Credito d’imposta del 30% sulle commissioni per i pagamenti effettuati a partire dal 1° luglio mediante strumenti elettronici
Dallo scorso 1° luglio è entrato in funzione il credito d’imposta concesso ad imprese e professionisti al fine di incentivare l’utilizzo dei pagamenti mediante bancomat, carte di credito, carte prepagate o altri strumenti elettronici.
Il Decreto Legge 124/2019 (Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), al fine di contenere il costo che i professionisti e le imprese sostengono per le commissioni applicate sugli incassi, ha introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni pagate in relazione agli incassi effettuati a partire dallo scorso 1° luglio tramite POS o altri mezzi di pagamento elettronici.
Il credito d’imposta spetta in riferimento alle sole commissioni sostenute dal professionista sui pagamenti effettuati da privati. Sono quindi escluse dall’agevolazione le commissioni relative ai pagamenti effettuati a mezzo di carte “business”, emesse ai soggetti titolari di Partita Iva.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese ed i professionisti (a prescindere dal regime contabile adottato), a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 Euro.
Con un provvedimento della Banca d’Italia dello scorso 21 aprile è stato chiarito che, ai fini del riconoscimento del credito, è ininfluente la nazionalità della società che offre gli strumenti di pagamento elettronici. Può quindi essere considerata utile ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche la commissione pagata ad un operatore inglese.
Il Credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri tributi, mediante modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino al suo completo utilizzo.
Ai fini degli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza o meno del credito utilizzato dal professionista, il DL 124/2019 ha previsto che gli operatori finanziari che gestiscono gli strumenti di pagamento debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini dei controlli sulla spettanza dei crediti d’imposta.
Contestualmente, i gestori dei servizi di pagamento sono tenuti a trasmettere mensilmente al professionista esercente (entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento) l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte ai fini del credito d’imposta.
Tali informazioni devono essere utilizzate dal professionista al fine della quantificazione del credito d’imposta spettante. A riguardo, si consiglia di conservare con cura tale documentazione in quanto necessaria in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che ad oggi non sono previste sanzioni in capo al professionista che non accetta il pagamento da parte del proprio paziente/cliente tramite POS. Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento tracciati, quali POS, bonifici, assegni o altri strumenti elettronici, comporta tuttavia l’indetraibilità della spesa sanitaria per il paziente.
Proroga versamento delle tasse al 20 luglio
A mezzo di un comunicato stampa pubblicato lo scorso 22 giugno 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato la proroga al prossimo 20 luglio del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle tasse. Il termine di versamento in origine era previsto per il prossimo 30 giugno.
La proroga vale esclusivamente per i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di affidabilità fiscale), compresi anche coloro che adottano il regime forfettario.
Gli ISA sono i nuovi indici che a partire dall’esercizio 2018 hanno sostituito i vecchi Studi di settore.
Gli Psicologi, che generalmente applicano il codice attività ATECO 86.90.30, in quanto soggetti agli ISA, potranno fruire della proroga.
Non conta l’effettiva compilazione del modello ISA (esclusa, per esempio, per i contribuenti forfettari), ma l’assoggettamento teorico sulla base del codice attività applicato.
La proroga non vale per i contribuenti privati non titolari di Partita Iva. Per costoro, la scadenza per il pagamento delle tasse rimane confermata per il prossimo 30 giugno.
Non è detto che la Legge di conversione del Decreto Rilancio, attualmente ancora in fase di definizione, non proroghi ulteriormente la scadenza al prossimo 30 settembre.
Leggi tuttoProgettualità professionale per psicologhe e psicologi: le azioni del piano Colao
Il 1° luglio 2020, alle ore 18, la prof.ssa Elisabetta Camusso presenterà il webinar “Progettualità professionale per psicologhe e psicologi: le azioni del piano Colao”.
Il webinar ha come obiettivo la presentazione e il confronto sulle Azioni, inserite nel Piano “Rilancio Italia” elaborato dalla Task Force, con particolare riferimento alle dimensioni di interesse per le professioni psicologiche.
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Leggi tuttoManifesto psicologi contro la violenza domestica
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I leader delle associazioni psicologiche di tutto il mondo si sono uniti contro la violenza domestica sviluppando informazioni pratiche nel documento “GPLT Against Home Based Violence” allegato.
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Leaders from psychological associations across the globe joined together against home-based violence by developing practical information in the attached “GPLT Against Home Based Violence” document.
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SCARICA L’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI CHE SUPPORTANO L’INIZIATIVA
L’Ordine degli Psicologi è entrato nel Gruppo internazionale delle Società e degli Ordini di Psicologia
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte è entrato nel
Gruppo internazionale (Global Psychology Leadership
Team – GPLT) delle Società e degli Ordini di Psicologia
La voce dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte …
La voce dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte (Italia) contro pregiudizio, razzismo e violenza – qui, là, ovunque!
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP) (Italia) si oppone a qualsiasi forma di pregiudizio, razzismo, violenza nonché disuguaglianza, iniquità, discriminazione ed esclusione sociale, indipendentemente da dove, quando o contro chi venga compiuta.
La Psicologia come scienza e le Psicologhe e gli Psicologi come professionisti hanno il dovere di dare voce alla lotta contro la sofferenza umana, in particolare quando causata da comportamenti distorti, razzismo e violenza istituzionalizzata.
A livello nazionale e internazionale, il nostro ruolo è di unirci nel comune riconoscimento del valore della scienza, della sensibilità umana e dei diritti umani.
In Psicologia impariamo, fin dalla prima lezione all’Università, che le differenze individuali sono importanti per dare un senso alla vita sociale. Le differenze individuali devono essere custodite e tutelate nella salute mentale, nel lavoro clinico, nella valutazione forense, nel trattamento, nella riabilitazione, nell’educazione, nelle comunità, nella ricerca. Senza differenze, l’individuo e la società perderebbe il proprio potenziale.
In questo particolare momento storico, riteniamo importante pensare e agire con ludicità, ma sollecitudine, affinché ognuno di noi possa dare un contributo significativo all’affrontare questo problema controverso e critico e per smuovere un cambiamento nel mondo.
L’OPP, insieme a molte altre istituzioni, organizzazioni e associazioni, non può rimanere in silenzio di fronte a pregiudizi, razzismo e qualsivoglia forma di violenza. Per questo motivo, l’OPP è impegnato in azioni che, oltre ogni confine geografico, pongano attenzione verso tali problemi, siano sostenibili e abbiano effetti a lungo termine.
Nove sono le aree entro cui l’OPP si muove per garantire che i principi etici e i diritti umani siano fonte d’ispirazione per l’operato delle Istituzioni e dei suoi Membri:
- Promuovere una revisione delle nostre teorie implicite o esplicite, dei pregiudizi e degli stereotipi.
- Rinforzare il rispetto dei principi e dei diritti umani fondamentali.
- Ispirare la solidarietà umana.
- Sviluppare politiche che garantiscano pari opportunità a tutti gli individui e i gruppi.
- Incoraggiare l’inclusione sociale.
- Assumersi la responsabilità di intervenire contro l’ingiustizia.
- Agire prontamente contro l’immobilismo.
- Favorire il pensiero critico e sostenere la ricerca scientifica.
- Incentivare la coesione nazionale e la collaborazione internazionale.
Nove minuti* di violenza hanno strappato a George Floyd la dignità e la vita; in ognuno di quei minuti, ciascuno dei punti sopra elencati è stato offeso. Minuti di violenza che ricordano agli italiani quello che, nel 2009, è successo a Stefano Cucchi mentre era in custodia cautelare.
Non vi è dubbio che la Psicologia, le Psicologhe e gli Psicologi possano contribuire ad affrontare i problemi del razzismo e della violenza, dell’iniquità, della disuguaglianza e dell’esclusione sociale. Cambiamenti che devono essere informati dalla ricerca, ispirati all’etica ed esercitati nella propria prassi quotidiana. Tra gli intenti, vi dovrebbe essere quello di ridurre le barriere tra le persone e le istituzioni, tra la cittadinanza e le Forze dell’ordine, tra la comunità e la giustizia penale.
Nessuno degli sforzi di integrazione incoraggiati e promossi fino a questo momento dovrebbe essere inficiato né giudicato dagli incidenti che hanno visto coinvolti Forze dell’ordine e cittadini: incidenti che, nel mondo, hanno offeso sia i principi fondamentali del rispetto umano sia i valori delle stesse Forze dell’ordine, a cui l’OPP continua a esprimere fiducia.
*Otto minuti e 46 secondi
The voice of the Order of Psychologists of Piedmont (Italy) against prejudice, racism and violence – here, there, everywhere!
The Order of Psychologists of Piedmont (Italy) (OPP) stands against any form of prejudice, racism, violence, and also inequality, iniquity, discrimination, and social exclusion, independently of where, when or against whom any of these are performed.
Psychology, as a science, and psychologists, as professionals, have a duty to unmute the fight against human suffering especially that which is caused by biased behaviour, racism, and institutionalised violence.
Hence, it becomes essential to think and act with sensitive urgency so that each of us can make a significant contribution to addressing this controversial and critical issue, in order to move the world forwards.
Nationally and internationally our role is to come together in the recognition of the values of human sensibility, human rights and science.
In Psychology, we learn, ever since our first university class, that individual differences are important to give sense to social life. Individual differences must be treasured in clinical work, in mental health, in forensic assessment, in treatment, in rehabilitation, in education, in social communities, and in research. Without differences society would lose its potential.
OPP, along with many other institutions, associations and societies around the world, cannot stay silent in front of prejudice, racism, and any form of violence.
There are 9 areas on which OPP works to ensure that ethics inspires the work of the Institution and its Members:
- Fostering a revision of our implicit or explicit biases, prejudices, and stereotypes.
- Strengthening respect of fundamental human rights and principles.
- Inspiring human solidarity.
- Developing policies that guarantee equal opportunities for all individuals and groups.
- Encouraging social inclusion.
- Taking responsibility for intervening against injustice.
- Acting promptly to discourage inaction.
- Promoting critical thinking and sustaining scientific research.
- Encouraging national and international cohesion.
Nine minutes* of violence stripped Mr. George Floyd of his dignity and his life; in each of those minutes each of the nine points listed above were tarnished. Minutes of violence that remind Italian people of what happened in 2009 to Stefano Cucchi beaten to death while on remand.
There is no doubt that psychology and psychologists can help address the problems of racism and violence, iniquity, inequality and social exclusion, in order to be part of a universal aim that contributes to systematic changes in policing. Systematic changes ought to be informed by the use of research to guide practice and evaluate practitioners, and ought to be inspired by ethics. The intent is to remove any barriers between people and institutions, between the Police Force and citizens, and between the community and law enforcement agencies.
None of the integration efforts encouraged and promoted so far should be undermined by the incidents involving law enforcement agencies, Police Force and citizens. These are incidents that, worldwide, have offended both the fundamental principles of human respect and the values of law enforcement agencies themselves, in which the OPP continues to express confidence.
* 8 minutes and 46 seconds
The ultimate measure of a person is not where one stands in moments of comfort and convenience, but where one stands in times of challenge and controversy – Martin Luther King, Jr.
Credito d’imposta sulle locazioni degli studi professionali ad utilizzo immediato
A partire dal prossimo 16 giugno 2020 i contribuenti potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dal Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate, mediante la circolare n. 14 dello scorso 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il relativo codice tributo.
Possono beneficare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019 e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre considerare le fatture emesse nei singoli mesi e che hanno partecipato alla liquidazione periodica dell’Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio 2020).
Possono fruire del credito anche i soggetti in regime forfettario.
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari al:
- 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse.
L’utilizzo dell’espressione “immobili ad uso non abitativo”, nel definire il campo oggettivo di applicazione del bonus locazioni, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta fosse legato alla classificazione catastale dell’immobile oggetto di locazione, escludendo quindi dall’agevolazione gli immobili accatastati nella categoria catastale A (ad eccezione degli A/10).
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia scongiurato tale pericolo, affermando che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché l’immobile sia destinato all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Ha inoltre precisato che il credito si applica anche con riferimento agli immobili adibiti “promiscuamente” all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente. In questo caso, però, il credito non spetta sull’intero canone, bensì sul 50% dello stesso.
Nessun chiarimento specifico, invece, è stato fornito in merito alla possibilità di ammettere al credito d’imposta la sublocazione.
L’Agenzia menziona poi espressamente il coworking tra i “contratti di servizi a prestazioni complesse” che attribuiscono il diritto al credito d’imposta nella misura del 30%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal prossimo 16 giugno nel modello F24 con il codice tributo “6920”, può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone oppure potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020.
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A partire dal prossimo 16 giugno 2020 i contribuenti potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dal Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate, mediante la circolare n. 14 dello scorso 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il relativo codice tributo.
Possono beneficare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019 e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre considerare le fatture emesse nei singoli mesi e che hanno partecipato alla liquidazione periodica dell’Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio 2020).
Possono fruire del credito anche i soggetti in regime forfettario.
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari al:
-
60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
-
30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse.
L’utilizzo dell’espressione “immobili ad uso non abitativo”, nel definire il campo oggettivo di applicazione del bonus locazioni, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta fosse legato alla classificazione catastale dell’immobile oggetto di locazione, escludendo quindi dall’agevolazione gli immobili accatastati nella categoria catastale A (ad eccezione degli A/10).
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia scongiurato tale pericolo, affermando che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché l’immobile sia destinato all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Ha inoltre precisato che il credito si applica anche con riferimento agli immobili adibiti “promiscuamente” all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente. In questo caso, però, il credito non spetta sull’intero canone, bensì sul 50% dello stesso.
Nessun chiarimento specifico, invece, è stato fornito in merito alla possibilità di ammettere al credito d’imposta la sublocazione.
L’Agenzia menziona poi espressamente il coworking tra i “contratti di servizi a prestazioni complesse” che attribuiscono il diritto al credito d’imposta nella misura del 30%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal prossimo 16 giugno nel modello F24 con il codice tributo “6920”, può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone oppure potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020.
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