Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega, rendiamo disponibili in questa pagina i documenti relativi al comportamento da tenere nello studio professionale con i propri pazienti e sull’accesso allo studio professionale, liberamente scaricabili ed utilizzabili.
OPP-AUTODICHIARAZIONE Pazienti e Informativa
OPP-AVVISO RIVOLTO AI PAZIENTI-Studio Professionale
OPP-BOZZA DESIGNAZIONE AUTORIZZATO CORONAVIRUS
OPP-VERBALE DI DISTRUZIONE SCHEDE DI AUTODICHIARAZIONE
Leggi tuttoMisure per i liberi professionisti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “CURA ITALIA”
Il CNOP si è mosso unitamente agli Ordini sanitari e a tutti gli altri Ordini professionali, ai quali abbiamo chiesto di agire insieme verso il Governo sin dal 6 marzo scorso, per sollecitare misure a sostegno dei liberi professionisti in sofferenza.
Una azione costante, anche verso i Ministri preposti, da ultimo con una nota di ieri al Presidente del Consiglio da parte del Comitato Unitario degli Ordini Professionali (CUP) – organismo di raccordo in cui è presente il CNOP – che rappresenta oltre due milioni di professionisti.
Il Decreto definitivo è stato disponibile nella nottata di oggi ed è composto da 127 articoli in 66 pagine, e pertanto solo nelle prossime ore sarà possibile evidenziare tutte le norme che possono riguardare i liberi professionisti.
Come rappresentanza dei professionisti siamo riusciti ad ottenere un primo parziale risultato. In base all’art.44 “Fondo reddito di ultima istanza” sono stati stanziati 300 milioni nel cui ambito è incluso il “sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103”, ovvero, nel nostro caso, all’ENPAP. L’applicazione della norma è demandata a successivi Decreti.
Risulta inoltre la possibilità del bonus per il baby-sitting sino a 600 euro mensili (art.23 comma 8) in base alla individuazione dei beneficiari da parte delle Casse di Previdenza. A breve troverete un commento informativo completo sul Decreto sul sito CNOP.
Tuttavia il DL adesso va in Parlamento per la conversione ed in quel contesto il CNOP, unitamente agli altri Ordini, continuerà a farsi sentire per misure più favorevoli.
Inoltre il CNOP esprime il proprio sostegno a tutte le misure straordinarie di supporto al reddito che l’ENPAP vorrà adottare. A breve una nota di CNOP ed ENPAP, che troverete sul sito.
Il CNOP chiede al Governo di ricordarsi dei liberi professionisti, che sono impegnati – anche in modo generoso e solidale – in questa emergenza.
Principali disposizioni a favore degli psicologi liberi professionisti contenute del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Dal D.L. 18/2020, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU il 17.3.2020, vengono estrapolate, e di seguito sinteticamente riportate, le principali disposizioni a favore dei lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private, tra cui gli psicologi liberi professionisti.
In particolare, seguendo la sequenza numerica dei 127 articoli del decreto:
• Bonus per acquisizione servizi di baby-sitting (art. 23 comma 9)
I genitori, liberi professionisti, per i figli di età non superiore a 12 anni, per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 dicembre dell’anno 2020, hanno diritto a fruire di un bonus nel limite massimo complessivo di € 600,00 per l’acquisizione dei servizi di baby-sitting L’erogazione del bonus è subordinata alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
• Istituzione Fondo di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 44 comma 2)
E’ stato istituito un fondo di 300 milioni di euro per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, oltre che per quelli dipendenti, che in conseguenza dell’emergenza derivante da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività. Dovranno essere emanati uno o più decreti ministeriali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota parte del fondo istituito di 300 milioni da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti alla casse di previdenza private.
• Fondo solidarietà mutui prima casa (art. 54 comma 1 lettera a))
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Non è richiesta la presentazione dell’Isee.
• Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 61 comma 4)
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro. Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
• Non assoggettamento compensi a ritenuta di acconto (art. 62 comma 7)
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono assoggettati a ritenuta d’acconto previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del professionista stesso da inviare al proprio cliente, nella quale si chiede di non assoggettare i propri compensi a ritenuta. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, direttamente dal professionista in luogo del proprio cliente (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
• Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64 comma 1)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
Leggi tuttoProvvedimenti del Governo per il sostegno ai liberi professionisti: oggi la riunione di tutti i Presidenti Nazionali degli ordini per azione comune, il giudizio del CNOP
Oggi alle 15 il CNOP partecipa alla riunione in videoconferenza del Comitato dei Presidenti Nazionali degli Ordini Professionali per discutere le azioni congiunte da portare avanti verso il Governo perché si varino misure adeguate per i liberi professionisti.
“Le misure del Decreto “Cura Italia” sono un primo passo ma del tutto insufficiente” – ha sottolineato il presidente CNOP Lazzari. “Soprattutto per una categoria come quella psicologica che è in forte sofferenza, anche se si sta generosamente adoperando per l’emergenza. Gli Psicologi sono solidali e meritano solidarietà. Lavoreremo per azioni comuni, per parlare al Governo con una voce sola e forte di 2,3 milioni di professionisti. In questa fase è inoltre necessario che le Casse di Previdenza siano nelle condizioni di adottare tutte le misure che sono nelle loro possibilità. Il CNOP appoggerà tutte le misure straordinarie che la Cassa della Professione psicologica, l’ENPAP, riterrà di prendere di fronte ad una situazione straordinaria”.
Leggi tuttoIl “Decreto Legge Cura Italia”
Il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.70 del 17 marzo 2020.
Misure a sostengo dei professionisti.
Nella giornata di ieri, 17 marzo 2020, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Cura Italia”.
Il Decreto, al fine di far fronte all’emergenza da Covid-19, porta in dote 25 miliardi per sostenere sanità, imprese, professionisti e famiglie.
Analizziamo qui di seguito i principali interventi messi in atto dal Governo al fine di sostenere i professionisti e le loro famiglie.
Interventi a sostegno dei professionisti
Nelle diverse bozze che si sono susseguite nei giorni scorsi, sembrava che il legislatore, pur guardando anche ai professionisti, si fosse dimenticato degli iscritti agli Ordini ed agli Albi professionali.
Uno dei principali interventi di sostegno al reddito dei professionisti, consistente in un’indennità una-tantum di Euro 600 per il mese di marzo 2020 (che probabilmente verrà prorogata anche al mese di aprile mediante un prossimo decreto), sembrava circoscritto ai soli professionisti ed ai titolari di rapporti co.co.co iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Tale agevolazione, non sembrava quindi inizialmente prevista per quei professionisti iscritti ad una cassa di previdenza privata, come l’Enpap.
Sulla base di tale impostazione, l’unica iniziativa del Governo a favore dei professionisti iscritti ad un Ordine professionale o ad un Albo sarebbe quindi consistita nell’istituzione di un fondo (con una dote di 300 milioni di Euro) per “…..garantire misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’epidemia di COVID-19.”. Risulta comunque ad oggi ancora necessario un successivo decreto di prossima emanazione da parte del Ministero del lavoro per disciplinare le misure operative di questo fondo.
Sulla base tuttavia delle ultime indiscrezioni pubblicate questa mattina sulla stampa specialistica, sembrerebbe che il testo finale del “Decreto Cura Italia” chiarisca esplicitamente che il contributo una tantum di Euro 600 sia rivolto anche ai professionisti iscritti agli ordini.
Rimangono comunque ad oggi ancora da definire le modalità di erogazione di tale contributo. Sembrerebbe già in atto un confronto tra l’Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti iscritti ad Ordini ed Albi) ed il Ministero per definire gli snodi tecnici per l’attuazione della misura.
Si evidenzia inoltre che l’ENPAP è attualmente in fase di definizione di forme di sostegno ai propri iscritti compatibili con il suo Regolamento interno.
Interventi a sostengo dei genitori lavoratori
Il Decreto Cura Italia prevede inoltre due interventi a sostegno dei genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni.
Il primo intervento prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il limite di età non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave.
Tale congedo:
Può essere fruito in maniera continuativa o frazionata;
È coperto da contribuzione figurativa;
È riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il secondo intervento prevede, in alternativa al succitato congedo, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
In ultimo, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, con figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritti alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostengo al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavorante.
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
sperando di fare cosa gradita e utile, desideriamo aggiornarTi nuovamente in merito alle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-19), alla luce della normativa in continua evoluzione.
Mobilità
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, chiamato anche Decreto #IoRestoaCasa, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, aveva esteso a tutto il Paese le misure di cui all’Art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020. Tali disposizioni saranno efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le restrizioni alla mobilità si applicano alle sole persone fisiche, alle quali non sono però vietati gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività da attestare mediante autodichiarazione degli spostamenti, scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf) e che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di Polizia. Secondo tali modalità, naturalmente, sono soggetti alla necessità della autodichiarazione di spostamenti anche le Psicologhe e gli Psicologi che si recano presso il proprio luogo di lavoro e i rispettivi utenti o pazienti.
Il DPCM dell’11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, con validità fino al 25 marzo, ha decretato la sospensione della maggior parte delle attività commerciali, senza che ciò abbia ricadute sull’erogazione delle prestazioni sanitarie psicologiche.
Professione
Per le indicazioni specifiche per la nostra Professione, Ti invitiamo ancora riferirti alla Comunicazione inviata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte a tutti i propri Iscritti in data 8 marzo (con riferimento all’Art. 2 del DPCM dell’8 marzo 2020), https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/comunicati/aggiornamenti-per-le-psicologhe-e-gli-psicologi-del-piemonte.
Il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi ha ribadito l’importanza di limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti tra persone, raccomandando a ciascun professionista di trovare un equilibrio tra l’esigenza di prestare aiuto professionale e quella di protezione, propria e altrui. Ti rinnoviamo quindi l’invito a considerare, in un’ottica prudenziale, di privilegiare, ove ne sussistano le condizioni e – per le specifiche caratteristiche del Tuo lavoro – tu ne abbia la possibilità, l’attività psicologica o psicoterapeutica a distanza: via telefono oppure – tramite dispositivo digitale – via videochiamata. Riteniamo infatti sia fondamentale dare continuità al lavoro psicologico con i nostri utenti e pazienti: ciò deve essere fatto adottando tutte le misure di sicurezza possibili, a tutela propria, delle persone che richiedono il nostro sostegno e dell’intera comunità. Come sottolinea il CNOP, peraltro, intervenire a distanza non significa “allontanare”, bensì cercare di proteggere attraverso strumenti e modalità alternativi di sostegno, nella consapevolezza che è proprio in momenti come questo che vi è più bisogno di Psicologia.
Per quanto riguarda l’accettazione esplicita della modalità di prestazione a distanza, il CNOP conferma che è sufficiente che il paziente o utente accetti, possibilmente per iscritto oppure tramite email o, ancora, altra modalità telematica (inclusa la messaggistica) riconducibile alla persona, di volersi sottoporre al trattamento con modalità a distanza, accettando la tecnologia che si concorderà di utilizzare. Per quanto riguarda i nuovi trattamenti, si consiglia di inserire nella modulistica di consenso informato normalmente utilizzata per i trattamenti in presenza anche una esplicita accettazione dell’eventuale trattamento a distanza con la tecnologia che sarà proposta. Anche in questo caso, la modulistica potrà essere trasmessa mediante gli strumenti tecnologici disponibili. In questa situazione di emergenza, i professionisti non sono tenuti a notificare all’Ordine di appartenenza l’eventuale adozione degli interventi a distanza.
Siamo in ogni caso consapevoli di come gli interventi a distanza non si possano utilizzare in tutti gli ambiti, per esempio in molte situazioni di lavoro nell’età evolutiva o nelle comunità. Le Colleghe e i Colleghi che lavorano in ambito scolastico e con gli anziani nelle RSA, inoltre, hanno dovuto in questo mese ridurre o addirittura interrompere le loro prestazioni. Chi opera nell’ambito della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, con interventi di consulenza e formazione, ha altresì avuto una contrazione significativa delle proprie occupazioni. Segnaliamo a questo proposito che il Presidente del CNOP, il Dottor David Lazzari, ha posto la questione dei liberi professionisti al Ministro dell’Economia On. Gualtieri e al Ministro della Sanità On. Speranza, nonché ai Presidenti delle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, inviando una specifica richiesta di includere la nostra Professione nelle norme che verranno varate.
Contributo professionale alla gestione dell’emergenza
Riteniamo importante segnalare a tutte le Colleghe e i Colleghi che il contributo professionale alla gestione dell’emergenza legata al COVID-19 (offerta di colloqui gratuiti, attivazione di numeri telefonici o recapiti email dedicati…) necessita di passare tramite canali istituzionali e di essere coordinata dagli Enti di competenza (Unità di Crisi Regionale, Protezione Civile, Ordine degli Psicologi del Piemonte). L’Ordine regionale non può quindi avvallare alcuna iniziativa individuale e/o indipendente dagli Organi istituzionali deputati alla gestione di questa emergenza. Riconosciamo senza dubbio la motivazione etica e valoriale del desiderio di molte Colleghe e Colleghi di rendersi utili e di attivarsi in questo momento di emergenza nazionale: il rischio è però di creare una rete psicologica di emergenza scollegata dalla rete sanitaria e frammentata al suo interno. Come Ordine regionale siamo in stretto contatto con le Associazioni di Psicologia dell’emergenza accreditate presso la Protezione Civile e riteniamo che solo in un rapporto di collaborazione e di coordinamento con le Istituzioni che governano la crisi il nostro intervento possa risultare utile ed efficace.
Formazione
Relativamente a quanto comunicato in data 8 marzo 2020, ovvero al vincolo ministeriale per le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia di non poter erogare formazione a distanza (FAD) e alla necessità che la formazione psicoterapeutica si svolga esclusivamente in modalità vis à vis, informiamo che la deroga emanata dal MIUR (Nota n. 7185 del 5 marzo 2020, “Comunicato urgente Coronavirus – Autorizzazione didattica a distanza”) valida inizialmente solo per le Scuole con sede in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-n-7185-del-5-03-2020-comunicato-urgente-coronavirus-autorizzazione-didattica-a-distanza) è stata estesa con l’allargamento della zona di applicazione del DPCM dell’8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale (DPCM del 9 marzo 2020) fino alla data del 3 aprile 2020. Sono inoltre stati prorogati i termini per l’inserimento dei dati e del carico delle relazioni annuali, per i quali si rimandano le singole Scuole alle informazioni riportate nella piattaforma ministeriale dedicata. Per le Scuole di Specializzazione in Psicologia universitarie, e quindi pubbliche, valgono le specifiche disposizioni di Ateneo, così come indicato dalla normativa ministeriale (D.M. n. 50/2019).
ConfermandoTi il pieno sostegno e la più ampia collaborazione dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte nella gestione di questa emergenza, che sta avendo evidenti ricadute operative sulla nostra Professione, desideriamo informarTi che il Dott. David Lazzari, Presidente del CNOP, sarà intervistato domani, 14 marzo 2020, su Sky TG24 alle ore 10.00.
Ti ringraziamo per l’attenzione e, sempre a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA
Chiusura al pubblico
Funzionamento dell’O.P.P. a seguito del D.P.C.M. del 08/03/2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale
A
partire da venerdì 13 marzo 2020, per ottemperare alle misure emergenziali in
atto, i dipendenti dell’Ordine avvieranno lo
“smart working”.
Si
consiglia, pertanto, di non inviare la documentazione tramite raccomandata ma
di attendere la riapertura degli uffici (la data di riapertura non è ancora
definita), in quanto non è possibile garantire il recupero, presso l’ufficio
postale, dei plichi spediti.
In
alternativa, eccezionalmente, per tutto il periodo di chiusura, è possibile
trasmettere ogni tipo di documentazione, compresi i moduli che necessitano di
marca da bollo – che potrà essere pagata a mezzo bonifico bancario insieme al contributo di iscrizione (coordinate bancarie indicate nella domanda) a mezzo email all’indirizzo opp@ordinepsicologi.piemonte.it
Si
informa altresì che, per far fronte alle numerose richieste telefoniche
di chiarimento riguardanti la situazione “Emergenza Coronavirus” , la
Segreteria dell’Ordine ha esteso l’orario di apertura
come segue:
Lunedì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Martedì
e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Mercoledi
e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Gli Psicologi sul Coronavirus
- L’Ordine degli Psicologi sul Coronavirus: indicazioni per cittadini e psicologi, supporto alle autorità
- Vademecum psicologico coronavirus per i cittadini – Perché le paure possono diventare panico e come proteggersi con comportamenti adeguati, con pensieri corretti e emozioni fondate
- Vademecum in versione pdf scaricabile
- Pieghevole Vademecum
- Materiali prodotti dagli Ordini territoriali e associazioni-società scientifiche
- Un pieghevole per informare e orientare psicologicamente i cittadini
- Svolgimento dell’attività professionale e restrizioni
- Strumenti per interventi a distanza
- Misure a sostegno della professione
- Corso di formazione a distanza sul COVID-19
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
sperando che questa comunicazione Ti trovi bene e che sia così anche per i Tuoi familiari, riteniamo utile condividere alcune informazioni specifiche in merito all’evoluzione delle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-9).
Informazione
Sembra anzitutto importante ricordare a noi stessi l’importanza di fare riferimento solo ed esclusivamente ai canali di informazione ufficiali, sia nazionali (http://www.salute.gov.it/
Professione
Relativamente all’erogazione della pratica professionale psicologica, vorremmo portare alla Tua attenzione il fatto che, dalla precedente comunicazione inviata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte in data 24 febbraio 2020, “Coronavirus: informazioni per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte”, il quadro sanitario complessivo si è purtroppo aggravato. In tale email, infatti, veniva segnalato che “per le attività professionali, sia individuali sia di gruppo, svolte in studio con persone adulte, non vi sono controindicazioni generali, laddove professionisti, utenti e pazienti siano asintomatici e non vi siano fattori epidemiologici di rischio”. L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché la rapida saturazione dei posti di terapia intensiva nei reparti ospedalieri, impongono ora la necessità di adeguare ulteriormente le misure comportamentali nella pratica professionale, a tutela della salute del singolo professionista, dei propri utenti e pazienti e dell’intera collettività.
In area sanitaria, la Regione Piemonte, attraverso la Direttiva del 4 marzo 2020, “Indicazioni in merito alla gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19”, n. prot. 11029, ha dato indicazione di interrompere, a partire dal 6 marzo, le prestazioni in ambito ospedaliero (visite e prestazioni diagnostiche), continuando invece garantire le prestazioni urgenti in classe B e U. Relativamente alle attività del Dipartimento di Salute Mentale (in particolare, CSM) e del Dipartimento delle Dipendenze, si rimandava alle raccomandazioni generali del Ministero della Salute rispetto ai contatti interpersonali: non era indicata la sospensione delle attività, ma piuttosto l’adozione di accorgimenti specifici. Per quanto riguarda i Consultori, la Direttiva dava indicazione di sospendere le attività che prevedono la presenza di più persone nello stesso locale, ma poneva al tempo stesso la pregiudiziale che l’interruzione delle prestazioni non comportasse impatti di rilievo sul corretto percorso materno-infantile.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, contenente “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” (Art. 2), in linea con le indicazioni già contenute nella circolare “Contenimento dell’epidemia da Covid-19” diramata dal Ministero dell’Interno ai Prefetti in data 5 marzo 2020, impone la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro: distanza di sicurezza che è richiesto che ogni titolare di attività commerciale garantisca per i propri utenti, sia all’aperto sia al chiuso (Art. 2, comma f). Nell’attesa di ottenere ulteriori chiarimenti rispetto alle restrizioni sugli spostamenti e il proseguimento delle attività lavorative libero-professionali, confermiamo che, allo stato attuale, non è prevista per la nostra professione sanitaria alcuna sospensione. Anche nella dimensione clinica, sia duale sia di gruppo, è responsabilità del singolo professionista garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto, ovvero il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché le seguenti misure igienico-sanitarie raccomandate per questa emergenza (DPCM dell’8 marzo 2020, Allegato 1):
a) lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione anche nei propri studi professionali privati soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si presta assistenza a persone malate.
Sempre il DPCM dell’8 marzo 2020, contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Treviso, Venezia” (Art. 1), stabilisce anche l’impossibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori sopra citati, nonché all’interno degli stessi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Anche alla luce delle limitazioni logistiche sempre più stringenti, l’utilizzo di consulenze o terapie a distanza, tramite supporto telefonico o digitale, potrebbe quindi diventare presto sempre più rilevante. Ti rinnoviamo quindi l’invito a prendere visione, a titolo informativo, del documento “Digitalizzazione della Professione e dell’intervento psicologico mediato dal web”, elaborato dal CNOP nel 2017 (http://www.psy.it/wp-content/
Formazione
Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha confermato la sospensione, fino al 15 marzo 2020, delle le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 2, comma h): essendo lo Psicologo professione sanitaria, vanno annoverati tra i corsi esclusi dalla sospensione quelli erogati dalle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia. A queste, viene comunque richiesto di garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro (Art. 2, comma h).
Ricordiamo altresì che le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia non sono autorizzate a erogare formazione a distanza (FAD) e che la formazione psicoterapeutica può svolgersi esclusivamente vis à vis (al momento attuale con deroga esclusiva, emanata dal MIUR in data 6 marzo 2020, per le Scuole con sede in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).
Viene anche raccomandato che ogni Ente formativo, successivamente al prossimo ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicuri, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (Art. 2, comma n).
Ogni Ente formativo, incluse le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, è infine tenuto a esporre, negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, tutte le informazioni sulle misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, qui in precedenza richiamate.
Tirocinio
La sospensione della didattica non riguarda le attività dei Tirocinanti delle professioni sanitarie (DPCM del 4 marzo 2020, Art. 1, comma d), inclusi quindi i Tirocinanti in Psicologia e i Tirocinanti in Psicoterapia. La possibilità di continuare lo svolgimento del Tirocinio in Psicologia e in Psicoterapia è ciononostante demandata alla Sede di Tirocinio ospitante, che, previa e motivata giustificazione, ha la facoltà di richiedere la sospensione dall’attività a titolo preventivo e cautelativo. Inoltre, come confermato dal CNOP in data 6 marzo 2020, al fine di garantire lo svolgimento del Tirocinio senza che ciò comporti nocumento alcuno ai Tirocinanti, permane alla valutazione discrezionale dei Direttori dei corsi l’eventuale sospensione facoltativa qualora non ricorressero le condizioni di sicurezza sanitaria minime per le riunioni in presenza previste dalle norme più generali del DPCM.
Agli studenti che stanno svolgendo il Tirocinio post lauream in Psicologia (quindi, non per il Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia), previo accordo con la Struttura ospitante, viene inoltre suggerita l’opportunità di concordare con la Sede ospitante di svolgere almeno parte del Tirocinio presso il domicilio del Tirocinante, in modo da limitarne gli spostamenti esterni all’abitazione, attraverso l’assegnazione di specifici compiti relativi al Tirocinio stesso (tra i quali, per esempio, l’analisi e studio di casi clinici o l’approfondimento individuale di aspetti teorici, clinici e metodologici). Il tempo dedicato allo svolgimenti di tali mansioni potrà essere considerato e valutato ai fini della validazione del Tirocinio stesso.
Privacy
Ti ricordiamo che, nel caso in cui risultassi positivo al nuovo Coronavirus, nel caso di una emergenza sanitaria la tutela della Salute Pubblica è prioritaria rispetto alla privacy dell’individuo. Qualora fossi coinvolto in una indagine epidemiologica, dunque, saresti tenuto a comunicare i nominativi delle persone con cui sei venuto a contatto, pur senza necessità di specificare le motivazioni cliniche del vostro rapporto, le quali rimangono coperte dal segreto professionale. Potresti, a questo proposito, avvisare i Tuoi pazienti e utenti di questa eventualità.
L’Ordine ha confermato alla Regione Piemonte la propria disponibilità alla gestione dell’emergenza, valorizzando le competenze delle Psicologhe e degli Psicologi iscritti al nostro Ente.
Confermandoti la piena disponibilità dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte a chiarire qualsiasi Tuo interrogativo o dubbio e confidando nel Tuo fondamentale contributo alla gestione dell’emergenza, Ti ringraziamo per il tempo dedicato alla lettura di questa comunicazione e, a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente,
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA
L’Ordine degli Psicologi sul Coronavirus
In relazione all’impatto della diffusione del “Coronavirus” (COVID-19) sulle attività della comunità professionale delle Psicologhe e degli Psicologi piemontesi, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ritiene utile informare quanto segue.
La prima e fondamentale indicazione che, come Ordine regionale, vorremmo reiterare è di fare riferimento solo ed esclusivamente ai canali di informazione ufficiali nazionali (https://lnkd.in/gPB5uf5) e regionali (https://lnkd.in/dvErPJU). Ti invitiamo in particolare a seguire – a tutela Tua e dei Tuoi utenti – le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (https://lnkd.in/g_V-G-A).
Per le attività professionali, sia individuali sia di gruppo, svolte in studio con soggetti adulti, non vi sono controindicazioni generali, laddove professionisti ed utenti siano asintomatici e non vi siano fattori epidemiologici di rischio. Per i bambini, il CNOP raccomanda l’igienizzazione del materiale utilizzato in terapia, anche se il virus appare meno pericoloso in età pediatrica.
Per altre indicazioni rimandiamo ad eventuali ulteriori aggiornamenti sul sito ufficiale dell’Ordine o a quello del CNOP (http://www.psy.it/) .