La fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019
Introdotta da ormai 4 anni nell’ambito delle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni, la fattura elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, diverrà obbligatoria per la generalità delle prestazioni rese a favore di soggetti residenti o stabiliti in Italia.
L’obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica, introdotto dalla legge di bilancio 2018, riguarderà non solo le operazioni c.d. “Business to Business – (B2B)”, ovvero le operazioni poste in essere tra due soggetti titolari di partita Iva (imprenditori, artisti e professionisti), ma anche le operazioni c.d. “Business to Consumer – (B2C)”, ossia le operazioni poste in essere nei confronti di clienti privati.
Come per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche le fatture elettroniche emesse tra privati (B2B/B2C) dovranno essere necessariamente generate nel formato XML (eXstensible Markup Language) secondo le specifiche tecniche dettate dall’Agenzia delle Entrate. Le regole per la predisposizione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche tra privati (B2B/B2C) sono state definite con il provvedimento N. 89757 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le vecchie regole riportate nel Decreto Ministeriale N. 55/2013.
Per avere una panoramica chiara sugli obblighi e sulle modalità di emissione delle fatture in formato elettronico, scarica il Vademecum.
Leggi tuttoDecreto Legge 119/2018, chiariti i termini di invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio
Il decreto legge n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 23 ottobre, confermando a tutti gli effetti l’entrata in vigore della “fatturazione elettronica generalizzata”, ha riscritto la disciplina Iva in tema di “termini di emissione delle fatture”, al fine di adeguarla alla nuova fatturazione elettronica.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, la disciplina Iva prevedeva l’obbligo di emissione della fattura all’atto dell’effettuazione dell’operazione.
Per le prestazioni professionali si applicava la regola prevista per le prestazioni di servizi, ovverosia la prestazione si considerava effettuata all’atto dell’incasso del compenso professionale, indipendentemente da quando la prestazione professionale fosse stata materialmente erogata.
La fattura doveva quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno di ricezione del pagamento del compenso professionale. In sostanza, la data fattura doveva coincidere con la data di ricezione del pagamento della prestazione.
Atteso che la fattura elettronica si considera emessa al momento della sua trasmissione al Sistema di Interscambio, basandoci sulla normativa previgente all’entrate in vigore del Decreto 119/2018, la fattura elettronica avrebbe dovuto essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di incasso del compenso professionale.
Questa normativa avrebbe causato non pochi problemi di carattere operativo, soprattutto in riferimento agli incassi tramite bonifico, i quali vengono spesso rilevati dai professionisti alcuni giorni dopo la data di effettivo pagamento.
Alla luce delle problematiche evidenziate dalle principali associazioni di categoria, nel mese di luglio l’Agenzia delle Entrate si era espressa con un’apposita circolare ammettendo la possibilità di trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio con un ritardo minimo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’Iva.
Tale affermazione aveva tuttavia suscitato non poche perplessità negli operatori, i quali richiedevano un intervento normativo che desse certezze.
Il Decreto Legge 119/2018 è quindi corso ai ripari, riscrivendo in parte la normativa Iva. In particolare il Decreto prevede che a partire dal 1° luglio 2019, le fatture possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (data di incasso del compenso professionale), purchè nel documento venga data evidenza, oltre della data di emissione della fattura, anche della data in cui è stato incassato in tutto o in parte il compenso professionale.
Si è in attesa della conversione in legge del Decreto e delle prime istruzioni operative che chiariscano, a livello pratico, cosa si intenda per “specificare la data in cui è stato incassato il compenso”.
Una soluzione plausibile potrebbe essere quella di indicare, quale data della fattura, la data di incasso del compenso professionale e di provvedere al suo inoltro al Sistema di Interscambio nei 10 giorni successivi.
Per quanto riguarda invece le fatture emesse nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019, il Decreto Legge 189/2018 ha previsto la disapplicazione o riduzione delle sanzioni in caso di tardivo invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
In particolare, non saranno applicate sanzioni in caso di invio della fattura al Sistema di Interscambio oltre la “data di incasso del compenso” ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica (mensile o trimestrale). Si applicherà invece una riduzione dell’80% delle sanzioni in caso di invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio oltre la “data di incasso del compenso” ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva del periodo successivo.
Per semplicità, se anche con riferimento al periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 30 giugno si applica la regola dei 10 giorni prevista dal Decreto, non si rischia di incorrere in sanzioni.
Nella relazione illustrativa al Decreto è stato inoltre chiarito che la riduzione delle sanzioni nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019 si applicherà anche in caso di detrazione dell’Iva in assenza della fattura elettronica.
Stabilizzazione di personale dipendente a tempo determinato e/o di personale titolare di contratto di lavoro flessibile (art. 20 D.Lgs. 75/2017)
Gentile collega,
Ti informo che l’art. 20 del Decreto legislativo 75/2017 ha introdotto una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario non dirigenziale nelle Aziende del S.S.N.
La normativa coinvolge esclusivamente i soggetti con contratti a tempo determinato o con contratti flessibili (collaborazione professionale, consulenza con partita IVA, collaborazioni coordinate e continuative). Alla luce del dettato normativo, paiono, invece, esclusi dalla stabilizzazione di cui all’art. 20 i titolari di rapporti di tipo convenzionale.
La norma prevede 2 distinte modalità di stabilizzazione:
Stabilizzazione diretta, cioè la diretta assunzione, senza concorso, dei dipendenti a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/17:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato…;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio…;
Stabilizzazione a mezzo procedure concorsuali riservate, cioè la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile in possesso di specifici requisiti (art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 75/17):
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Come chiarito dalla circolare 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, “..il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell’art. 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione, come chiarito al § 3.2.1. della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato”.
E’ doveroso sottolineare che l’attivazione delle procedure di regolarizzazione, non costituisce, per le Aziende del S.S.N., un obbligo ma una mera facoltà. Le Amministrazioni, infatti, possono esercitare tale facoltà “solo qualora ricorrano effettive esigenze funzionali dell’Ente e, comunque, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno e di dotazione organica ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01”.
Suggeriamo di richiedere alle Aziende di riferimento notizie circa l’avvio delle procedure di stabilizzazione.
La Psicologia di fronte al Decreto-Salvini
È con sgomento e grande preoccupazione che l’OPP recepisce il Decreto-Legge del 4 ottobre 2018, il cosiddetto Decreto-Salvini su immigrazione e sicurezza.
La Psicologia, che tutti noi ogni giorno rendiamo operativa e viva attraverso il nostro fare connesso al nostro pensare, è una scienza in cui la curiosità e l’interesse teorico per l’umano non sono mai del tutto scindibili dall’obiettivo etico di promuovere possibilità d’esistenza più ricche e consapevoli, non solo per i singoli individui, ma anche per i gruppi e per le società allargate.
La Psicologia mira al “benessere” inteso in modo complesso: come capacità, da parte di individui e gruppi, di creare equilibri tra istanze divergenti, spesso anche contraddittorie, in un continuo allargamento di vedute – un sistema vivente in costante evoluzione. Un “benessere nazionale” da raggiungersi attraverso la nullificazione – avvilimento, soggezione, deumanificazione, espulsione – dell’Altro appare pertanto, allo sguardo della Psicologia, un obiettivo tanto fallace quanto pericoloso: una strategia di equilibrio fondata non sulla base di un sano funzionamento del sistema sociale, ma sul ricorso ad un nemico (questa volta interno) da distruggere, o quantomeno da controllare.
Il Decreto-Salvini cancella con un colpo di spugna il sistema pubblico dell’accoglienza in Italia (S.P.R.A.R: Sistema di Protezione a Rifugiati e Richiedenti Asilo ), un dispositivo così apprezzato da essere considerato una buona pratica a livello europeo. Lo smantellamento dello SPRAR ridurrà di nuovo l’accoglienza da sistema qualificato ad intervento di tipo emergenziale, con un balzo indietro di anni. Da un punto di vista strettamente clinico, ciò significa l’immediata cancellazione di strumenti che, in qualche modo, garantivano la salvaguardia della salute psichica dei migranti, tra cui il diritto di accesso al sostegno psicologico. Da un punto di vista più ampiamente sociale, si può prevedere che l’applicazione del Decreto comporterà effetti disastrosi sulla vita di tutti: in attesa che la loro domanda di asilo sia esaminata, i richiedenti saranno parcheggiati in enormi strutture con livelli minimi di assistenza, senza poter usufruire dei servizi oggi previsti dallo SPRAR e indispensabili all’integrazione, quali l’insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, tirocini e borse-lavoro, l’accompagnamento educativo da parte di professionisti altamente qualificati. Pochi tra loro otterranno un permesso di soggiorno; gli stessi a cui sarà concesso lo status di rifugiato avranno solo pochi mesi di tempo prima di essere riversati sul territorio, dal quale – nonostante tutte le asserzioni propagandistiche – non saranno espulsi. Le strade si riempiranno così di una folla di persone sofferenti, abbandonate, defraudate dei più elementari diritti costituzionali e con poche (a volte nessuna) possibilità di sviluppare un proprio progetto di vita nella legalità. La Psicologia, soprattutto nelle sue declinazioni di Psicologia sociale e di comunità, lancia oggi un allarme, per evitare un suo prossimo – del tutto ipotizzabile – arruolamento secondario come “Psicologia dell’emergenza”.
Come psicologi, chiamati a “promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità” (art. 3 del CD), reputiamo l’abrogazione della Protezione umanitaria una decisione incompatibile con il nostro mandato. Abbandonare a sé stessi individui gravemente traumatizzati da vicende storiche e personali inenarrabili, tra cui i torturati nelle carceri in Libia, gli stranieri appena maggiorenni che hanno affrontato il viaggio da soli, uomini e donne fuggiti da condizioni di vita inumane o da sistemi politici che non garantiscono il rispetto dei diritti umani fondamentali, è un atto politico del tutto incompatibile con la Psicologia: un atto che ci spiazza come professionisti della salute, ma soprattutto che, come cittadini, ci disumanizza nel profondo.
L’Europa si sta configurando sempre più come un insieme di società multietniche, multireligiose, multiculturali. La Psicologia può essere di grande orientamento nell’attuale complessità, aiutando a sviluppare uno sguardo che, assieme ai conflitti e ai problemi, sia in grado di vedere anche tutta la potenziale ricchezza dell’esistente. Il Decreto-Salvini rischia di azzerare questo sguardo curioso, complesso, creativo e lungimirante che la Psicologia si sforza di sostenere, imprigionandolo negli spazi angusti dell’odio razziale e della competizione tra esclusi.
Leggi tuttoComunicazione del Presidente
È certamente grande la preoccupazione e il disagio che colleghe e colleghi piemontesi segnalano rispetto al clima che, sempre più sembra presentarsi ed affrancarsi in Italia, rispetto alle questioni quali immigrazione e malattia mentale.Gli psicologi, va detto con forza, sono e saranno in prima linea per occuparsi ed accogliere il disagio di chiunque, le fragilità di ogni tipo, senza esitazioni e senza nessuna differenza.
Doverosamente, e con molto piacere, avendo ricevuto queste righe che seguono da parte di alcuni colleghi e colleghe, le pubblichiamo nei canali istituzionali ordinistici perché credo possano bene rappresentare ciò che tutti noi sentiamo.
Alessandro Lombardo
Presidente Ordine Psicologi Piemonte
“Preoccupate/i dal clima psicologico che si sta creando di paura e ripulsione nei confronti di categorie di persone perlopiù fragili, dallo “sdoganamento” (da parte della politica) di atteggiamenti verbali e non determinati da aggressività e non rispetto della persona e quindi della dignità umana, crediamo che sia nostro dovere di psicologi, “addetti” a creare un clima relazionale tra le persone di rispetto e dignità, esprimerci su quanto sta succedendo nel nostro paese.
Non possiamo avallare e sostenere con il silenzio le discriminazioni che si stanno perpretrando in particolare nei confronti dei migranti, dei pazienti psichiatrici e di tutti gli emarginati.
Non possiamo continuare ad assistere impotenti alle morti in mare di bambini, donne e uomini mentre chi ci governa dibatte il da farsi instillando false paure e timori nell’accoglienza delle persone che ci chiedono aiuto.
Proprio in quanto psicologi vogliamo riaffermare i valori che ci guidano, non solo nella vita privata ma anche in quella professionale, che sono innanzi tutto la solidarietà e il rispetto della dignità umana.”
Firme :psicologhe e psicologi dipendenti, convenzionati e liberi professionisti
Faccio Silvana
Salvarani Ugo
Tempia Patrizia
Bardelli Daniela
Baulino Simona
Boine giuliana
Bonacci Alice
Brolato Giulia
Cambiano Martina
Campoleoni Paola
Chiefari Simona
Cocco Stefania
Di Dio Katia
Donetti Luigi
Ferrari Raffaella
Fiorentino Silvia
Giacometto Bianca
Giove Marcello
Grandi Michela
Guastafierro Ersilia
Longo Marcella
Marech Lucrezia
Mentigazzi Laura
Olivieri Anna Maria
Panebianco Amanda
Pastore Alda
Pauletta Maurizio
Rocchietta Laura
Sarra Francesco
Salvino Barbara
Simonetto Alessandra
Tarabra Emmanuele
Vaschetto Ilaria
Zanusso Andrea
Rolle Sara
Di Pede Giovanna
De Stefania Claudia
Rosiglioni Renza
Cataldo Massimo
Costamagna Maddalena
Mummolo Giorgia
Burgio Francesca
Girola Manuela
Bergamo Sara Elisabetta
Chiotti Germano
Borghi Martina
Bottazzi Renata
Gallicchio Giuliana
Bono Deborah
Bertino Gabriella
Ambrosio Arianna
Mollo Daniela
Calcagno Daniela
Romaniello Mara
Palmese Federica
Sasso Erika
Trevisan Alessia
Osio Daniela
Pianarosa Luisella
Albertini Michela
Chionio Sergio
Pizzimenti Daniela
Fornero Saura
Ambrogio Silvia
Carminati Maria Cristina
Talluri Porzia
Dutto Silvana
Dominici Noemi
Borgetti Paola
Giraudo Paola
Pasqua Sofia
Il “Decreto dignità” ripristina l’esonero dallo split payment per i professionisti
Il DL 12 luglio 2018 n. 87, meglio conosciuto con il nome di “Decreto dignità”, ha ripristinato l’iniziale esonero dal meccanismo dello split payment con riguardo ai compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta d’acconto Irpef.
Questo particolare meccanismo, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità 2015, prevede che si deroghi all’ordinario sistema di riscossione e liquidazione periodica dell’Iva da parte del professionista; l’Iva contenuta in fattura non viene più pagata al professionista ma viene versata all’Erario direttamente dal cliente.
In sostanza il cliente, sia esso una pubblica amministrazione o uno degli enti soggetti a split payment, quando riceve la fattura da parte del professionista effettua due distinti pagamenti:
1. Il primo al fornitore, per il solo imponibile risultante dalla fattura;
2. Il secondo all’Erario, per l’Iva indicata in fattura.
Il meccanismo dello split payment, che in origine non trovava applicazione ai professionisti i cui compensi erano soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, è stato successivamente esteso anche a loro con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legge, il meccanismo dello split payment non troverebbe più applicazione con riferimento alle fatture emesse dai soggetti passivi che subiscono già la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso (per esempio i professionisti). Con tale intervento normativo si è voluto evitare l’ulteriore aggravio finanziario derivante dalla mancata riscossione dell’Iva.
Per quanto riguarda la definizione della data di entrata in vigore della nuova previsione normativa, occorre fare alcune considerazioni.
Il “Decreto dignità” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 luglio e le relative disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo, ovvero a partire dal 14 luglio.
L’esclusione dal meccanismo dello split payment troverà quindi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal giorno 14 luglio 2018 (primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto), ancorchè le fatture stesse siano riferite a prestazioni rese precedentemente.
Al contrario, le prestazioni per le quali è stata emessa fattura da parte di un professionista fino allo scorso 13 luglio 2018, continuano ad essere soggette al meccanismo dello split payment, anche se il corrispettivo viene pagato successivamente a tale data.
A livello contabile quello che cambia è il soggetto obbligato al versamento all’Erario dell’Iva applicata in fattura. L’obbligo di versamento non ricade più sulla Pubblica Amministrazione o sulla Società committente, ma torna in capo al professionista che vi dovrà provvedere secondo le modalità ordinarie (liquidazioni Iva periodiche). Il professionista tornerà quindi ad incassare il totale fattura (Imponibile + Iva), naturalmente al netto della ritenuta d’acconto.
Dal punto di vista della fatturazione, il professionista dovrà avere cura di non riportare più in fattura i riferimenti normativi propri dello split payment (Art. 17-ter del DPR 633/72), continuando comunque ad esporre l’Iva sul documento.
Modulistica sulla Privacy nuovo Regolamento GDPR
Nella sezione servizi – modulistica è disponibile la modulistica sulla privacy aggiornata secondo il nuovo Regolamento Privacy 679/2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) per i trattamenti sanitari su adulti e minori.
Troverete anche una bozza del registro dei trattamenti, documento che il professionista dovrà personalizzare e compilare per mappare i trattamenti di dati che avvengono nel suo studio.
Nei prossimi giorni verrà reso disponibile anche un modello per effettuare il data protection impact assessment ovvero la valutazione del rischio per quanto attiene all’elaborazione e conservazione dei dati sanitari e un modello per scrivere le lettere di incarico per i responsabili del trattamento dei dati (es. commercialista).
I quattro adempimenti sopra riportati sono richiesti dal GDPR A breve sarà inoltre disponibile nella biblioteca multimediale anche il webinar formativo che l’avv. Cristiano Michela ha curato per conto dell’Ordine Psicologi Piemonte sul tema GDPR.
Ricordiamo inoltre che per coloro che desiderassero un aiuto personalizzato per tutto ciò che riguarda gli adempimenti al GDPR relativi alla propria attività è stata stipulata una convenzione con l’avv. Cristiano Michela dello Studio Legale Pacchiana Parravicini.
Leggi tuttoDal 1° luglio 2018 non saranno più utilizzabili le Schede carburante
Con la legge di bilancio 2018 è stata sensibilmente riformata la disciplina degli acquisti di carburante per le autovetture, con effetti a decorre dal prossimo 1° luglio 2018.
La norma prevede che a partire da tale data, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, il pagamento dovrà essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat), carte prepagate emesse da operatori finanziari, ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”.
Rimangono comunque immutati i previgenti limiti di detraibilità dell’Iva sugli acquisti di carburante, fissati nel limite del 40% dell’Iva pagata.
In sostanza, a partire dal prossimo 1° luglio 2018, ai fini della deducibilità fiscale del costo e della detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante, non si potranno più utilizzare le tradizionali schede carburante.
In data 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato un apposito provvedimento, attraverso il quale sono stati identificati gli strumenti di pagamento utilizzabili al fine di garantire la deducibilità degli acquisti di carburante.
In particolare, il provvedimento ha chiarito che si considerano idonei a provare l’avvenuto sostenimento della spesa per i carburanti i seguenti mezzi di pagamento:
1. Gli assegni, bancari e postali, i vaglia cambiari e postali;
2. L’addebito diretto in conto corrente;
3. Le carte di credito;
4. Le carte di debito (bancomat);
5. Le carte prepagate;
6. Altri strumenti di pagamento elettronico (come le applicazioni), che consentano l’addebito in conto corrente.
Il provvedimento ha inoltre chiarito che sono altresì valide ai fini della detraibilità dell’Iva le carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere ed i buoni benzina, i quali consentono l’addebito diretto sul conto corrente bancario.
Un problema sorto subito dopo l’emanazione della legge di bilancio 2018 era legato ad una possibile estensione, per analogia, delle nuove norme anche ai pagamenti relativi alle prestazioni di servizi legati alle autovetture, quali manutenzioni, custodia, pedaggi autostradali, ecc.
La circostanza che il recente provvedimento faccia riferimento esclusivamente agli acquisti di “carburanti e lubrificanti”, porterebbe ad escludere che le nuove disposizioni si applichino anche alle prestazioni di servizi. Considerata la delicatezza della questione, è comunque auspicabile una conferma in tal senso.
Da un punto di vista contabile, al fine di comprovare la spesa sostenuta, dovranno essere utilizzati gli estratti conto delle carte di credito, delle carte di debito e gli stessi estratti conto bancari da cui si evincono i relativi addebiti per gli acquisti di carburante effettuati.
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria prorogato all’8 febbraio 2018
A poche ore dalla scadenza del termine per l’invio dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che ci saranno a disposizione otto giorni in più per effettuare l’adempimento.
Per venire incontro alle esigenze dei rappresentanti delle categorie tenute all’invio, il termine, originariamente previsto per il 31 gennaio 2018, è stato rinviato all’8 febbraio 2018.
Contestualmente è stato adeguato il termine per esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati: i contribuenti che non hanno espresso al professionista una preventiva opposizione all’invio dei dati, potranno in estremis comunicare il loro rifiuto presentando l’apposito modulo direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 8 febbraio, oppure, in alternativa, dal 9 febbraio all’8 marzo potranno cancellare i dati eventualmente trasmessi dai professionisti accedendo alla propria area personale del sito del Sistema TS.
Quota anno 2018
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2018 e
il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta
scadenza comporterà l’applicazione di una sovrattassa il cui importo è
determinato in € 12,88 per gli iscritti che effettueranno il pagamento
entro il 31 dicembre 2018 compreso, e in € 25,77 per gli iscritti che
effettueranno il pagamento dopo il 31 dicembre 2018.
Per maggiori informazioni, consulta la pagina.
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