Probabile ampliamento del regime forfettario ai professionisti con fatturato fino ad Euro 100.000. Il primo passo del Governo verso la nuova Flat tax.
Nelle prime bozze della legge di bilancio 2019, ad oggi ancora in corso di approvazione, è emerso l’intento del Governo, come primo passo verso la futura “flat tax” (tassazione piatta con un’unica aliquota in sostituzione della tradizionale Irpef a scaglioni) di estendere l’ambito di applicazione dell’attuale regime forfetario dei “piccoli” lavoratori autonomi ai titolari di partita IVA con fatturato fino ad Euro 100.000.
Introdotto dalla Legge 190/2014 a partire dall’esercizio 2015, questo regime agevolato consente alle partite IVA individuali, con fatturato non superiore a specifiche soglie massime differenziate a seconda del settore di attività (per le attività libero-professionali il limite di fatturato è attualmente fissato ad Euro 30.000), di beneficiare:
- di una tassazione del 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni) sostitutiva della tradizionale IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicata su un reddito di lavoro autonomo determinato non sulla base dell’analitica differenza tra i compensi incassati nell’anno ed i relativi costi professionali, ma sui ricavi al netto di una percentuale predeterminata (che varia anch’essa a seconda del settore di attività) a titolo di deduzione forfetaria dei costi professionali. In particolare, per gli psicologi, il reddito professionale è pari al 78% dei ricavi.
- di significative semplificazioni negli adempimenti fiscali e di tenuta della contabilità;
- dalla mancata applicazione dell’Iva in fattura.
L’ampliamento del regime forfettario ai contribuenti titolari di partita iva con fatturato fino ad Euro 100.000 avverrà in due fasi distinte:
1. Imposta sostitutiva del 15% a decorrere dal 2019 sui redditi di lavoro autonomo per le partite IVA individuali con fatturato non superiore ad Euro 65.000 nell’anno precedente e che, contemporaneamente allo svolgimento dell’attività in forma individuale, non partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione. Viene introdotta l’esclusione per coloro che detengono una partecipazione in una Società a responsabilità limitata.
2. Imposta sostitutiva del 20% a decorrere dal 2020 sui redditi di lavoro autonomo per le partite IVA individuali con le stesse caratteristiche delle precedenti, ma con fatturato compreso tra 65.000 e 100.000 Euro.
Per quanto concerne l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi di lavoro autonomo delle partite IVA individuali con fatturato tra 65.000 e 100.000 euro, le bozze della futura Legge di bilancio 2019 precisano che il reddito va determinato nei modi ordinari, come differenza tra ricavi e costi (e non, quindi, con abbattimento forfetario del fatturato), e che per questi contribuenti vigerà comunque l’obbligo di fatturazione elettronica (escluso invece per i contribuenti con fatturato fino ad Euro 65.000).
In realtà, relativamente alla mancata applicazione dell’Iva in fattura da parte dei contribuenti forfettari con volume d’affari ricompreso tra Euro 65.000 ed Euro 100.000, si renderà necessaria un’apposita autorizzazione della Comunità Europea, considerato che ad oggi detta autorizzazione per l’Italia si attesta appunto in corrispondenza del livello massimo di fatturato di Euro 65.000.
E’ importante evidenziare che, per nessuno dei due nuovi regimi forfetari previsti (flat tax 15% o flat tax 20%) non risultano previste incompatibilità con la titolarità di altre categorie reddituali, come invece era previsto fino ad oggi. In particolare, sia con riferimento ai contribuenti forfetari con fatturato fino ad Euro 65.000, sia con riferimento ai contribuenti forfetari con fatturato compreso tra Euro 65.000 ed Euro 100.000, non risulta riproposta la vecchia incompatibilità che scatta attualmente in presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati (es. redditi di pensione) per oltre Euro 30.000.
L’unica incompatibilità prevista nella nuova formulazione del regime agevolato, senza alcuna soglia quantitativa, si verifica nel caso in cui il professionista con partita IVA fatturi prevalentemente ad un datore di lavoro che nei due anni precedenti gli ha erogato dei redditi di lavoro dipendente o assimilato. Quando ciò accade, l’incompatibilità scatta anche sotto i 30.000 Euro. Di contro, quando ciò non accade, la titolarità di redditi di lavoro dipendente o pensione, anche per un importo superiore ad Euro 30.000, non sembra più destinata a precludere la via né della “vecchia flat tax al 15%”, né della “nuova flat tax al 20%”.
Secondo una ricerca condotta dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) il risparmio fiscale per un libero professionista iscritto ad un Albo con fatturato di Euro 65.000 e zero costi di struttura, optando per il regime forfettario con flat tax al 15%, potrebbe arrivare ad Euro 12.675. Si consiglia comunque un’approfondita valutazione della propria posizione personale con un consulente perché le possibili implicazioni di natura fiscale legate al passaggio al regime agevolato possono essere molteplici.
Esonero dalla fattura elettronica per chi trasmette i dati al Sistema TS.Semplificazione o ulteriore complicazione?
Abbiamo già analizzato in un precedente focus come, a seguito dei rilievi mossi dal Garante della Privacy al Sistema per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche, fosse allo studio del Governo un emendamento che escludesse tutti gli operatori sanitari dall’obbligo di utilizzo della fattura elettronica.
Questo ed altri correttivi alla disciplina della fatturazione elettronica sono stati definiti dal Senato con l’approvazione del Ddl di conversione del DL 119/2018 (Decreto fiscale 2019), che passa quindi ora all’esame della Camera. L’iter di conversione del Decreto fiscale 2019 in legge dovrà essere ultimato entro il prossimo 22 dicembre 2018.
Sulla base delle ultime modifiche apportate, saranno esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, per il solo periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente ai soli dati trasmessi.
Tale esonero è una replica dell’esclusione già oggi prevista per il c.d. Spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), in ossequio al principio in base al quale l’Amministrazione Finanziaria non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso.
Un primo chiarimento fornito dalla nuova bozza di Ddl riguarda la definizione della platea dei professionisti a cui si applica tale esclusione. I soggetti che potranno beneficiare dell’esonero sono stati infatti individuati dall’art. 3 del DLgs 175/2014 (iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private) e dal DM 1° settembre 2016 (tra cui, le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari).
Viene quindi ufficializzato e chiarito che l’esclusione opera in favore anche degli psicologi.
Rimangono tuttavia aperti ancora molteplici dubbi, il principale dei quali, a parere di chi scrive, è legato alla formulazione letterale della norma. Da una prima lettura del nuovo Ddl di conversione, sembrerebbe di capire che l’esclusione dall’obbligo di emissione della fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le prestazioni aventi carattere sanitario, per le quali è previsto l’obbligo di invio dei dati delle relative fatture al Sistema Tessera Sanitaria.
Se così fosse, il professionista che svolge contemporaneamente prestazioni di carattere sanitario (sedute psicoterapeutiche/colloqui psicologici) e prestazioni di carattere non sanitario (docenze, formazioni o consulenze tecniche), sarebbe obbligato a gestire la tradizionale fatturazione cartacea per le prestazioni sanitarie e la nuova fatturazione elettronica per le prestazioni non sanitarie.
Non solo, nel caso in cui il paziente si opponga all’invio dei dati al Sistema TS, il professionista si vedrebbe obbligato all’utilizzo della fattura elettronica anche con riferimento alle prestazioni sanitarie.
Tale soluzione comporterebbe sicuramente diverse problematiche di carattere gestionale, come per esempio una duplice numerazione delle fatture, distinta tra fatture cartacee e fatture elettroniche, ed un diverso modo di conservazione delle stesse (conservazione tradizionale per le fatture cartacee e conservazione sostitutiva per quelle elettroniche).
Un ulteriore problema deriva dal fatto che, se dal lato delle fatture attive si potrà mantenere il cartaceo, per le fatture passive bisognerà comunque adeguarsi al sistema della fattura elettronica al fine di ricevere le fatture elettroniche emesse dai propri fornitori.
Quella che a livello teorico avrebbe dovuto essere una semplificazione, corre quindi il rischio di essere un’ulteriore complicazione. Siamo quindi in attesa di chiarimenti che meglio definiscano l’effettivo ambito di esclusione dall’emissione delle fatture elettroniche da parte degli operatori sanitari.
Si ricorda comunque che i professionisti che adottano il “vecchio regime dei contribuenti minimi” o il “nuovo regime forfettario”, non sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche, ma sono comunque obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.
In vista delle probabili novità che la prossima legge di bilancio 2019 introdurrà in tema di regime forfettario, legate principalmente all’aumento del limite massimo di ricavi ed al venire meno di diverse cause ostative all’adozione del regime agevolato, l’utilizzo di tale regime permetterebbe la totale esclusione dal nuovo obbligo di fatturazione elettronica.
Fattura elettronica. Esenzione per operatori sanitari e farmacie a seguito della bocciatura del Garante della Privacy
Il Garante della Privacy, con il provvedimento n. 481 del 15 novembre scorso, ha reso noto all’Agenzia delle Entrate che l’operazione “fattura elettronica”, se verrà avviata secondo le modalità con cui è stata progettata, viola le norme del regolamento Ue sulla protezione dei dati.
I difetti elencati dal Garante sono tanti e manifestano una generale sottovalutazione delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti e non solo.
Il Sistema di Interscambio, si legge nel documento, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Sotto accusa è proprio il ruolo di “postino” svolto dall’Agenzia delle Entrate, la quale, secondo il Garante della Privacy, realizza un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala.
Il Garante ha bocciato punto per punto l’intero processo di fatturazione elettronica, accusando il fisco di un eccesso di potere senza precedenti. “L’Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di postino attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), archivierà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo”.
In questo caso, secondo l’autority, si va oltre le funzioni proprie dell’amministrazione perché “non saranno archiviati solo i dati obbligatori ai fini fiscali ma tutta la fattura, che contiene di per sé informazioni di dettaglio su beni e servizi acquistati, come per esempio la descrizione delle prestazioni sanitarie erogate”.
Secondo il Garante ulteriori criticità derivano dalla scelta dell’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza alcuna richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà continuare a ricevere la fattura cartacea.
Il Garante ravvisa poi ulteriori problemi nel ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente all’espletamento delle attività di trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture. Alcuni di questi intermediari operano nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali.
Alla luce della bocciatura del Garante, è allo studio un emendamento alla legge di bilancio 2019 che esoneri dall’emissione della fattura elettronica, per il solo anno 2019, studi medici, farmacie ed altri operatori sanitari che già comunicano i dati all’Amministrazione finanziaria attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
L’Agenzia ha tuttavia chiarito che i dati acquisiti per il tramite del portale Sistema Tessera Sanitaria potranno comunque essere utilizzati anche per “finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, incluse le attività di controllo.
In questo modo il Governo punta a superare i rilievi mossi dal Garante della privacy in relazione al non corretto trattamento dei dati sensibili legati alla salute dei contribuenti inseriti nelle fatture elettroniche.
Attraverso questo provvedimento, l’introduzione della fattura elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, verrà limitata ma non reinviata.
La fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019
Introdotta da ormai 4 anni nell’ambito delle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni, la fattura elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, diverrà obbligatoria per la generalità delle prestazioni rese a favore di soggetti residenti o stabiliti in Italia.
L’obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica, introdotto dalla legge di bilancio 2018, riguarderà non solo le operazioni c.d. “Business to Business – (B2B)”, ovvero le operazioni poste in essere tra due soggetti titolari di partita Iva (imprenditori, artisti e professionisti), ma anche le operazioni c.d. “Business to Consumer – (B2C)”, ossia le operazioni poste in essere nei confronti di clienti privati.
Come per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche le fatture elettroniche emesse tra privati (B2B/B2C) dovranno essere necessariamente generate nel formato XML (eXstensible Markup Language) secondo le specifiche tecniche dettate dall’Agenzia delle Entrate. Le regole per la predisposizione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche tra privati (B2B/B2C) sono state definite con il provvedimento N. 89757 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le vecchie regole riportate nel Decreto Ministeriale N. 55/2013.
Per avere una panoramica chiara sugli obblighi e sulle modalità di emissione delle fatture in formato elettronico, scarica il Vademecum.
Leggi tuttoDecreto Legge 119/2018, chiariti i termini di invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio
Il decreto legge n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 23 ottobre, confermando a tutti gli effetti l’entrata in vigore della “fatturazione elettronica generalizzata”, ha riscritto la disciplina Iva in tema di “termini di emissione delle fatture”, al fine di adeguarla alla nuova fatturazione elettronica.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, la disciplina Iva prevedeva l’obbligo di emissione della fattura all’atto dell’effettuazione dell’operazione.
Per le prestazioni professionali si applicava la regola prevista per le prestazioni di servizi, ovverosia la prestazione si considerava effettuata all’atto dell’incasso del compenso professionale, indipendentemente da quando la prestazione professionale fosse stata materialmente erogata.
La fattura doveva quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno di ricezione del pagamento del compenso professionale. In sostanza, la data fattura doveva coincidere con la data di ricezione del pagamento della prestazione.
Atteso che la fattura elettronica si considera emessa al momento della sua trasmissione al Sistema di Interscambio, basandoci sulla normativa previgente all’entrate in vigore del Decreto 119/2018, la fattura elettronica avrebbe dovuto essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di incasso del compenso professionale.
Questa normativa avrebbe causato non pochi problemi di carattere operativo, soprattutto in riferimento agli incassi tramite bonifico, i quali vengono spesso rilevati dai professionisti alcuni giorni dopo la data di effettivo pagamento.
Alla luce delle problematiche evidenziate dalle principali associazioni di categoria, nel mese di luglio l’Agenzia delle Entrate si era espressa con un’apposita circolare ammettendo la possibilità di trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio con un ritardo minimo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’Iva.
Tale affermazione aveva tuttavia suscitato non poche perplessità negli operatori, i quali richiedevano un intervento normativo che desse certezze.
Il Decreto Legge 119/2018 è quindi corso ai ripari, riscrivendo in parte la normativa Iva. In particolare il Decreto prevede che a partire dal 1° luglio 2019, le fatture possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (data di incasso del compenso professionale), purchè nel documento venga data evidenza, oltre della data di emissione della fattura, anche della data in cui è stato incassato in tutto o in parte il compenso professionale.
Si è in attesa della conversione in legge del Decreto e delle prime istruzioni operative che chiariscano, a livello pratico, cosa si intenda per “specificare la data in cui è stato incassato il compenso”.
Una soluzione plausibile potrebbe essere quella di indicare, quale data della fattura, la data di incasso del compenso professionale e di provvedere al suo inoltro al Sistema di Interscambio nei 10 giorni successivi.
Per quanto riguarda invece le fatture emesse nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019, il Decreto Legge 189/2018 ha previsto la disapplicazione o riduzione delle sanzioni in caso di tardivo invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
In particolare, non saranno applicate sanzioni in caso di invio della fattura al Sistema di Interscambio oltre la “data di incasso del compenso” ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica (mensile o trimestrale). Si applicherà invece una riduzione dell’80% delle sanzioni in caso di invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio oltre la “data di incasso del compenso” ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva del periodo successivo.
Per semplicità, se anche con riferimento al periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 30 giugno si applica la regola dei 10 giorni prevista dal Decreto, non si rischia di incorrere in sanzioni.
Nella relazione illustrativa al Decreto è stato inoltre chiarito che la riduzione delle sanzioni nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019 si applicherà anche in caso di detrazione dell’Iva in assenza della fattura elettronica.
Stabilizzazione di personale dipendente a tempo determinato e/o di personale titolare di contratto di lavoro flessibile (art. 20 D.Lgs. 75/2017)
Gentile collega,
Ti informo che l’art. 20 del Decreto legislativo 75/2017 ha introdotto una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario non dirigenziale nelle Aziende del S.S.N.
La normativa coinvolge esclusivamente i soggetti con contratti a tempo determinato o con contratti flessibili (collaborazione professionale, consulenza con partita IVA, collaborazioni coordinate e continuative). Alla luce del dettato normativo, paiono, invece, esclusi dalla stabilizzazione di cui all’art. 20 i titolari di rapporti di tipo convenzionale.
La norma prevede 2 distinte modalità di stabilizzazione:
Stabilizzazione diretta, cioè la diretta assunzione, senza concorso, dei dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/17:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato…;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio…;
Stabilizzazione a mezzo procedure concorsuali riservate, cioè la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile in possesso di specifici requisiti (art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 75/17):
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Come chiarito dalla circolare 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, “..il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell’art. 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione, come chiarito al § 3.2.1. della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato”.
E’ doveroso sottolineare che l’attivazione delle procedure di regolarizzazione, non costituisce, per le Aziende del S.S.N., un obbligo ma una mera facoltà. Le Amministrazioni, infatti, possono esercitare tale facoltà “solo qualora ricorrano effettive esigenze funzionali dell’Ente e, comunque, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno e di dotazione organica ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01”.
Suggeriamo di richiedere alle Aziende di riferimento notizie circa l’avvio delle procedure di stabilizzazione.
Intervento di Fabrizio Russo
Visualizza le slideVisualizza le slide
Omicidio: aspetti criminologici
Dr. Fabrizio Russo, criminologo e profiler
Leggi tuttoOmicidio: aspetti patologici, psicopatologici e investigativi
24 settembre 2018 dalle 8.45 alle 14- presso Palazzo di Giustizia Bruno Caccia – C.so Vittorio Emanuele II 134/138 – Torino
8.45 – 9.00
Saluti autorità Dr. Enrico Parpaglione Tesoriere Ordine Psicologi Piemonte
9.00 – 9.15
Saluti autorità Dr. Marco Martino (in rappresentanza del Questore Francesco Messina)
9.15 – 10.30
Omicidi a Ciudad Juarez con Dr. Alfredo Velazco Cruz, investigatore e profiler (con traduzione consecutiva)
10.30 – 11.00
Omicidio: aspetti investigativi con Ten. Col. Biagio Carillo, criminologo
11.00 – 11.30
Omicidio: aspetti medico legali e preventivi con Dr. Roberto Testi, medico legale e Avv. Germana Bertoli, avvocato
11.30 – 12.00
Omicidio: aspetti psicopatologici con Dr. Antonio Pellegrino, psichiatra
12.00 – 12.30
Omicidio: aspetti criminologici con Dr. Fabrizio Russo, criminologo e profiler
12.30 – 13.00
Omicidio: aspetti psicologici con Dr.ssa Viviana Lamarra, psicologa forense
13.00 – 13.30
Orfani di femminicidio con Avv. Monica Malafoglia, avvocato
13.30 – 14.00
Omicidio: il male fisico, giuridico e morale con Prof. Alessandro Meluzzi, psicologo e psichiatra
Conclusione lavori
Relatori
Dr. Alfredo Velazco Cruz – Criminologo e profiler. Direttore Accademia di polizia di Ciudad Juarez, Messico. Si è occupato dei femminicidi di Ciudad Juarez come investigatore e profiler.
Avv. Germana Bertoli – Avvocato.
Ten. Col. Biagio Carillo – Esperto scena del crimine. Già formatore presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative (I.S.T.I.) dell’Arma dei Carabinieri di Velletri. Comandante del Nucleo antisofisticazioni e sanità (N.A.S.) del Piemonte Orientale. Docente di Tecniche investigative in numerosi corsi e master. Referente per il Piemonte dell’Accademia Italiana di Scienze forensi.
Dr.ssa Silvia Vada – Giornalista.
Dr.ssa Viviana Lamarra – Psicologa e psicoterapeuta. Membro della Società Italiana di Criminologia (SIC), della Consulta Psicoforense dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte e del Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP). Lavora come perito, c.t.u. e c.t.p. per numerosi tribunali italiani. Referente per il Piemonte della Società Italiana di Scienze Forensi.
Avv. Monica Malafoglia – Avvocato. Camera minorile di Torino, coordinatrice del gruppo “Orfani di femminicidio”.
Dr. Marco Martino – Polizia di Stato. Primo dirigente della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile di Torino.
Prof. Alessandro Meluzzi – Psicologo e Psichiatra. Docente del Corso di Psicologia di Comunità presso la Facoltà di Psicologia, Università Pontificia Salesiana di Torino (IUSTO).
Dr. Antonio Pellegrino – Psichiatra e Criminologo. Coordinatore della Rete regionale della sanità penitenziaria. Responsabile per l’ASL “Città di Torino” della struttura semplice dipartimentale “Il Sestante” presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Svolge l’attività di psichiatra forense presso il Tribunale di Torino e il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Dr. Fabrizio Russo – Criminologo e psicoterapeuta. Docente di Criminologia e Psicologia criminale presso la Scuola Lombarda di Psicoterapia cognitiva neuropsicologica (S.L.O.P.) di Pavia. Docente del Corso sul “Maltrattamento e abuso: aspetti medico legali e criminologici” presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. Esperto psicologo presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate. Esperto psicologo del Tribunale per i Minorenni di Torino.
Prof. Roberto Testi – Medico legale. Direttore del Dipartimento Interaziendale della Prevenzione dell’ASL “Città di Torino”. Professore a contratto di Analisi della Scena del Crimine e di Criminalistica presso il Corso di laurea in Chimica Clinica, Forense e dello Sport dell’Università degli Studi di Torino. Perito del Tribunale e Consulente Tecnico per la Procura del