge di stabilità 2016”, la detrazione IRPEF del 19% relativa alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria o di scuole di specializzazione post-universitaria ha subito una significativa variazione.
Fino al 31.12.2014, con riferimento alle Università private ed alle Scuole di specializzazione post-universitaria private, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse ed ai contributi delle Università statali, individuate con i seguenti criteri:
1. Identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università privata con i corsi tenuti presso un’Università statale;
2. Equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università privata, con i corsi, identici o affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove aveva sede l’Università privata, ovvero sita in una città della stessa Regione.
A partire dal 01.01.2015, a seguito della riforma introdotta dalla Legge di stabilità 2016, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
1. Università statali;
2. Università o Scuole private, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con l’introduzione della nuova disciplina si è quindi voluto fornire un riferimento “certo e preciso” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università e Scuole di specializzazione private.
In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, con il D.M. 29.04.2016 N. 288, ha quindi individuato l’importo massimo detraibile, in relazione al periodo d’imposta 2015, delle suddette spese suddividendole:
Per ciascuna area disciplinare di afferenza;
In base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.
Con riferimento all’area “Nord” (che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna), la spesa massima detraibile al 19% dall’IRPEF dovuta è così suddivisa:
1. Spese per corsi Universitari privati di Psicologia: Euro 2.800,00
2. Spese per Scuole di specializzazione private: Euro 3.700,00
Le spese continuano ad essere detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico.
Gli importi sopra evidenziati saranno aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si evidenzia che le spese sostenute per la scuola di specializzazione da parte degli Psicologi titolari di Partita Iva sono deducibili dal reddito professionale come “costi di formazione ed aggiornamento”, nel limite del 50% spesa effettivamente sostenuta.
Entro la fine dell’anno 2016 dovrebbe essere emanato un decreto che rende deducibili tali costi al 100% dal reddito professionale.
La deducibilità dal reddito professionale, in alternativa alla detraibilità del 19% dall’IRPEF, risulta estremamente conveniente per tutti i professionisti titolari di Partita Iva che hanno aderito al “Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” o al vecchio “Regime dei Contribuenti minimi”, per i quali non è possibile usufruire delle tradizionali detrazioni IRPEF, tra cui quelle legate alle spese di istruzione.

Studi professionali e Canone Rai
A partire dal primo luglio 2016, così come stabilito dalla L. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), il pagamento del canone Rai avverrà attraverso l’addebito nella bolletta elettrica: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica è presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo.
Tale novità, però, riguarda esclusivamente le forniture di tipo domestico/residenziale.
Gli studi professionali – immobili non adibiti ad uso domestico – continueranno a pagare il canone Rai secondo le regole già in vigore, ovviamente soltanto qualora dovessero detenere un apparecchio televisivo.
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 9668 del 20 aprile 2016 ha chiarito che “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo, se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.
La detenzione di un computer o di altri device che consentano l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, se privi di sintonizzatore TV non determinano dunque l’obbligo di pagare il canone televisivo.
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Corso di formazione Manageriale per l’esercizio delle funzioni di Direzione di Struttura Complessa Ospedaliera e Territoriale
Come previsto all’art. 16 quinquies del D.Lgs 502/92 e successive e modificazioni e integrazioni e, secondo i criteri e le modalità di cui all’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003, la Regione Piemonte – Direzione Sanità- con Determinazione n° 263 del 16 maggio 2016 ha affidato all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la pianificazione , l’organizzazione e la gestione di un ulteriore corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di Direzione di Struttura Complessa Ospedaliera e Territoriale.
Il corso ha l’obiettivo di diffondere i principi e gli strumenti manageriali in sanità, letti ed adattati ad un contesto di azienda pubblica ed alla specificità dell’Organizzazione delle SOC ospedaliere e territoriali.
E’ rivolto ai Direttori di Struttura Complessa che non hanno ancora frequentato il corso di formazione manageriale ai sensi dell’art. 16 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dell’art. 7 del DPR 484/97 e ai dirigenti sanitari delle ASL, ASO, AOU della Regione Piemonte che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio.
Si precisa che il corso non è organizzato per la posizione di Direttori di Distretto per la quale è prevista l’attivazione di un corso di formazione dedicato. Il corso prevede n. 126 ore formative d’aula, oltre a n. 14 ore di lavoro individuale finalizzato alla preparazione dell’elaborato (tesi) oggetto della valutazione finale; si intende interamente frequentato con la partecipazione ad almeno 100 ore effettive e sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato il corso stesso, il certificato di formazione manageriale di cui all’accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003.
La prima edizione avrà inizio nel mese di settembre dell’anno in corso con termine a febbraio 2017. L’impegno sarà di una giornata formativa/settimana, con esclusione del week-end con orario 9.00-17.00 (7 ore di corso e 1 ora di pausa pranzo).
Ulteriori edizioni saranno programmate sulla base del numero delle richieste e della disponibilità organizzativa.
La sede sarà l’Istituto Rosmini – Via Rosmini 4, Torino.
I costi relativi all’iscrizione e alla frequenza sono a carico del partecipante, che dovrà versare, prima dell’inizio del corso, la quota di iscrizione pari a Euro 1300,00 (milletrecentoeuro/00), come da nota che verrà inviata ad iscrizione definitiva, unitamente al programma del corso.
Pertanto al fine di una puntuale programmazione del corso si invitano cortesemente le SSLL ad inviare entro e non oltre il 10 giugno 2016 ai seguenti indirizzi e-mail:
mdeluca@cittadellasalute.to.it
itesini@cittadellasalute.to.it
l’elenco del personale dirigente scelto per la frequenza al corso, indicando l’ordine di priorità e, per ciascun nominativo l’attuale incarico formalmente attribuito, la struttura di appartenenza con la specificazione se ospedaliera o territoriale.
Le richieste pervenute verranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei posti disponibili e l’elenco dei partecipanti ammessi verrà reso noto a ciascuna Azienda con successiva comunicazione.
I competenti uffici della SS Formazione Permanente e Aggiornamento restano a disposizione per quanto ulteriormente necessario ai seguenti recapiti:
Maria Domenica De luca tel 011/6335117 e-mail: mdeluca@cittadellasalute.to.it
Imelda Tesini tel 011/6333204 e-mail: itesini@cittadellasalute.to.it
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Condannato l’ex Presidente dell’ENPAP dott. Angelo Arcicasa
La Corte dei Conti si è espressa in merito allo “scandalo di Via della Stamperia” del 2011. Angelo Arcicasa, ex Presidente dell’ENPAP, è stato condannato a risarcire l’ENPAP di 11 milioni di euro per danno erariale. La sentenza non è ancora esecutiva.

Articolo apparso su Alessandria News – Replica della Commissione Tutela
In seguito alla segnalazione dell’articolo del 6.05.16 apparso sul Portale “Alessandria News”:
“Professionisti su Marte”: capire il counseling con Simona Barbero
si è deciso di intevenire e di rispondere con una replica che è possibile leggere qui

Partnership tra Ordine Psicologi Piemonte e TGLFF
Anche quest’anno è stata rinnovata la partnership tra Ordine Psicologi Piemonte e TGLFF (Torino Gay & Lesbian Film Festival), storico festival torinese sulle tematiche LGBT. Tale partnership vede protagonista l’Ordine degli Psicologi durante la proiezione del film “Né Giulietta né Romeo” che avverrà sabato 7 maggio 2016 alle ore 10 presso il Cinema Massimo (Via Giuseppe Verdi, 18 a Torino).
Successivamente alla proiezione del film, ci sarà un dibattito con:
Veronica Pivetti – attrice protagonista del Film
Giovanni Minerba – Direttore del Festival LGBT
Alessandro Lombardo – Presidente Ordine Psicologi Piemonte
Alessandro Battaglia – Coordinatore Torino Pride
Come di consuetudine, gli iscritti OPP potranno, presentando il tesserino di iscrizione, entrare a tutti gli eventi del Festival a prezzo ridotto.
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Replica dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte al Corriere di Novara
La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha inviato una richiesta di rettifica in riferimento ad una pubblicità di un Counselor apparsa sul Corriere di Novara in data 28/04/2016.
Qui sotto troverete il testo inviato al giornale.
Egr. Direttore,
in riferimento all’annuncio pubblicitario dal titolo “Counseling e Costellazioni Familiari. “Omissis” operatore accreditato da “Omissis” e “Omissis”, scuole ed associazioni di categoria” pubblicato giovedì 28 aprile 2016 sulle pagine da lei dirette, desideriamo fornire alcune precisazioni.
Il contenuto dell’articolo non solo risulta lesivo dell’immagine della professione di psicologo ma può anche indurre il lettore in inganno. Infatti come previsto dall’art. 2 D.Lgs., n. 145/2007, può essere definita ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.
È inoltre necessario precisare che non tutte le terapie psicologiche sono lunghe e che i metodi di cui parla il signor “Omissis” (counseling e costellazioni familiari) sono propri della cultura psicologica e da lì nascono e si sviluppano e come tali sono strumenti propri della professione dello psicologo.
Con riferimento proprio ai metodi citati dal signor “Omissis” e riportati nell’articolo di cui sopra, in questa sede ne approfittiamo per informarla di una recente sentenza del TAR Lazio (Sez. 3 ter, n. 13020/2015) che, nel disporre la cancellazione dell’associazione Assocounselling dall’elenco delle attività non regolamentate di cui alla L. 4/2013 (legge citata in calce all’articolo da voi pubblicato), ha accertato l’interferenza delle attività di counselling con quelle, di natura sanitaria, riservate al professionista psicologo.
Un’altra sentenza (16562/16) conferma il reato di abuso di professione di psicologo per un counselor non psicologo. Queste sentenze sanciscono definitivamente che tali tecniche sono riservate per legge come da legge 56/89 solo alla figura dello psicologo. Con conseguente possibilità per quest’ultimo di vedere tutelati i propri interessi, tanto in sede civile quanto in sede penale, in caso di abuso.
Certi di una vostro riscontro inviamo cordiali saluti.
Ordine degli Psicologi del Piemonte

Per i contribuenti forfetari spese dettagliate nella dichiarazione dei redditi
I contribuenti che nell’anno 2015 hanno adottato il regime forfetario, nella dichiarazione dei redditi a breve in scadenza, dovranno compilare un nuovo quadro, denominato “quadro RS”, attraverso il quale adempiere a tutta una serie di “obblighi informativi” conseguenti all’esonero dall’applicazione degli studi di settore previsto dalla legge istitutiva del regime agevolato (legge 190/2014). Il nuovo adempimento, non previsto specificatamente dalla legge istitutiva del regime forfetario, emerge dalle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2016 (redditi 2015) e dalla recente circolare 9/E emanata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 4 aprile.
In particolare, tutti gli esercenti attività di lavoro autonomo, dovranno indicare all’interno di questo nuovo quadro le seguenti informazioni:
– L’ammontare dei compensi corrisposti ad altri professionisti senza applicazione della relativa ritenuta d’acconto (esenzione prevista dalla legge istitutiva del regime agevolato). Le informazioni richieste per ciascun professionista pagato sono riferite unicamente al suo codice fiscale ed all’importo a quest’ultimo erogato.
– Il numero complessivo delle giornate retribuite ad eventuali lavoratori dipendenti del professionista in regime forfetario.
L’ammontare delle spese sostenute nell’anno dal professionista forfetario per i servizi telefonici, i consumi di energia elettrica, i carburanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Alla luce di quanto sopra esposto, in controtendenza rispetto all’intento di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti minori, i professionisti in regime forfetario dovranno procedere ad un costante monitoraggio delle spese sostenute ed all’accurata conservazione della relativa documentazione contabile, anche se tali documenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito fiscale.
Considerato che tale adempimento informativo non è stato previsto direttamente dalla legge istitutiva del regime forfetario, al fine di venire incontro ai contribuenti che non hanno provveduto a conservare le relative fatture d’acquisto nell’anno 2015, con la circolare 9/E del 4 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha previsto che i professionisti nel compilare il nuovo prospetto non devono fare riferimento ai costi realmente sostenuti ma unicamente a quelli per i quali gli stessi abbiano ricevuta la relativa documentazione fiscale (fattura o ricevuta fiscale). Al fine del corretto adempimento del nuovo obbligo informativo, i contribuenti che si avvalgono della consulenza di un professionista per la redazione della relativa dichiarazione dei redditi, dovranno consegnare a quest’ultimo, oltre alle fatture emesse, anche tutti i documenti giustificativi dei costi inerenti l’attività professionale sostenuti nell’anno 2015.
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