
Istanza di annullamento avviso di ricerca ASL AL
Gentili Collegh*,
l’Asl di AL ha da poco indetto un avviso di ricerca per un counselor da
inserire in un progetto denominato “Condividiamo con i papà… continua” –
percorsi di sensibilizzazione alla condivisione delle responsabilità di
cura familiari presso le attività consultoriali. Fra i requisiti
richiesti vi è la “laurea” (senza identificare quale), il diploma
triennale in counseling conseguito presso un istituto accreditato da
“Associazioni riconosciute dall’ordinamento nazionale” ed esperienze di
vario genere.
Di seguito troverete la lettera che ho inviato all’ASL AL con la
richiesta di annullamento del bando in via di autotutela. Vi informeremo
al più presto sull’esito di questa prima importante azione della
Commissione Tutela.
Il Presidente
Alessandro Lombardo
ALLEGATI
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Obbligo di stipulare una polizza RC
Entra in vigore a partire dal 13 agosto 2014 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per gli psicologi libero professionisti.
La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.
Obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale.
Dpr 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale,
comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive
di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente
articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto
Il testo della proroga – Nelle more dell’emanazione della disciplina
organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le
professioni sanitarie, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e il comma 5.1 dell’articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:
“5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli
obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’alinea del medesimo comma 5″».

Fatturazione elettronica alla PA: attiva convenzione Enpap
L’Enpap ha attivato una convenzione con un servizio che permette di emettere, inviare e archiviare la fattura digitale alla PA.
Per accedere alla convenzione occorre andare sul sito Enpap, inserire le proprie credenziali, entrare nell’area riservata, selezionare la voce “Convenzioni” (menù a sinistra) ed infine cliccare su ”Fatturazione elettronica”.
Il decreto prevede lo stop definitivo al pagamento delle fatture cartacee da parte della PA e di conseguenza l’abbandono definitivo del formato cartaceo (adeguamento alle norme) a favore della fattura elettronica, a partire da:
-
6 giugno 2014 per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
-
31 marzo 2015 per le altre amministrazioni centrali incluse nell’elenco Istat e per le amministrazioni locali.
Per ulteriori approfondimenti sulla fatturazione digitale vedere il file allegato
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Lettera al Direttore di Quotidiano Sanità
Centri pubblici per il benessere sessuale della coppia senza psicologo?
A seguito della recente pubblicazione sul sito Quotidiano Sanità della notizia dell’apertura di Centri pubblici per il benessere della coppia presso ospedali italiani, che non prevedono in alcun modo la figura dello psicologo, il Presidente Alessandro Lombardo ha scritto al Direttore di Quotidiano Sanità.
Gentile Direttore,
Le scrivo in qualità di Presidente dell’Ordine Psicologi del Piemonte.
In data 25 giugno 2014 date notizia sul vostro sito dell’apertura dei cosiddetti Pronto Soccorso per la coppia. Di certo potrebbe apparire una buona notizia. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riconosciuto la salute sessuale come fattore fondamentale per il benessere dell’uomo, e sottolineato l’importanza di trattare i problemi che la ostacolano.
E’ quindi di grande interesse pubblico la notizia da Lei pubblicata relativa all’iniziativa che vede la nascita di Dipartimenti per il Benessere di Coppia all’interno degli ospedali pubblici italiani.
Ad una lettura più attenta, mi preoccupa però che si prospetti una visione negletta dei disturbi sessuali, ed una conseguente medicalizzazione rispetto a un tipo di disagio che, giova ricordarlo, ha principalmente implicazioni di carattere psicologico. Tale preoccupazione deriva dal constatare l’esclusione della figura professionale dello psicologo all’interno di tale progetto. Sia chiaro, qui il problema nel non esserci lo psicologo, non è questione corporativa, non è quindi un problema per lo psicologo in sé, ma può essere un vero problema per i pazienti, per come vengono concepiti e rappresentati i disturbi sessuali.
Vorrei sottolineare, che l’uomo è una unità biopsicosociale: tutti gli aspetti che riguardano il benessere, dovrebbero essere trattati tenendo conto, non solo degli aspetti medico-biologici, ma anche degli aspetti psicologici e relazionali. Vedere escluso lo psicologo all’interno di tale progetto, non lascia ben sperare insomma sul tipo di intervento alle problematiche sessuali.
Come esistono disagi psichici che risentono dell’influenza di patologie organiche, allo stesso modo molti problemi legati alla salute fisica sono strettamente correlati a dinamiche di tipo psicologico (pensiamo ad esempio all’area della psicosomatica).
La sessualità, in particolare, coinvolge pensieri, corpo, emozioni e relazioni e spesso è difficile trovare problematiche sessuologiche a carattere puramente fisico.
Il disagio nella sessualità individuale o di coppia può essere legato a:
Scarsa conoscenza del proprio corpo e dei meccanismi legati alla risposta sessuale.
Paura dell’insuccesso/ansia da prestazione.
Timore di perdita del controllo.
Esperienze di traumi, abusi o violenze pregressi.
Problemi relazionali nell’ambito della coppia (comunicazione, distribuzione del potere, conflitto, ecc.).
Presenza di problematiche psichiche specifiche (depressione, ansia, disturbi di personalità, ecc.).
È perciò fondamentale che oltre alla gestione medica, venga dato spazio anche agli aspetti psicologici e relazionali dello stesso, e siano previsti, all’interno dei Dipartimenti per il Benessere di Coppia, degli interventi di tipo psicoeducazionale, mansionale o psicoterapeutico (laddove necessario).
Individuare la presenza di un disagio psichico, di uno o più traumi relativi alla sfera sessuale, di dinamiche relazionali disfunzionali, é fondamentale: se non si riconoscono questi aspetti é possibile produrre effetti iatrogeni importanti. Ad esempio, in alcuni casi la problematica sessuale é un epifenomeno di una patologia psichica che va trattata attraverso un percorso di tipo psicoterapeutico; fondare un intervento sul sintomo sessuale sarebbe, in questi casi, inefficace o potrebbe causare degli aggravamenti nella condizione psichica del paziente.
Esistono inoltre dei disturbi della sfera sessuale che non hanno origine organica ma esclusivamente psicogena.
Per questi motivi, il servizio descritto nell’articolo del suo quotidiano, così come si presenta, appare riduttivo rispetto ad una realtà molto più variegata. Non è possibile, oggi, pensare di poter aiutare le coppie con difficoltà sessuali senza prevedere un intervento di tipo psicologico-psicoterapeutico.
Nella speranza di poter vedere pubblicate queste mie osservazioni, ad integrazione di quanto esposto nel Vostro articolo, La ringrazio per l’attenzione e Le porgo Cordiali Saluti.
Alessandro Lombardo – Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte
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Adempimenti per CTU e periti
Informiamo che dal 30 giugno 2014 diverrà obbligatorio, nei procedimenti civili, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nonché degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (cfr. art 16 bis del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella Legge 24/12/2012 n. 228).
A partire da tale data i Consulenti tecnici d’ufficio (CTU), i periti e ogni altro soggetto nominato o delegato dall’autorità giudiziaria, dovranno essere muniti di:
1)Posta elettronica certificata (PEC), indispensabile per ricevere gli avvisi di cancelleria (PER L’ATTIVAZIONE VEDERE L’ALLEGATO);
2)chiavetta per firma digitale (PER OTTENERLA RIVOLGERSI ALLA CAMERA DI COMMERCIO)
http://www.to.camcom.it/cns (CAMERA COMMERCIO TORINO)
http://www.no.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1181 (CAMERA COMMERCIO NOVARA)
http://www.at.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=2292 (CAMERA COMMERCIO ASTI)
http://www.vc.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=407 (CAMERA COMMERCIO VERCELLI)
http://www.al.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=1503 (CAMERA COMMERCIO ALESSANDRIA)
http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1196 (CAMERA COMMERCIO CUNEO)
http://www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html?idp=1667 (CAMERA COMMERCIO BIELLA)
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=874 (CAMERA COMMERCIO VCO)
I soggetti predetti sono poi tenuti ad iscriversi al REGINDE (REgistro Generale degli INDirizzi Elettronici). Si informa che l’Ordine ha già provveduto ad effettuare l’ iscrizione al REGINDE per tutti coloro che sono in possesso della PEC attivata con il CNOP. Sarà solo più necessario munirsi del dispositivo per l’identificazione personale (smart card, chiavetta USB,…) al fine di accedere alla consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria.
Si rappresenta che agli inadempienti non potranno essere conferiti dal Tribunale nuovi incarichi.
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Obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2013,
è stato
pubblicato il decreto interministeriale del 24/1/2014 del Ministro dello
Sviluppo economico e del Ministro dell’Economia e delle finanze con cui
è stato definito un primo ambito di applicazione dell’obbligo di
accettare pagamenti mediante carte di debito, obbligo previsto dall’art.
15 del DL 179/2012 e che è entrato in vigore il 28 marzo2014.
In una prima fase,
partita il 28/3/2014 e che si protrarrà fino al fino al 30 giugno 2014,
l’obbligo riguarderà imprese e professionisti con fatturato superiore a
200.000 euro nell’anno precedente e varrà per i pagamenti di importo
superiore a 30 euro. L’ambito di applicazione di tale obbligo potrà
essere esteso con un ulteriore decreto, da emanare entro il 26 giugno
2014.
Non sono previste specifiche sanzioni per la violazione di tale
obbligo che, si sottolinea, non impone il pagamento mediante carte di
debito, ma vincola chi vende beni o presta servizi ad accettare la
richiesta del cliente di pagare mediante carte di debito (bancomat o carte prepagate).
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L’Ordine degli Psicologi del Piemonte incontra i politici
L’Esecutivo dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha deciso di interrogare le sei compagini che si confronteranno alle elezioni regionali del prossimo 25 maggio, ponendo a tutti i candidati alla presidenza alcune domande ritenute importanti e centrali per la nostra professione.
Crediamo che uno degli obiettivi da perseguire per la nostra comunità professionale sia la costruzione di legami con le istituzioni favorendo un loro coinvolgimento attivo sui temi della psicologia. Un altro passo per il riposizionamento delle nostra professionalità nel contesto sociale, economico e istituzionale della Regione Piemonte. In queste pagine trovate quindi- in rigoroso ordine alfabetico – le risposte ai quesiti che abbiamo posto, perlomeno quelle dei candidati che hanno replicato al nostro invito.
A seguire potrete inoltre leggere un breve resoconto di alcuni incontri e colloqui parallelamente realizzati con esponenti della politica piemontese, impegnati nella competizione elettorale, con i quali sono state affrontate alcune delle tematiche a noi care in vista del percorso che ci attende.
Il Presidente Alessandro Lombardo
L’Esecutivo Presidente Alessandro Lombardo | Vicepresidente Igor Graziato | Segretario GiovannaVerde | Tesoriere Enrico Parpaglione
ALLEGATI
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/ue
Relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale. Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione.
La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014) L’obbligo scatta, per le forme di attività autonoma qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive quali professionisti, collaboratori a progetto e associazione in partecipazione, e non soltanto sulle forme di lavoro subordinato che prevedono un contatto continuativo con i minori.
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Posizione ufficiale del consiglio a seguito delle recenti vicende sulla revisione della delibera sulla residenzialità psichiatrica
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, preoccupato dei drammatici risvolti occupazionali conseguenti alla riforma della Residenzialità leggera psichiatrica, esprime le proprie perplessità in merito all’esclusione delle figure professionali dei laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Psicologia (L51) tra il personale operante nei Gruppi Appartamento e nelle Comunità.Consapevole delle differenti mansioni e ruoli fra personale educativo (SNT2) e psicologo, in termini di metodi, strumenti e prerogative professionali, auspica che la formazione in psicologia, nelle sue articolazioni 3+2 (Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia) possa trovare adeguato spazio negli organici delle strutture residenziali anche fra il personale di supporto alla quotidianità, come avviene in gran parte del mondo anglosassone, patria delle Comunità Terapeutiche nell’accezione più moderna.
Le competenze psicologiche, infatti, ben si collocano nei processi riabilitativi, al pari di quelle espresse da Tecnici della riabilitazione psichiatrica e similari, oltre che nella gestione della relazionalità duale e nei processi di presa in carico psicoterapica, tipici della professione di Psicologo, anche nella decodifica della comunicazione gruppale, nel supporto alle autonomie, nei processi organizzativi della quotidianità.
E’ ferma convinzione del Consiglio dell’Ordine che la gestione complessiva della residenzialità psichiatrica debba avvalersi delle competenze psicologiche e relazionali tipiche delle classi di laurea nelle materie psicologiche (L24 e LM51) non soltanto in seno alla presa in carico clinico-sanitaria degli ospiti ma anche nel defatigante supporto al gruppo degli ospiti e degli operatori così come espresso nella quotidianità di ciò che Racamier definiva “atti parlanti”.A tal fine propone che le competenze psicologiche vengano valorizzate tra il personale operante nelle strutture residenziali in duplice veste:
– riabilitativa, attraverso la previsione di personale laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Psicologia (LM51) fra le mansioni legate alla quotidianità e
– terapeutica, attraverso la previsione di personale abilitato alla professione di Psicologo e Psicoterapeuta fra le mansioni di presa in carico degli ospiti e di stesura della progettualità complessiva.
Certi che tale auspicio, supportato da decenni di coinvolgimento del personale laureato in Psicologia nella gestione della residenzialità psichiatrica, ad ogni livello, possa trovare adeguata considerazione in seno alle deliberazioni di codesta Giunta Regionale, attendiamo cortese riscontro al fine di poter supportare di persona quanto richiesto con ulteriori e più approfonditi elementi.
Con l’occasione è gradito inviare i più cordiali saluti
Il Presidente
Dr. Alessandro Lombardo
