L’invio dei dati delle spese sanitarie entro il prossimo 31 gennaio 2018 ed alcune riflessioni sui nuovi strumenti di fatturazione
Entro il prossimo 31 gennaio occorre procedere all’invio, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle fatture emesse ed incassate nel corso dell’anno 2017 in relazione a prestazioni di carattere sanitario.
L’obbligo di comunicare in via telematica tali dati al Sistema TS è stato originariamente introdotto dal DLgs 175/2014 con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2015. In questa prima fase l’obbligo era circoscritto ai soli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.
Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, firmato nel mese di settembre 2016, ha esteso l’obbligo in esame a diverse figure sanitarie, tra cui gli iscritti all’Ordine degli Psicologi, con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie erogate dal 1° gennaio 2016.
Entro il prossimo 31 gennaio devono quindi essere oggetto di comunicazione i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, indipendentemente dalla data di emissione delle relative fatture. Una fattura emessa nel corso del 2016 ed incassata nel 2017 dovrà essere comunicata al Sistema TS da parte del professionista entro il prossimo 31 gennaio 2018. Allo stesso modo, una fattura emessa nel corso del 2017 ed incassata nel 2018, dovrà essere comunicata al Sistema entro il 31 gennaio 2019.
Leggi qui l’approfondimento: Allegato 1
Leggi tuttoColpo di spugna sui nuovi indici di affidabilità fiscale. Per l’anno fiscale 2017 tornano i vecchi Studi di Settore
Avevamo analizzato in un precedente focus come la Legge di bilancio 2017 aveva previsto, a partire dall’anno 2018, l’entrata in vigore dei nuovi Indici Sintetici di affidabilità fiscale (conosciuti con l’acronimo di ISA) in sostituzione dei vecchi Studi di settore.
Avevamo inoltre visto come, tra i primi 70 indici in elaborazione, erano presenti anche quelli che sarebbero stati applicati agli Psicologi a partire dal prossimo modello Unico 2018 (redditi 2017).
La legge di bilancio 2018, approvata in data 27 dicembre 2017, ha tuttavia disposto il rinvio di un anno dei nuovi Indici.
Il debutto dei 150 Indici di affidabilità fiscale (70 già approvati e validati nel corso del 2017 e 80 da approvare e validare entro il prossimo mese di dicembre 2018), avverrà a partire solo dall’anno 2019 (con riferimento all’esercizio fiscale 2018) contestualmente per tutti gli indici e non più in maniera scaglionata come previsto inizialmente.
L’Amministratore delegato della Sose S.p.A., società a cui è affidata l’elaborazione degli Studi di Settore, ha così motivato la scelta politica del rinvio: “L’entrata in vigore scaglionata dei nuovi ISA (i primi 70 già con riferimento all’esercizio fiscale 2017 e gli altri 80 solo con riferimento all’esercizio fiscale 2018) potrebbe causare una violazione dei principi di eguaglianza ed equità previsti dalla nostra costituzione”.
In realtà, alla base del rinvio, vi è una seconda motivazione. La difficoltà da parte degli intermediari fiscali e delle associazioni di categoria di gestire, con riferimento all’esercizio fiscale 2017, contemporaneamente tre strumenti alternativi:
1. I nuovi Indici di affidabilità fiscale, con riferimento a quelle attività per le quali sono stati approvati i primi 70 indici nel corso del 2017;
2. I vecchi Studi di settore, con riferimento a quelle attività per le quali non sono ancora stati approvati i nuovi indici nel corso del 2017;
3. I parametri, con riferimento a tutte quelle attività per le quali non risultano approvati né i nuovi ISA né i vecchi Studi di settore.
Professionisti ed imprese si troveranno, quindi, ancora per un anno alle prese con le risultanze dei vecchi Studi di settore.
Il mandato sociale e professionale degli psicologi italiani, tra atti e funzioni tipiche e riservate
Siamo lieti di presentare Hub Psicologia, un progetto nato dalla collaborazione tra Ordine degli Psicologi del Lazio, Ordine degli Psicologi del Piemonte, Ordine degli Psicologi delle Marche e Enpap, per arrivare a definire atti e funzioni, tipiche e riservate, dello psicologo.
A quasi 30 anni dalla Legge istitutiva della professione, infatti, non sono ancora ben chiari nell’opinione pubblica i confini tra le sfere di competenza dello psicologo, dello psicoterapeuta e dello psichiatra;
La Legge n. 56/1989 riserva allo psicologo delle generiche attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione e riabilitazione e sostegno, mancando di declinarle in specifici atti o funzioni. Questo difetto di dettaglio agevola pseudo-psico-professioni non meglio regolamentate ad utilizzare impropriamente di tecniche e metodologie di intervento tipicamente psicologiche.
Con questa iniziativa vogliamo avviare un processo culturale e di riconoscimento identitario della professione di psicologo, che parta dalla comunità degli oltre 100.000 iscritti e coinvolga le varie committenze civili, professionali e istituzionali di riferimento.
Accogliamo l’eredità fondativa della professione e lavoriamo a fornirne una lettura che possa aiutare sia i professionisti che la committenza a riconoscere la specificità della professione di psicologo, per facilitare sia l’offerta di competenza psicologica che la richiesta di servizi e azioni professionali di qualità, in un’ottica di dialogo e di circolarità.
Per definire atti e funzioni, tipiche e riservate, della professione di psicologo in Italia abbiamo attivato un Expert meeting a cui partecipano, oltre a un comitato organizzatore composto da 5 membri:
un Comitato dei saggi, composto da 5 membri di grande seniority, che ha il principale compito di certificare la bontà e la caratura scientifica e culturale dell’iniziativa;
un Panel di Esperti, esponenti dei principali ambiti di intervento professionale con il compito di rispondere ai quesiti posti dal Comitato dei Saggi in relazione agli specifici argomenti che definiscono gli Atti e le Funzioni, tipiche e riservate, dello psicologo.
Gli esiti dell’Expert Meeting confluiranno in un documento di restituzione e chiusura che sarà presentato nel gennaio 2018.
All’evento parteciperà la Rete delle Committenze, ovvero i rappresentanti delle Istituzioni politiche, delle professioni, della società civile, del mondo del lavoro e delle organizzazioni e, più in generale, di coloro che ci attendiamo essere potenziali committenti della Psicologia italiana.
In elaborazione i nuovi Indici di affidabilità fiscale (ISA) per gli Psicologi
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento firmato e pubblicato in data 23 settembre, ha individuato le attività relativamente alle quali saranno approvati, attraverso un prossimo Decreto Ministeriale, i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
I nuovi indici, che verranno applicati già con riferimento al periodo d’imposta 2017, andranno a sostituire i vecchi studi di settore, i quali hanno trovato applicazione per l’ultima volta nelle dichiarazioni dei redditi relative all’esercizio 2016.
I primi 70 indici ISA, che saranno materialmente elaborati ed approvati solo nei prossimi mesi, sono così suddivisi:
1. 29 indici per il settore del commercio;
2. 17 indici per il comparto dei servizi;
3. 15 indici per il settore delle manifatture;
4. 9 indici per i professionisti.
Tra i primi indici elencati dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate sono presenti anche quelli che verranno applicati agli Psicologi nella prossima dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che gli ISA avranno il compito di esprime un giudizio in merito all’affidabilità fiscale del contribuente, graduando l’indice su una scala di valori compresa tra 1 e 10.
Tale grado di affidabilità avrà rilevanza:
1. Ai fini dell’accesso ad un “regime fiscale premiale” (solo per coloro che raggiungeranno un indice di affidabilità fiscale alto);
2. Ai fini della definizione, unitamente alle informazioni presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, di specifiche strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale.
Con riferimento alla categoria dei professionisti, i benefici previsti dal “regime fiscale premiale” per coloro che raggiungeranno un elevato indice di affidabilità fiscale possono essere così sintetizzati:
1. Esclusione dagli accertamenti fiscali basati su “presunzioni semplici” (Si tratta di accertamenti fiscali basati su informazioni meramente indiziarie raccolte dall’Amministrazione Finanziaria al di fuori della documentazione contabile);
2. Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (Il termine entro cui l’Amministrazione Finanziaria potrà effettuare accertamenti reddituali si ridurrà da 6 a 5 anni);
3. Riduzione della possibilità di “determinazione sintetica del reddito” da parte dell’Amministrazione Finanziaria (Si tratta di accertamenti fiscali fondati sulla ricostruzione indiretta del reddito attraverso l’analisi delle spese sostenute dal contribuente).
Così come avveniva per gli studi di settore, i contribuenti che raggiungeranno un indice di affidabilità fiscale basso, per migliorare il proprio profilo funzionalmente all’accesso al regime premiale, o comunque per ridurre il rischio di eventuali controlli, potranno indicare nella dichiarazione dei redditi ulteriori ricavi non risultanti dalle scritture contabili. Naturalmente, tali maggiori ricavi saranno soggetti a tassazione ai fini Irpef, Iva ed Irap.
Ricordiamo in ultimo che i nuovi ISA non troveranno applicazione per coloro che già in precedenza non erano soggetti agli studi di settore, come per esempio i contribuenti che hanno aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati oggi esistenti (Regime forfettario – Regime dei contribuenti minimi).
Facciamo chiarezza sull’obbligo di utilizzo del POS
Negli ultimi giorni internet è stata invasa da articoli che preannunciano l’obbligo del POS a far data dal prossimo 30 settembre.
Riteniamo opportuno fare un po’ di chiarezza in materia, spiegando come mai ultimamente si è scritto molto in tema di POS.
Tutto è iniziato a seguito di un’intervista rilasciata nel mese di Agosto al quotidiano Repubblica dal vice ministro dell’Economia Luigi Casero.
Nel corso dell’intervista il vice ministro ha annunciato che, entro la fine del mese di settembre, verrà firmato un decreto ministeriale che individuerà le sanzioni da applicare ai professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori che non rispettano l’obbligo di adozione del POS.
Il decreto annunciato, in realtà, non farà altro che mettere in pratica quanto già previsto inizialmente dal “Decreto Crescita 2.0” e poi dalla “Legge di Stabilità 2016” che, per la prima volta, avevano introdotto l’obbligo del POS, senza tuttavia prevedere specifiche sanzioni in caso di inadempimento.
Il decreto avrà quindi la funzione principale di individuare l’importo delle sanzioni applicabili ai soggetti inadempienti. Il vice ministro Casero, nel corso dell’intervista, ha preannunciato che le sanzioni partiranno dalla misura minima di Euro 30.
Ricordiamo che originariamente il legislatore aveva previsto la possibilità di rifiutare i pagamenti a mezzo “moneta elettronica” qualora la singola operazione non fosse superiore ad Euro 30. Successivamente tale limite è stato ridotto ad Euro 5.
Il decreto non dovrà tuttavia limitarsi alla sola definizione delle sanzioni previste, ma dovrà sciogliere diversi punti attualmente ancora in sospeso. In particolare dovrà fornire risposte concrete ai diversi problemi operativi che ad oggi impediscono l’effettiva diffusione dei POS, primo fra tutti il costo troppo elevato delle commissioni bancarie.
Questo sarà sicuramente un problema di non semplice soluzione. Più volte è stato precisato che il Governo non può influenzare il comportamento delle banche, che sono a tutti gli effetti imprese, spingendosi fino al punto di richiedere l’azzeramento completo delle commissioni.
Probabilmente verrà siglato un accordo al fine di proporzionare le commissioni al valore della transazione, in modo da ridurre le commissioni sulle transazioni di minore valore.
Alla data di oggi, quindi, non risultano ancora in vigore sanzioni per il mancato utilizzo del POS.
Appena il decreto verrà approvato, sarà nostra cura fornivi tutti i dettagli.
Obbligo di preventivo scritto per i professionisti a partire dal 29 agosto 2017
La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (Legge N. 124 del 4 agosto 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 agosto ed entrate in vigore lo scorso 29 agosto, ha introdotto un ampio ventaglio di novità in diversi settori, tra cui anche quello delle professioni regolamentate.
In tale ambito, sono state apportate alcune modifiche in tema di oneri informativi e di comunicazione al cliente del compenso professionale.
Prima dell’entrata in vigore della Legge N. 124/2017, la precedente disciplina (dettata dal DL 1/2012) si limitava a prevedere che:
1. Il compenso per le prestazioni professionali fosse pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, nelle forme sancite dall’ordinamento;
2. Il professionista dovesse adempiere ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, relativamente al grado di complessità dell’incarico e di tutti gli eventuali oneri prospettabili dal professionista per l’adempimento dell’incarico stesso (dal momento del conferimento fino alla conclusione dello stesso).
Inoltre, sempre il DL 1/2012, prevedeva espressamente che la misura del compenso:
1. Dovesse essere preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;
2. Dovesse essere adeguata all’importanza dell’opera.
Fino ad oggi, quindi, il legislatore non aveva specificato le modalità con le quali gli oneri informativi posti in capo al professionista dovessero essere resi al cliente.
Con la Legge N. 124/2017 è stato precisato che, sia gli oneri informativi a favore del cliente (complessità dell’incarico ed eventuali oneri prospettabili), sia il preventivo di massima, devono essere forniti al cliente “obbligatoriamente in forma scritta o digitale”.
In pratica, per tali adempimenti, il professionista non potrà più ricorrere alla forma verbale. Viene invece lasciata ampia discrezionalità in merito alla scelta della forma scritta o digitale.
Con particolare riferimento alla “forma digitale” della comunicazione, la norma, senza prevedere alcuna ulteriore specificazione, sembrerebbe includere tra le possibili forme di comunicazione qualsiasi documento di natura elettronica, quali mail e relativi allegati.
A prescindere dal nuovo obbligo imposto dalla “Legge per il mercato e la concorrenza”, si ritiene comunque che la forma scritta per il preventivo sia sempre la forma migliore. Il vecchio DM 140/2012 (Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale) ha infatti previsto espressamente che l’assenza della prova di un “preventivo di massima”, ai fini della liquidazione degli onorari, costituisce un elemento di valutazione negativo.
In ultimo si evidenzia che sempre la Legge 124/2017 (art. 1, comma 152) impone ai professionisti iscritti ad Ordini e Collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Leggi tuttoDall’Agenzia delle Entrate 100.000 avvisi di anomalia sui redditi percepiti nell’anno 2013
Attraverso un comunicato stampa pubblicato in data 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di avere pronti una serie di avvisi di anomalie relativi a diverse tipologie di redditi conseguiti dai contribuenti nell’anno 2013.
Come si può leggere nel comunicato stampa, “i destinatari di queste lettere sono circa 100.000 cittadini che, in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi percepiti nel 2013”.
Il fine di questa nuova “ondata di comunicazioni” è quello di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. Attraverso questo nuovo istituto, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 190/2014, il legislatore ha voluto sviluppare una nuova forma di collaborazione tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, attraverso il quale l’Agenzia segnala presunte anomalie emerse dall’incrocio dei dati relativi a:
– Redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili;
– Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
– Redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti;
– Redditi di capitale;
– Redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
– Alcuni tipi di redditi diversi.
Attraverso questo nuovo strumento di “compliance” il contribuente, dal canto suo, può segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze da quest’ultima non conosciuti o, in alternativa, porre rimedio ad eventuali errori o omissioni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, che permette di sanare eventuali pendenze tributarie mediante il pagamento di sanzioni in misura ridotta.
Si osserva che, per la prima volta, alle diverse tipologie di redditi interessate dagli avvisi di anomalia, si sono aggiunti anche i redditi da lavoro autonomo abituale e professionale.
Stando a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa, i contribuenti che riceveranno una di queste comunicazioni troveranno indicati al loro interno, in un apposito prospetto informativo, tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata.
Coloro che sono abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate potranno inoltre visualizzare nella sezione “L’Agenzia scrive”, all’interno del proprio cassetto fiscale, un prospetto informativo utile a chiarire dettagliatamente tutti gli elementi di anomalia segnalati nella comunicazione.
L’Agenzia ha inoltre attivato un nuovo servizio che permette ai contribuenti, attraverso il cassetto fiscale, di integrare la propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013 con le informazioni contenute all’interno delle “comunicazioni di anomalia” ricevute.
Il servizio permette inoltre di trasmettere direttamente all’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione dei redditi 2013 integrativa” e di stampare il relativo modello F24 per il pagamento delle eventuali maggiori imposte dovute.
Per chiedere eventuali chiarimenti, i cittadini possono rivolgersi ad uno dei Centri di assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate o ad uno degli uffici territoriali della Direzione provinciale.
I contribuenti potranno inoltre produrre eventuale documentazione utile direttamente agli uffici territoriali o trasmetterla telematicamente agli uffici tramite il canale telematico (CIVIS).
Leggi tuttoIl nuovo Jobs Act degli autonomi- La deducibilità al 100% dei costi per la formazione dei professionisti
In data 10 maggio 2017 è stata approvata la nuova legge a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, meglio conosciuto dagli addetti ai lavori con il nome di “Jobs Act degli autonomi”.
Il nuovo provvedimento legislativo, che in qualche modo dovrebbe portare a compimento la riforma del lavoro iniziata nell’anno 2014 con l’emanazione della legge delega 183/2014 chiamata “Jobs act”, introduce una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi che esercitano la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione ed apporta alcune modifiche alla disciplina tributaria dei corsi di formazione sostenuti dai professionisti.
Una prima parte della norma introduce alcune tutele volte a porre un freno ai ritardi nei pagamenti delle fatture dei lavoratori autonomi, estendendo anche ai professionisti la disciplina sui pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese.
In particolare, la norma, inizialmente emanata per disciplinare i rapporti tra imprese, verrà estesa anche alle transazioni commerciali tra:
1. Professionisti ed imprese;
2. Professionisti e amministrazioni pubbliche;
3. Professionisti.
In caso di ritardo nei pagamenti, il professionista creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto e tali interessi decorreranno, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
In riferimento al termine di pagamento, se le parti non lo concordano espressamente, questo non può superare i 30 giorni che decorrono:
– dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o della proposta di parcella;
– dalla data di ricevimento della prestazione se è successiva al ricevimento della fattura.
Sono comunque ritenute abusive le clausole che concordano termini per il pagamento delle parcelle superiori a 60 giorni dalla consegna delle fatture ai committenti.
Analogamente, verrà considerato abusivo il rifiuto del committente di formalizzare per iscritto il contratto. L’abusività comporterà la nullità della clausola e il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Una seconda parte della norma prevede che gravidanza, malattia ed infortunio dei lavoratori autonomi, che prestano la loro attività in via continuativa a favore di un singolo committente, non comporta l’estinzione del rapporto se la conseguente astensione dal lavoro non supera il periodo di 150 giorni.
Sul piano fiscale il “Jobs Act degli autonomi” introduce alcune novità in materia di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai professionisti.
In particolare, è stata interamente riformulata la disciplina fiscale di tali spese prevedendone la loro integrale deducibilità entro il limite annuo di Euro 10.000.
In base alla precedente disciplina, vigente fino al 2016, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, erano deducibili nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare. L’Agenzia delle Entrate aveva poi fornito un’interpretazione restrittiva della norma affermando la deducibilità ridotta anche con riferimento alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione obbligatoria da parte degli iscritti ad albi professionali.
La modifica apportata dalla nuova legge appena approvata stabilisce che le spese per l’iscrizione a master ed a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di Euro 10.000. Tra le spese deducibili al 100% vengono anche ricondotti i costi di viaggio e soggiorno sostenuti per la partecipazione ai predetti corsi di formazione.
Si precisa che anche le spese di vitto ed alloggio sostenute in occasione di corsi di formazione e convegni concorrono alla formazione del plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000.
Occorre sottolineare che, nel riformulare i criteri di deducibilità delle spese di formazione dei professionisti, il c.d. “Jobs Act degli autonomi” non ha precisato alcuni aspetti che meritavano un maggior approfondimento normativo.
In particolare non è chiaro se, in caso di studi associati ed associazioni professionali, il limite di Euro 10.000 di costi sostenuti per la formazione debba intendersi riferito ad ogni singolo professionista persona fisica socia dell’associazione professionale, o debba essere riferito direttamente all’Associazione professionale.
Qualora si adottasse la prima tesi, in caso di associazione professionale costituita da tre professionisti, il limite massimo di spese di formazione deducibili in capo all’associazione salirebbe ad Euro 30.000 (3 x 10.000).
Qualora invece si adottasse la seconda tesi, sempre in caso di associazione professionale costituita da tre professionisti, il limite massimo di spese di formazione deducibili in capo all’associazione sarebbe di soli Euro 10.000.
Si è in attesa di un futuro chiarimento in merito.
Forum sicurezza e salute 2017
Gentile Collega,
è con piacere che ti invitiamo a partecipare ai seminari e alle plenarie del Forum Sicurezza e Salute 2017.
Il Forum Sicurezza e Salute è l’importante, concreto risultato del lavoro congiunto di OPP con gli Ordini Architetti, Ingegneri e Medici della Provincia di Torino. Più di 30 eventi tra convegni plenari e seminari specifici in 3 giornate, oltre ad iniziative ed eventi “Off”, saranno dedicati alla promozione della cultura integrata della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro.
Ricerche, dati ed esperienze mostrano come l’integrazione di saperi e competenze porti a risultati migliori, in termini di prevenzione degli infortuni e promozione della salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, la stessa definizione di Salute come “Completo stato di benessere fisico, mentale e sociale” (OMS; poi D. Lgs 81/0, c.d. “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”), presuppone una necessaria interdisciplinarietà, per cui capita in diverse occasioni agli psicologi di essere coinvolti, assieme ad altre figure professionali, nell’ambito di interventi specifici o progettualità di più ampio respiro.
Con il Forum Salute e Sicurezza, abbiamo il piacere di celebrare per la prima volta a livello istituzionale tale integrazione, riconoscendo in modo esplicito e marcato la reciproca utilità di quattro diverse discipline professionali. Per gli psicologi, si tratta di una vetrina importante e di un’ottima occasione per approfondire temi e argomenti, ciascuno dei quali rappresenta una potenziale area di sviluppo professionale.
L’evento si terrà a Torino i prossimi 26-27 e 28 aprile, data quest’ultima istituita nel 2003 dall’ILO (sezione dell’ONU) quale Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
Per maggiori informazioni e il programma completo, clicca qui.
Leggi tuttoLa Psicologia pubblica in Piemonte riparte
Con l’ufficialità della fuoriuscita della regione Piemonte dal piano di rientro cui si è dovuta sottoporre in questi ultimi due anni, debiti peraltro tutti ascrivibili al comparto sanitario, finalmente, anche la psicologia pubblica riparte dopo anni di stagnazione.
Questi ultimi due anni ci ha visti alle prese con la necessaria presa d’atto di dover entrare anche noi psicologi nei meccanismi di revisione della spesa e della rete sanitaria. Questo ha significato, oltre al blocco totale del turnover – tasto di certo dolente per noi psicologi in Piemonte – anche la necessaria revisione della rete delle strutture di psicologia incardinate in questi anni nella sanità piemontese.
DA DOVE SIAMO PARTITI. Come dicevo, siamo partiti dal blocco totale del turnover, e da un rete di strutture semplici, dipartimentali e complesse che, faticosamente, erano cresciute in questi anni. Una presenza, quella degli psicologi che, pur con alcune problematiche da affrontare, si presentava ben assestata in ottica di servizi e di prestazioni offerte ai cittadini piemontesi.
Chiaro quindi che, facendo riferimento ad una sanità come quella piemontese, pressoché commissariata (impossibilitata quindi a poter fare in autonomia qualsivoglia attività di programmazione e di sviluppo), e che necessitava di conseguenza di misure straordinarie di revisione, anche la psicologia, volente o nolente, è dovuta rientrare in questo percorso.
Per dare qualche dato,, da una rete di cinque strutture complesse (SC), siamo passati, a seguito della revisione delle reti territoriali e ospedaliere, a due sole SC. Da qui siamo partiti.
GOVERNARE IL CAMBIAMENTO. Nei rapporti istituzionali portati avanti in questa delicata fase con i vertici della sanità, si è quindi cercato come Ordine di mantenere il più possibile il focus su una vision di medio periodo, in modo che fosse il più possibile chiaro che, questa fase di ristrutturazione e di cambiamento, con un amplio ridimensionamento della rete, venisse inserita in un piano di rilancio e di sviluppo una volta usciti ufficialmente dal piano di rientro. Questa è stata la traccia che ho voluto seguire e percorrere nei rapporti con i vertici della sanità regionale piemontese.
IN DIECI ANNI, DIMEZZATI GLI PSICOLOGI NEL SSNN. Questo è il dato ufficiale che ho voluto portare, il 17 marzo scorso, nell’ultima riunione in assessorato sanità con il nuovo direttore della Sanità piemontese Renato Botti che ha da pochi mesi preso il posto di Fulvio Moirano. Sempre al Direttore Botti, ed al Direttore della rete territoriale Vittorio De Micheli, ho voluto ricordare il percorso fatto di cui ho accennato poc’anzi.
Il messaggio è stato quindi: serve, ora che siamo usciti dal piano di rientro, rilanciare e reinvestire nella psicologia e negli psicologi, serve costruire una nuova rete regionale di psicologia, serve riaprire i concorsi, questo, anche alla luce dell’approvazione dei nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che mettono ancor più in evidenza le prestazioni psicologiche verso la cittadinanza.
Il dato del dimezzamento degli psicologi strutturati nei prossimi dieci anni è purtroppo da prendere alla lettera. Ho avuto modo di avere i dati dei dirigenti psicologi ad oggi in servizio. Facendo le proiezioni di pensionamento da qui ai prossimi venti anni, il dato che emerge con forza è che, a fronte dei circa 300 dirigenti psicologi in servizio, fra dieci anni, a causa dei naturali pensionamenti, ed evidentemente del blocco del turnover, la popolazione di psicologi sarà dimezzata e chiaramente con un’età media molto elevata. Un dato che, sono certo, ha fatto riflettere l’assessorato alla sanità piemontese.
SI RIPARTE. Qualche timido segnale di ripartenza c’è. Sono stati anni di duro lavoro, di conflitti, anche e sopratutto all’interno della categoria. Chiaro che a fronte di un grosso cambiamento del sistema sanitario pubblico ha messo a soqquadro l’intero sistema della psicologia pubblica. Ed ho cercato in questi anni, nelle mie vesti di presidente OPP con delega per la sanità pubblica, di governare il più possibile questo caos, questi cambiamenti, questo percorso il quale, se visto solo con gli occhi del presente, rischiava di focalizzarsi solo su quel che si stava perdendo. Ma, come già più volte detto, è stato fondamentale dare e costruire, nei rapporti con la direzione sanità, una vision di medio periodo, una vision di sviluppo.
UN NUOVO INIZIO. Qualche segnale quindi c’è. Segnali che ci possono far davvero dire che anche la psicologia pubblica piemontese può ripartire a costruire. In molte parti della regione si stanno ampliando le ore e i rapporti con la specialistica convenzionata, in qualche ASL si sta iniziando a parlare di concorsi per psicologi e, in ultimo, a breve, ci sarà una nuova riunione tra alcuni responsabili ed ex responsabili di strutture di psicologia in regione Piemonte, con l’obiettivo di iniziare a pensare alla ricostruzione ed al rilancio della psicologia pubblica piemontese, e della rete delle strutture di psicologia che, a partire da quanto rimasto in essere, verrà certamente ampliata.
Buon lavoro a tutti noi.
Alessandro Lombardo
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