Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/ue
Relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale. Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione.
La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014) L’obbligo scatta, per le forme di attività autonoma qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive quali professionisti, collaboratori a progetto e associazione in partecipazione, e non soltanto sulle forme di lavoro subordinato che prevedono un contatto continuativo con i minori.
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Posizione ufficiale del consiglio a seguito delle recenti vicende sulla revisione della delibera sulla residenzialità psichiatrica
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, preoccupato dei drammatici risvolti occupazionali conseguenti alla riforma della Residenzialità leggera psichiatrica, esprime le proprie perplessità in merito all’esclusione delle figure professionali dei laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Psicologia (L51) tra il personale operante nei Gruppi Appartamento e nelle Comunità.Consapevole delle differenti mansioni e ruoli fra personale educativo (SNT2) e psicologo, in termini di metodi, strumenti e prerogative professionali, auspica che la formazione in psicologia, nelle sue articolazioni 3+2 (Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia) possa trovare adeguato spazio negli organici delle strutture residenziali anche fra il personale di supporto alla quotidianità, come avviene in gran parte del mondo anglosassone, patria delle Comunità Terapeutiche nell’accezione più moderna.
Le competenze psicologiche, infatti, ben si collocano nei processi riabilitativi, al pari di quelle espresse da Tecnici della riabilitazione psichiatrica e similari, oltre che nella gestione della relazionalità duale e nei processi di presa in carico psicoterapica, tipici della professione di Psicologo, anche nella decodifica della comunicazione gruppale, nel supporto alle autonomie, nei processi organizzativi della quotidianità.
E’ ferma convinzione del Consiglio dell’Ordine che la gestione complessiva della residenzialità psichiatrica debba avvalersi delle competenze psicologiche e relazionali tipiche delle classi di laurea nelle materie psicologiche (L24 e LM51) non soltanto in seno alla presa in carico clinico-sanitaria degli ospiti ma anche nel defatigante supporto al gruppo degli ospiti e degli operatori così come espresso nella quotidianità di ciò che Racamier definiva “atti parlanti”.A tal fine propone che le competenze psicologiche vengano valorizzate tra il personale operante nelle strutture residenziali in duplice veste:
– riabilitativa, attraverso la previsione di personale laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Psicologia (LM51) fra le mansioni legate alla quotidianità e
– terapeutica, attraverso la previsione di personale abilitato alla professione di Psicologo e Psicoterapeuta fra le mansioni di presa in carico degli ospiti e di stesura della progettualità complessiva.
Certi che tale auspicio, supportato da decenni di coinvolgimento del personale laureato in Psicologia nella gestione della residenzialità psichiatrica, ad ogni livello, possa trovare adeguata considerazione in seno alle deliberazioni di codesta Giunta Regionale, attendiamo cortese riscontro al fine di poter supportare di persona quanto richiesto con ulteriori e più approfonditi elementi.
Con l’occasione è gradito inviare i più cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Alessandro Lombardo
Incompatibilità tra l’attività di specialista ambulatoriale/professionista convenzionato e altre attività lavorative
Tra i compiti del Comitato Consultivo Zonale, vi è l’accertamento delle incompatibilità previste dall’art.15 dell’ACN tra l’attività di specialista ambulatoriale/professionista convenzionato e altre attività lavorative. Il riscontro positivo comporta la segnalazione all’ASL da cui dipende il convenzionato per l’eventuale attivazione di un provvedimento disciplinare.Ai fini di una divulgazione tra gli iscritti, il Comitato, nella seduta del 4/12/2013, ha ritenuto opportuno segnalare agli Ordini Professionali di riferimento rispetto all’ambito territoriale di competenza, in particolar modo che chiunque,essendo titolare di rapporto convenzionale:
– operi a qualsiasi titolo presso Strutture Convenzionate ed Accreditate,
– Abbia un rapporto libero professionale con le Aziende del SSNincorre in situazione di incompatibilità professionale ai sensi del vigente Accordo e di responsabilità personale del suo operato. Il Comitato si rende disponibilea valutare, preventivamente all’assunzione di incarichi, quesitiin materia formulati dalle ASL e dai singoli professionisti.
Leggi tuttoInsediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Lunedì 27 gennaio 2014 in via San Quintino 44 a Torino si sono concluse
le procedure per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Piemonte.
Il nuovo Consiglio sarà composto da:
Marco Bianciardi,
Massimo Campisi, Marzia Cikada, Luca Cometto, Laura Fachin, Dario Fieni,
Igor Graziato, Antonella Laezza, Enrica Locati, Alessandro Lombardo,
Laura Salvai, Claudio Sandri, Giovanna Verde, Alessandro Zennaro.
Il Consiglio ha provveduto all’elezione del Presidente
Alessandro Lombardo e del Vice Presidente Igor Graziato. Per le cariche
di Segretario e Tesoriere sono stati eletti rispettivamente Giovanna
Verde ed Enrico Parpaglione.
Il Presidente, Alessandro Lombardo traccia le linee guida per il prossimo quadriennio:
“Compito
di questo nuovo consiglio, che mi onoro di presiedere, sarà raccogliere
le tante sfide che la comunità professionale degli psicologi si trova
ad affrontare. In primis il tema occupazionale, gran parte degli
iscritti trova infatti difficoltà a creare il proprio spazio
professionale. Dovrà essere svolto poi un gran lavoro per salvaguardare
chi cerca uno psicologo da quelle figure che, pur non avendo i requisiti
giocano, con gravi rischi per la salute, a confondersi con esso.
L’Ordine degli Psicologi dovrà infine cogliere la sfida di trasformarsi
da ente burocratico e di controllo ad ente che eroghi anche servizi ad
alto valore aggiunto per gli iscritti”.
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Esito votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Svoltesi le Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte per il quadriennio 2014-2017 (prima convocazione 23 dicembre 2013 – quorum costitutivo (2060 voti) non raggiunto; seconda convocazione 6-7 e 8 gennaio 2014 – quorum costitutivo (1030 voti) raggiunto) ;
Effettuato, in data 9 e 10 gennaio 2014, lo scrutinio delle 1381 schede elettorali; Si provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti.
Leggi tuttoNuova Area Focus Salute Mentale
Il sito DoRS inaugura una nuova Area Focus sulla promozione della Salute Mentale. L’area Salute Mentale si caratterizza per l’approccio salutogenico e intende mettere a disposizione di professionisti della salute e decisori un sistema di documentazione in rete, organizzato e aperto ai contributi dei lettori. Secondo le stime attuali, riportate nel documento Health 2020 (WHO, 2012), nell’Unione Europea i disturbi mentali rappresentano la seconda causa di malattia e la più importante causa di disabilità; 1 persona su 4 soffre di disturbi mentali cosiddetti “comuni” come depressione e ansia, il 50% di queste persone non riceve alcun tipo di trattamento. I problemi di salute mentale contribuiscono a generare o mantenere le disuguaglianze di salute e hanno serie conseguenze non solo sul settore della sanità ma anche su quello dell’istruzione, dell’economia, del mercato del lavoro e del welfare, coinvolgendo il singolo individuo, la sua famiglia e l’intera società.
Il Patto Europeo per la Salute Mentale (WHO, 2008) riconosce che la salute mentale è un diritto dell’uomo: è indispensabile al benessere, alla qualità di vita e alla salute fisica. Favorisce l’apprendimento, il lavoro e la partecipazione alla società. Riprendendo l’efficace slogan del WHO, non c’è salute senza salute mentale. La nuova area focus Salute Mentale, attraverso la sistematizzazione, la valorizzazione e la diffusione di documenti, dati epidemiologici, articoli scientifici, progetti e buone pratiche intende contribuire a perseguire uno degli obiettivi individuati dal WHO per promuovere la Salute Mentale, ovvero “migliorare la nostra base di conoscenze sulla salute mentale”.
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