Opp sigla il Protocollo d’Intesa SICURSE’
Il Presidente Giancarlo Marenco martedì 11 gennaio nella Sala delle Colonne del Comune di Torino ha firmato il Protocollo d’Intesa SICURSE’ – Percorso di supporto e rielaborazione dell’esperienza di bullismo – con la Procura per i minorenni, l’USR, il Comune di Torino, l’ASL Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino e le Associazioni del Terzo settore.
Consegnate le 6 borse di studio dello Specchio dei Tempi alle giovani Psicologhe
Si è svolta ieri mattina presso la sede dello Specchio dei Tempi, la cerimonia di consegna delle sei borse di studio a favore di Psicologhe che potranno così frequentare una Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica.
Le borse di studio, rese possibili grazie a un lascito testamentario ricevuto da La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi ONLUS, hanno un importo di 20mila (ciascuna).
Per l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, era presente la vicepresidente Georgia Zara.
Nelle foto, qui di seguito, sono ritratti alcuni momenti della cerimonia.
Leggi tuttoInformazioni in merito al Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, pubblicato in G.U. il 26.11.21
La presente comunicazione ha puramente titolo meramente informativo. Non è pertanto una comunicazione di sospensione dall’esercizio della professione né una richiesta di comunicazione, da parte tutte le Iscritte e tutti gli Iscritti, dell’avvenuta somministrazione del vaccino o di produzione di documentazione al riguardo.
Desideriamo segnalare che il nuovo DL n. 172/21, pubblicato in G.U. il 26.11.2021, ha apportato significative modifiche alla normativa precedente relativa all’obbligo vaccinale come misura di contrasto alla pandemia di Covid-19, che coinvolgono anche gli Ordini sanitari.
In particolare, l’art 4 dispone quanto segue:
“Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario).
- Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
- Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
- Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 , secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
- Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
- La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4-ter, comma 6.
- Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
- Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6”.
Alla luce delle disposizioni di legge sopra riportate, Ti evidenziamo che:
- Dal 15 dicembre 2021, per la nostra categoria professionale diventa obbligatoria la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (terza dose);
La titolarità degli accertamenti relativi all’adempimento degli obblighi vaccinali dei professionisti sanitari, che prima era in capo alle Aziende Sanitarie, ora è assunta dagli Ordini sanitari; - L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria in ogni sua forma e deve essere annotato nell’Albo professionale;
- Per le Professioniste e i Professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’Albo, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione.
L’Ordine Nazionale parteciperà attivamente al Tavolo congiunto, istituito con le altre Federazioni Nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, al fine di stimolare ogni opportuno confronto sulle modalità applicative della normativa sopra menzionata e per avviare immediati contatti con le Autorità istituzionali competenti per definire ogni aspetto tecnico e operativo.
Leggi tuttoCorpi, paesaggi, mondi: abitare la corporeità in psicopatologia e psicoterapia della Gestalt
🎧 CICLO DI WEBINAR PSICHE E SOMA: 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐢, 𝐩𝐚𝐞𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢, 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢: 𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐞𝐢𝐭à 𝐢𝐧 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐨𝐩𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐞 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐭 organizzato in collaborazione con IPsIG – Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt.
📆 8 novembre 2021
RELATORI:
🗣 Michela GECELE, Psichiatra, co-direttrice della scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt IPsiG
🗣 Gianni FRANCESETTI, Psichiatra, co-direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt IPsiG
MODERATRICE:
🗣 Francesca SICURO, Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte.
[GLOBALPSYCHOLOGYALLIANCE] Bando per Psicologhe e Psicologi clinici di Medici Senza Frontiere
La Global Psychological Alliance (GPA), di cui l’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP) è Membro, comunica la pubblicazione di un bando per Psicologhe e Psicologi clinici di Doctors Without Borders/Medici Senza Frontiere/Médecins Sans Frontières (MSF), in cui si rende noto che si stanno reclutando urgentemente professioniste e professionisti da coinvolgere in diversi progetti in più di 70 paesi nel mondo. Questa potrebbe essere una grande opportunità per chiunque abbia esperienza professionale nell’ambito della salute mentale associata all’HIV/AIDS, al disturbo post-traumatico da stress (PTSD), alla violenza sessuale, al trauma o alla tubercolosi (TB), e per coloro interessati a lavorare nella comunità professionale internazionale.
Per tutte le informazioni si può contattare Chelsey Kohnen (chelsey.kohnen@newyork.msf.org), Assistente al reclutamento di MSF.
Le candidate e i candidati interessati dovranno inviare il loro CV a Melissa.bieri@newyork.msf.org con oggetto Clinical Psychologists.
Leggi tuttoAlcuni chiarimenti su “Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute”
Si vuole precisare che con la notizia pubblicata ieri, 26 ottobre 2021, intitolata ” Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute“ abbiamo voluto offrire a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti una panoramica sulla normativa vigente in materia di obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e abbiamo voluto informare che l’Ordine ha richiesto al Ministero della Salute una revisione della interpretazione restrittiva dell’art. 4 DL 44/21.
Alcune colleghe e colleghi stanno inviando alla segreteria attestati di vaccinazione oppure hanno inteso che sia una comunicazione di sospensione rivolta a loro. Non é così e sembra che la lettura del testo chiarisca bene la nostra intenzione.
E’ una notizia informativa relativa ad una azione intrapresa dal nostro Ordine Regionale, discussa e decisa in Consiglio, per ottenere chiarimenti ed una revisione da parte del Ministero della Salute circa la circolare del 22 settembre che indica una sospensione dall’esercizio dell’attività professionale tout court per le colleghe e i colleghi sospesi dalle Aziende Sanitarie al termine dell’accertamento richiesto ai sensi della Legge.
Leggi tutto
Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute
Negli ultimi mesi, la disciplina sull’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2, prevista dall’art. 4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni nella L 76/2021, è stata oggetto di interventi interpretativi da parte del Ministero della Salute.
Alla luce dell’incertezza applicativa ingenerata, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha deciso di interpellare il Ministero della Salute affinché valuti la possibilità di una revisione della propria interpretazione del suddetto dettato normativo.
Com’è noto, l’art. 4 del DL n. 44/21 ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della/del professionista sanitaria/o comporta la sospensione – fino all’assolvimento degli adempimenti vaccinali – dal diritto di svolgere prestazioni che implichino contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il comma 6 del predetto art. 4 attribuisce all’Azienda Sanitaria Locale di residenza della/del professionista sanitaria/o il compito di accertare la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue per legge la sospensione del professionista inadempiente, a far data dalla notifica dell’atto di accertamento disposto dell’Azienda Sanitaria Locale.
L’attività dell’Ordine, così come stabilito dall’art. 4 comma 7 del DL n. 44/21 e come confermato dalla nota del Ministero della Salute del 17/06/2021 (DGPROF/V prot. 0032479-P), consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione all’interessata/o della sospensione derivante per legge dall’atto di accertamento dell’ASL. L’Ordine quindi è estraneo all’intero procedimento di accertamento che la normativa pone in capo, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.L. 44/2021 all’Azienda Sanitaria Locale.
Si precisa che si tratta di una sospensione cautelare, che scaturisce per legge dall’accertamento effettuato dall’azienda sanitaria locale e, dunque, non di natura disciplinare.
Parimenti, è l’ASL di riferimento, con proprio atto, a revocare la sospensione a seguito della comunicazione, da parte della/del professionista, alla stessa ASL, dell’avvenuta vaccinazione o di trasmissione dell’attestazione di esonero dall’obbligo vaccinale da parte del MMG o di prenotazione della vaccinazione (artt. 5 e 9 del D.L. n.44/2021).
Soltanto l’ASL può revocare la sospensione dalla stessa disposta. Anche in tale caso, l’attività dell’Ordine consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione all’interessata/o della revoca disposta dall’Azienda Sanitaria.
A seguito dei diversi quesiti da parte di alcune Federazioni professionali in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del DL 44/21, il Ministero della Salute è nuovamente intervenuto con la nota del 22/09/2021 (DGPROF/V prot. 0047627-P), precisando che “dall’atto di accertamento da parte della ASL dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue l’annotazione nell’Albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court”, dunque, non limitata alle attività a contatto con le persone.
Stante l’interpretazione più restrittiva del dettato normativo di cui all’art. 4 del DL 44/21 e i conseguenti svariati profili controversi, l’OPP, come indicato in premessa – pur rivestendo, per legge, un mero ruolo di presa d’atto degli accertamenti delle Aziende Sanitarie –, intende interpellare il Ministero della Salute, al fine di poter ottenere un chiarimento definitivamente dirimente sul tenore applicativo della norma e di dare, di conseguenza, una risposta chiara e definitiva alle proprie Iscritte e Iscritti in merito alla corretta interpretazione ed attuazione di detta normativa.
S tiene a precisare, infine, che il CNOP ha richiesto al Garante per la Protezione dei dati personali una risposta in merito alla liceità di rendere visibile o meno nella consultazione pubblica il dato di sospensione del sanitario ai sensi del DL 44/2021, che evidenzia l’inosservanza dell’obbligo vaccinale del sanitario, di conseguenza ci atterremo alle indicazioni che saranno date dal Garante.
IN SINTESI:
L’ORDINE NON SOSPENDE MA PRENDE ATTO DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ASL.
L’ORDINE NON REVOCA LA SOSPENSIONE MA PRENDE ATTO DELLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ASL.
SPESE SANITARIE, PROROGA AL PROSSIMO 30 SETTEMBRE PER L’INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS.
Il termine per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in relazione alle fatture emesse a fronte di prestazioni di carattere sanitario nel corso del primo semestre di quest’anno, è stato prorogato al prossimo 30 settembre.
Dopo l’annuncio apparso sul sito internet del Sistema TS, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm Economia dello scorso 23 luglio che sancisce ufficialmente il differimento.
Si tratta di una proroga, di fatto, di soli 41 giorni considerato che la scadenza originaria doveva ritenersi slittata di diritto al prossimo 20 agosto.
Il 31 luglio, infatti, quest’anno cade di sabato e la scadenza è prorogata di diritto al lunedì successivo, 2 agosto. Quest’ultima data, tuttavia, essendo compresa tra l’1 ed il 20 agosto, rientra a sua volta nel periodo di sospensione feriale degli adempimenti fiscali.
L’Agenzia delle Entrate aveva infatti da pochi giorni aggiornato lo scadenziario fiscale presente sul suo sito web, inserendo l’invio dei dati al Sistema TS tra gli adempimenti in scadenza il prossimo 20 agosto.
La proroga interessa tutti gli operatori sanitari che trasmettono i dati al Sistema TS, tra cui le Psicologhe e gli Psicologi.
Si ricorda che per i documenti emessi nel primo semestre, ma non incassati allo scorso 30 giugno, dovrebbe valere la regola generale introdotta dal DM 29 gennaio 2021 per cui “per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie si fa riferimento alla data di pagamento del documento fiscale” e non alla data di emissione del documento.
Supporto Psicologico nelle Scuole
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha siglato con il Ministero dell’Istruzione un “Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche” il cui obiettivo è realizzare una serie di attività – rivolte al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie – finalizzate a fornire supporto psicologico in relazione all’emergenza Covid-19; nei casi di stress lavorativo; di difficoltà relazionali e di traumi psicologici; predisponendo un servizio di assistenza psicologica presente in tutte le scuole. A tal fine, il Protocollo prevede l’emanazione di bandi da parte delle singole direzioni scolastiche nonché lo stanziamento di apposite risorse all’uopo finalizzate.
L’OPP e l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) – già firmatari, in data 30/9/2020, di un Protocollo d’intesa finalizzato a “favorire la ripresa scolastica in presenza e/o la didattica a distanza, in un’ottica di consapevolezza della gestione del rischio di contagio e d’incoraggiamento verso un senso di responsabilità attiva” – hanno attivato un Tavolo operativo interistituzionale che, nel rispetto delle competenze specifiche e in modo sinergico, si è posto l’obiettivo di dare piena attuazione al Protocollo CNOP-MI, nonché di essere un riferimento operativo per le autonomie scolastiche piemontesi.
E proprio al fine di orientare le istituzioni scolastiche nella redazione efficace dei bandi e nel rispetto del Protocollo CNOP-MI, lo scorso 24 novembre – in occasione del suo primo incontro – il Tavolo interistituzionale, ha approvato le “Indicazioni per la predisposizione dei bandi per la selezione degli esperti per il supporto psicologico alle scuole”, che l’USR ha già provveduto a inviare alle scuole piemontesi.
Avviso
Allegati
Protocollo di intesa scuole 2020
Nota USR prot. n. 14798.26-11-2020
FAQ Protocollo d’intesa CNOP-MI
Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola
Accordo integrativo al protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale
Circolare del Ministero dell’Istruzione del 26.10.2020
Potenziamento supporto psicologico nelle scuole
D.G.R. n. 9 – 3124 del 23.04.2021
Leggi tuttoInvio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il prossimo 31 luglio 2021
E’ fissato al prossimo 31 luglio il termine ultimo per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS) delle fatture emesse ed incassate nel primo semestre 2021.
A causa del susseguirsi di diversi interventi normativi tra la fine dell’anno 2020 e l’inizio dell’anno 2021, che hanno portato rilevanti variazioni alle modalità ed ai tempi di invio dei dati al Sistema TS, si ritine opportuna una veloce disanima della normativa attualmente vigente.
In una prima fase, il DM 19.10.2020 aveva previsto per l’invio dei dati al sistema il passaggio dalla tradizionale scadenza annuale ad una periodicità mensile. In particolare, il decreto stabiliva che l’invio dei dati dovesse avvenire “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”.
Successivamente, attraverso il DM 29.01.2021, è stata modificata la periodicità di invio dei dati, portandola da mensile a semestrale. In particolare, il nuovo decreto ha stabilito che:
- La decorrenza della periodicità mensile di invio veniva differita di un anno, trovando applicazione solo con riferimento “alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022”;
- In via transitoria, per le spese sostenute nel 2021 veniva introdotta una periodicità semestrale.
Quindi, in relazione alle fatture sanitarie emesse nell’anno 2021, la trasmissione al Sistema TS deve avvenire entro:
- Il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno);
- Il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021 (luglio-dicembre).
Il DM 29.01.2021, oltre a ridefinire i termini di invio dei dati, ha anche chiarito che “per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie si fa riferimento alla data di pagamento della fattura”.
Viene quindi ribadito che l’invio dei dati al Sistema TS segue una logica “di cassa”; entro il prossimo 31 luglio dovranno quindi essere inviati al Sistema TS i dati delle fatture emesse ed incassate entro lo scorso 30 giugno.
Qualora una fattura emessa entro il 30 giugno 2021 sia stata incassata in data successiva, l’invio dei reIativi dati dovrà avvenire entro il prossimo 31 gennaio 2022.
Si ricorda che il DM 19.10.2020 ha esteso l’obbligo di invio dei dati con riferimento anche alle fatture per cui il paziente ha espresso “l’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS”.
Con riferimento a tali fatture, dovranno essere inviati al sistema esclusivamente i dati fiscali del documento, omettendo l’indicazione del codice fiscale del paziente.
Ai fini dell’invio dei dati attraverso l’applicativo presente direttamente sul portale del Sistema TS, si precisano qui di seguito le modalità di compilazione di alcune voci:
- Tipo documento: Occorre indicare “Fattura”
- Dispositivo: occorre indicare genericamente “1”;
- Opposizione: occorre flaggare la voce in caso di opposizione all’invio dei dati da parte del paziente. In tal caso, il sistema non richiederà il codice fiscale del paziente.
- Tipo spesa: “SP – Prestazioni sanitarie”
- Natura Iva:
- qualora il professionista emittente la fattura adotti il regime forfettario, occorre indicare “2.2 – Non soggette – altri casi”;
- qualora il professionista emittente la fattura adotti il regime ordinario, emettendo fatture in esenzione da Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 933/72, occorre indicare “4 – esenti”.