Quota anno 2020
QUANTO – Il Consiglio dell’Ordine ha confermato l’importo del contributo annuale 2020 in € 160,00.
COME – Il versamento potrà essere eseguito presso gli sportelli bancari o tramite il servizio home banking di qualsiasi banca del territorio nazionale nonché presso qualsiasi Ufficio postale. Per favorire il pagamento della quota d’iscrizione è altresì prevista la possibilità di effettuare il versamento on line – per mezzo del sistema telematico della Banca Popolare di Sondrio (htto://www.scrignopagofacile.it) con carta di credito, Bankpass Web e VispoPay. Il pagamento con bonifico deve essere autorizzato, ed è utilizzabile solo dopo la scadenza
ENTRO QUANDO – Il versamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2020. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza comporterà l’applicazione di una sovrattassa il cui importo è determinato in € 12,88 per gli iscritti che effettueranno il pagamento entro il 31 dicembre 2020 compreso, e in € 25,77 per gli iscritti che effettueranno il pagamento dopo il 31 dicembre 2020.
Per qualsiasi problema di recapito del bollettino MaV è possibile rivolgersi al numero verde della Banca Popolare di Sondrio 800 248 464, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00 e chiederne la spedizione anche via e-mail. Il bollettino MaV è anche scaricabile dall’area riservata del sito -alla voce “Amministrazione”- alla quale è possibile accedere con le credenziali personali
Psicologia: Nuovi orizzonti della professione
Il presente documento – aperto a contributi e apporti – si propone di costituire la base programmatica per individuare gli obiettivi di lavoro della rappresentanza ordinistica nazionale della Comunità Professionale degli Psicologi Italiani.
Forfetari, la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio è retroattiva e produce i suoi effetti già a partire dal 1° gennaio 2020
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), pur lasciando immutato il limite annuo di ricavi per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario (pari ad Euro 65.000), ha introdotto due nuovi vincoli ai fini del mantenimento del regime agevolato:
1. Il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori per un ammontare complessivamente non superiore ad Euro 20.000.
2. Il possesso, nell’anno precedente a quello di fruizione del regime agevolato, di redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore ad Euro 30.000.
Sin dalla pubblicazione della Legge di Bilancio in Gazzetta ufficiale, avvenuta lo scorso 30 dicembre 2019, si è acceso un forte dibattito in relazione alla decorrenza temporale dei nuovi vincoli.
In particolare, si erano venute a creare due diverse scuole di pensiero.
Una prima parte della dottrina, rifacendosi ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, prospettava un’applicazione della norma ad “effetto ritardato”, ossia dal 1° gennaio 2021.
Tale interpretazione della Legge trovava il suo fondamento nello statuto del contribuente, il quale recita testualmente: “………. le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Considerato che la Legge di Bilancio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2019 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, secondo tale interpretazione non è stato rispettato il periodo minimo di 60 giorni dettato dallo Statuto del contribuente.
Come tale, l’entrata in vigore della norma doveva necessariamente slittare al 1° gennaio 2021.
La seconda scuola di pensiero, al contrario, riteneva che la Legge di Bilancio 2020 non violasse lo Statuto del contribuente. La Legge, infatti, non prevede nuovi adempimenti a carico dei contribuenti ma solo nuove regole di funzionamento del regime agevolato.
Alla luce di tale interpretazione, i contribuenti avrebbero dovuto valutare il rispetto dei nuovi limiti basando la valutazione sui redditi conseguiti nell’anno 2019 o sulle spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno 2019. Si sarebbero quindi trovati a fuoriuscire dal regime agevolato già a partire dal 1° gennaio 2020 in caso di mancato rispetto dei nuovi vincoli con riferimento all’anno 2019.
A causa di questa situazione poco chiara, i contribuenti interessati si sono trovati per più di un mese in una situazione di incertezza operativa.
Al fine di dirimere in via definitiva la controversia, lo scorso 31 gennaio sono state presentate due interrogazioni in Commissione finanza alla Camera, le quali hanno trovato una risposta ufficiale solo lo scorso 5 febbraio.
La risposta ricevuta non lascia spazio a dubbi; le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio 2020 operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020, ed occorre verificare il rispetto dei nuovi vincoli con riferimento all’anno 2019.
Il rappresentante del Governo ha così giustificato l’interpretazione adottata: “………. in considerazione del fatto che la Legge di bilancio 2020 non impone alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime, ma una semplice verifica dei requisiti, non sembra possibile ritenere che si contravvenga allo Statuto del contribuente”.
In conclusione, coloro i quali nel corso dell’anno 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (tra cui i redditi di pensione) per un importo complessivo superiore ad Euro 30.000 o hanno sostenuto spese per lavoro dipendente per un importo superiore ad Euro 20.000, fuoriescono dal regime forfettario già a partire dal 1° gennaio 2020.
E’ stato inoltre annunciato che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà un documento di prassi con tutti gli opportuni chiarimenti del caso. In particolare, dovranno essere chiarite le modalità operative per sanare l’eventuale applicazione del regime agevolato nel primo mese dell’anno 2020 in assenza dei nuovi requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2020.
Comunicato dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte In merito al DDLR 64/2019 del 22/11/2019, “Allontanamento Zero”
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte esprime perplessità e forte preoccupazione in relazione ai contenuti del DDLR 64/2019 del 22/11/2019, “Allontanamento Zero: Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”.
Scarica il documento integrale
Leggi tuttoDomanda per l’inserimento nella graduatoria anno 2021 ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale 17.12.2015
Vi segnaliamo per opportuna conoscenza, ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale 17.12.2015 (A.C.N. professionisti medici specialisti, medici veterinari, psicologi/psicoterapeuti, biologi chimici, aspiranti ad incarichi di convenzione con il S.S.N. o incarichi di sostituzione), che la modulistica relativa alla domanda da presentare per l’inserimento nella graduatoria anno 2021
– Psicologi: Regione Piemonte
– Psicoterapeuti: Regione Piemonte
è scaricabile alla pagina web del Comitato Zonale Torino
(http://www.aslcittaditorino.it/strutture/comitato-zonale/)
alla voce
Informazioni–Domanda inclusione Graduatorie anno 2021 A.C.N. 17.12.2015 – Dichiarazione bollo
Prestazioni sanitarie fatturate ai privati: fattura elettronica vietata anche nell’anno 2020
Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 conferma anche per il prossimo anno il divieto di fatturazione elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Tale limitazione era inizialmente prevista in via transitoria per il solo anno 2019,
Il divieto riguarda tutte le prestazioni di carattere sanitario rese nei confronti di privati, indipendentemente dalla qualifica del soggetto che le eroga (sia esso una persona fisica o un ente) e dalla circostanza che il prestatore sia o meno tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Anno 2019 – Introduzione del divieto
Lo scorso anno la Legge di Bilancio 2019 ha previsto, per il solo anno 2019, il divieto di emissione della fattura in formato elettronico relativamente alle operazioni poste in essere da coloro i quali erano tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati erano da inviare al Sistema TS e indipendentemente dall’opposizione all’invio da parte del soggetto interessato.
Tale disposizione è stata emanata a fronte dei rilievi mossi dal Garante della privacy (provvedimento del 20/12/2018) al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, il D.L. 145/2018 ha esteso il divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (come ad es. logopedisti, fisioterapisti, podologi), in riferimento alle prestazioni di carattere sanitario effettuate nei confronti delle persone fisiche.
In risposta all’interpello n. 78 del 19/03/2019 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il divieto di invio delle fatture elettroniche opera in relazione alla natura sanitaria della prestazione, a prescindere dalla natura del soggetto che la eroga (Professionista persona fisica o Società) e dall’obbligo di invio dei relativi dati al Sistema TS.
Al contrario, restano soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni effettuate in ambito professionale diverse da quelle sanitarie come, ad esempio, le consulenze, le formazioni, le relazioni peritali.
Devono inoltre essere documentate da fattura elettronica le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi da persone fisiche, come, per esempio, le fatture emesse da un professionista ad una Società o ad un’Associazione senza scopo di lucro a fronte di una prestazione sanitaria erogata per suo conto ad una persona fisica.
In riferimento a quest’ultima ipotesi, le fatture elettroniche emesse alla società o all’associazione in relazione alla prestazione sanitaria erogata, non devono riportare i nomi dei pazienti o altri elementi in grado di identificarli (Agenzia Entrate, risposta all’interpello N. 307 del 24/07/2019).
Anno 2020 – prosegue il divieto
Per effetto di quanto previsto dal D.L. 124/2019 (Decreto collegato alla Legge di bilancio 2020), il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie resterà in vigore anche per il prossimo anno, con le medesime modalità sopra esposte.
Contribuenti forfetari – non tenuti all’utilizzo della fattura elettronica
Si ricorda, in ultimo, che i professionisti che hanno aderito al regime forfettario sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, anche con riferimento alle prestazioni di carattere non sanitario.
La legge di bilancio 2020 (attualmente in fase di definizione) dovrebbe mantenere tale esclusione, introducendo esclusivamente un’agevolazione per coloro i quali, pur adottando il regime forfettario, decidono di utilizzare facoltativamente la fattura elettronica.
In tal caso, infatti, la legge di bilancio 2020 dovrebbe introdurre la riduzione di un anno dei termini di accertamento.
Resta comunque fermo anche per loro il divieto di emissione delle fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni sanitarie fatturate direttamente alle persone fis
Esito elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Si sono svolte le Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
- prima convocazione 15-16-17 novembre 2019 – quorum costitutivo (1906 voti) non raggiunto;
- seconda convocazione 23-24-25-26 novembre 2019 – quorum costitutivo (763 voti) raggiunto;
Requisiti per idoneità a iscrizione elenchi CTU e periti e per l’Affiancamento all’Autorità Giudiziaria
Dal 13 marzo 2019 è entrato in vigore il Protocollo siglato da CNF, CNOP e CSM per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali.
Il predetto Accordo individua i requisiti che l’esercente la professione di psicologo deve possedere ai fini dell’iscrizione nei succitati albi:
Elementi di valutazione primari:
a) iscrizione all’Albo;
b) esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) assenza, negli ultimi 3 anni, di sospensione disciplinare
Elementi di valutazione secondari:
a) possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
b) possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
c) eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
d) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
e) eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
f) eventuale possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico
Per la valutazione degli “elementi secondari” confermato il richiamo alle 150 ore minime di formazione teorica e agli almeno 4 lavori svolti in ambito forense (CTU e/o CTP), così come stabilito dall’OPP con deliberazione n. 81/16 del 18 aprile 2016.
I succitati elementi di valutazione primari e secondari concorrono altresì a costituire l’elenco degli Psicologi competenti nell’affiancamento all’Autorità Giudiziaria ai sensi della L. 172/2012
Leggi tutto