Il “Decreto dignità” ripristina l’esonero dallo split payment per i professionisti
Il DL 12 luglio 2018 n. 87, meglio conosciuto con il nome di “Decreto dignità”, ha ripristinato l’iniziale esonero dal meccanismo dello split payment con riguardo ai compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta d’acconto Irpef.
Questo particolare meccanismo, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità 2015, prevede che si deroghi all’ordinario sistema di riscossione e liquidazione periodica dell’Iva da parte del professionista; l’Iva contenuta in fattura non viene più pagata al professionista ma viene versata all’Erario direttamente dal cliente.
In sostanza il cliente, sia esso una pubblica amministrazione o uno degli enti soggetti a split payment, quando riceve la fattura da parte del professionista effettua due distinti pagamenti:
1. Il primo al fornitore, per il solo imponibile risultante dalla fattura;
2. Il secondo all’Erario, per l’Iva indicata in fattura.
Il meccanismo dello split payment, che in origine non trovava applicazione ai professionisti i cui compensi erano soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, è stato successivamente esteso anche a loro con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto legge, il meccanismo dello split payment non troverebbe più applicazione con riferimento alle fatture emesse dai soggetti passivi che subiscono già la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso (per esempio i professionisti). Con tale intervento normativo si è voluto evitare l’ulteriore aggravio finanziario derivante dalla mancata riscossione dell’Iva.
Per quanto riguarda la definizione della data di entrata in vigore della nuova previsione normativa, occorre fare alcune considerazioni.
Il “Decreto dignità” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 luglio e le relative disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo, ovvero a partire dal 14 luglio.
L’esclusione dal meccanismo dello split payment troverà quindi applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal giorno 14 luglio 2018 (primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto), ancorchè le fatture stesse siano riferite a prestazioni rese precedentemente.
Al contrario, le prestazioni per le quali è stata emessa fattura da parte di un professionista fino allo scorso 13 luglio 2018, continuano ad essere soggette al meccanismo dello split payment, anche se il corrispettivo viene pagato successivamente a tale data.
A livello contabile quello che cambia è il soggetto obbligato al versamento all’Erario dell’Iva applicata in fattura. L’obbligo di versamento non ricade più sulla Pubblica Amministrazione o sulla Società committente, ma torna in capo al professionista che vi dovrà provvedere secondo le modalità ordinarie (liquidazioni Iva periodiche). Il professionista tornerà quindi ad incassare il totale fattura (Imponibile + Iva), naturalmente al netto della ritenuta d’acconto.
Dal punto di vista della fatturazione, il professionista dovrà avere cura di non riportare più in fattura i riferimenti normativi propri dello split payment (Art. 17-ter del DPR 633/72), continuando comunque ad esporre l’Iva sul documento.