Albo: iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Puoi trovare tutte le istruzioni su come effettuare la tua domanda di iscrizione all’Albo A, ed i relativi moduli da utilizzare, a questo link
Puoi trovare tutte le istruzioni su come effettuare la tua domanda di iscrizione all’Albo B, ed i relativi moduli da utilizzare, a questo link.
I nuovi iscritti all’Ordine vengono automaticamente invitati a partecipare all’evento di benvenuto, e l’adesione può essere confermata attraverso la compilazione del modulo on-line che troverai nella stessa email.
Puoi trovare tutte le istruzioni su come effettuare la tua domanda di cancellazione dalla sezione B e contestuale iscrizione alla sezione A dell’Albo, ed i relativi moduli da utilizzare, a questo link.
Puoi trovare tutte le istruzioni su come richiedere la cancellazione dall’Albo a questo link.
La validità dell’Esame di Stato NON ha scadenza. Ci si può iscrivere all’Albo quando se ne ha bisogno.
No. Nella compilazione della modulistica si auto-certifica il superamento.
Sì, se sulla copia è presente il nr. di CRO.
Non necessariamente, ma entrambe devono essere in formato tessera con sfondo neutro.
Sì, la quota di iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti. Per cancellarsi dall’Albo, e non essere quindi più tenuti al pagamento, è necessario farne esplicita richiesta seguendo le procedure indicate a questo link.
Sì, la Tassa Erariale viene versata allo Stato all’atto dell’iscrizione.
L’anno di iscrizione è solare, pertanto l’iscrizione effettuata durante l’anno scadrà comunque il 31 dicembre dell’anno stesso.
Puoi trovare tutte le istruzioni su come richiedere l’annotazione nell’elenco degli specializzati in Psicoterapia a questo link.
Sì, a condizione però che si fornisca un domicilio in Piemonte al quale ricevere la posta. A questo proposito ricordiamo che è importante specificare, all’atto della domanda di iscrizione, quale cognome è apposto su campanello e buca delle lettere, qualora non ci fosse il proprio.
Crediti ECM
Alle professioniste Psicologhe e ai professionisti Psicologi è consigliata la lettura del documento:
L’acquisizione di crediti ECM può avvenire mediante:
FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI (almeno il 40% dell’intero obbligo formativo):
- RES – Formazione residenziale
- FAD – Formazione a Distanza
- FSC – Formazione sul campo Blended – Evento formativo che include formazione residenziale e a distanza
(La soluzione “blended” è un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche e l’utilizzo di più canali di comunicazione (aula e rete, ad esempio), sulla base di una precisa strategia di integrazione di formati didattici).
FORMAZIONE INDIVIDUALE (massimo il 60% dell’intero obbligo formativo)
Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider:
- Pubblicazioni scientifiche
- Tutoraggio
- Crediti esteri
- Sperimentazioni cliniche
I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto.
Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell’attività studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente in riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.
Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:
– 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
– 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore fino a sei mesi e fino a dodici mesi;
– 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.”
All’interno della delibera è presente l’Allegato V del Manuale, con il quale è possibile presentare “istanza di riconoscimento dei crediti ECM per Studi e Ricerche” e la modifica al par. 6 “Attività di Ricerca (FSC)” dei “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”.
Delibera e modulo di presentazione
Autoformazione
*Il Consiglio dell’Ordine con delibera 59/20 del 16 giugno 2020 ha ampliato la modalità di acquisizione dei crediti ECM in Autoformazione riconoscendo al professionista psicologo/psicoterapeuta iscritto all’Ordine del Piemonte l’attribuzione dei crediti in autoformazione attraverso la frequenza di corsi on line (webinar) e convegni inerenti la professione, organizzati dall’O.P.P., non accreditati al sistema ECM (1 ora di impegno nell’attività corrisponde a 1 credito ECM).
Il singolo professionista può inserire direttamente sul sito Co.Ge.A.P.S. i crediti ECM individuali per autoformazione seguendo la procedura: Crediti individuali-Inserisci crediti autoformazione-Formazione individuata dall’Ordine-Partecipazione seminari webinar su tematiche inerenti la professione
Inoltre nella Nella seduta del 24 marzo u.s. la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) e di seguito elencate:
-Partecipazione a seminari e webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;
-Partecipazione a corsi non organizzati da Provider ECM su temtiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;
-Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider);
-Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.);
-Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo;
-Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid;
-Attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM).
-Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondono agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
La CNFC nella riunione dell’8.06.22, ha riconosciuto nell’ambito dell’autoformazione, l’attività di studio dei professionisti sanitari finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione, con il limite del 20% dell’obbligo formativo triennale.
Per tali tipologie di autoformazione verrà riconosciuto un credito per ogni ora di impegno dichiarato dal professionista.
Si ricorda che l’autoformazione, rientra nella formazione individuale e che per il triennio 2023-2025 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Quindi se ad esempio l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale è pari a 120, per eventuali riduzioni applicate, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 24 crediti.
Il provider accreditato, trasmette il report dei discenti e dei relativi crediti maturati al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell’evento. Non è pertanto necessario l’invio dell’attestato ECM al Co.Ge.A.P.S. da parte del professionista
L’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine. Gli eventuali crediti maturati prima dell’obbligo non verranno conteggiati.
L’attestato deve essere conservato dal professionista. Sarà il Provider a provvedere alla trasmissione dei crediti acquisiti, al sito del Co.Ge.A.P.S., appena l’edizione sarà chiusa e verrà emesso il certificato.
I tempi di ricezione delle informazioni trasmesse al Co.Ge.A.P.S., non dipendono da OPP.
Si rende noto che le schermate relative alla propria posizione Cogeaps saranno aggiornate non prima di maggio/giugno 2023. Non occorre informarsi anzitempo tramite OPP con una verifica sulla propria posizione crediti ECM, posizione ad oggi di fatto non completa per la maggior parte degli iscritti e iscritte.
Non occorre inviare ad OPP gli attestati in proprio possesso, né caricare sul Cogeaps gli attestati per quei corsi non ancora visualizzati.
Si ricorda che la visualizzazione dei corsi svolti sul portale Cogeaps, avviene anche diversi mesi dopo l’ottenimento dell’attestato ECM e non occorre l’invio dello stesso all’Ordine, se non in casi espressamente richiesti dagli stessi uffici ECM.
L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. (vedi punto 1.1 del Manuale sulla formazione del Professionista sanitario).
Si ricorda che con la definitiva conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto “Milleproroghe”) è stato previsto che fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza dello scorso anno (triennio 2020-2022).
E’ stato altresì stabilito che l’attuale triennio 2023-2025 è regolarmente iniziato il 1° gennaio 2023.
Il Decreto Milleproroghe 2025, approvato definitivamente il 20 febbraio 2025, ha introdotto importanti novità riguardo all’educazione continua in medicina (ECM). In particolare, l’articolo 4, comma 2-bis, stabilisce che i professionisti sanitari possono recuperare i crediti ECM mancanti per il triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, è necessario conseguire anche i crediti previsti per il triennio attualmente in corso.Per poter spostare i crediti dal triennio attuale a quello precedente è necessario utilizzare l’apposita funzione presente sul portale CoGeAPS “Spostamento crediti”.
A seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 5bis della Legge n.77 del 17 luglio 2020 “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina”, i crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzo, per tutti i professionisti sanitari, di cui alla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
Ognuno può controllare nel portale Co.Ge.A.P.S. l’applicazione di tale beneficio.
Sì, tutte le Iscritte e tutti gli Iscritti all’Albo, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, sono soggetti all’obbligo ECM.
La sospensione dall’esercizio professionale non integra un’ipotesi di esenzione “non prevista dal manuale”, secondo quanto previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale per la formazione continua del professionista sanitario, mancando dell’essenziale requisito “dell’incompatibilità con l’offerta formativa”.
Invero, il professionista, pur oggetto del provvedimento di sospensione, può continuare regolarmente a fruire dell’offerta formativa.
Si.
Viene riconosciuto 1 credito, ogni 15 ore di attività, nell’anno di riferimento della richiesta. Si ricorda agli interessati che non è indicato un limite annuale nel riconoscimento dei crediti, questi ultimi vengono riconosciuti in relazione alle ore di svolgimento delle attività indicate. Ad es. se si sono svolte 900 ore di tutoraggio, i crediti riconosciuti sono 60.
Naturalmente, non può essere assolto l’obbligo triennale solo con la formazione individuale, ricordiamo infatti che, ai fini della certificazione della formazione, a partire dal triennio scorso è necessario garantire almeno il 40% dell’obbligo triennale come partecipante ad eventi ECM (Res, FAD, FSC). Tutto ciò che si acquisisce partecipando come docente/relatore/tutor in eventi ECM o tramite formazione individuale (tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, autoformazione (limite del 20%) sperimentazioni cliniche e crediti all’estero) viene registrato in toto (il sistema infatti non ‘annulla’ nessun credito) ma tali crediti non contribuiscono alla certificazione se non si garantisce il requisito minimo del 40% come partecipante ad eventi ECM.
Per il rilascio dei suddetti crediti ECM, il tutor dovrà inserire i propri dati sul portale Co.Ge.A.P.S., nella sezione “Crediti individuali” – sottosezione “Inserisci crediti tutoraggio”.
Una volta inseriti i dati, cliccando sul pulsante “invia”, la richiesta di riconoscimento verrà automaticamente inoltrata a Co.Ge.A.P.S. e i relativi crediti andranno a sommarsi agli altri in modo automatico.
Le segnaliamo che occorrerà allegare obbligatoriamente l’attestato conclusivo dell’ attività di tutoraggio, che potrà essere rilasciato da:
– Università, nel caso si tratti dei tirocini post lauream, riferiti ai corsi di laurea (triennale e specialistica) o di specializzazioni universitarie;
– Scuole di Specializzazione (riconosciute dal MIUR), nel caso l’attività di tutor sia rivolta a specializzandi iscritti a dette Scuole;
– Ente ospitante il tirocinio.
L’attestato – su carta intestata dell’Organizzazione che lo rilascia – dovrà indicare il periodo e la durata del tirocinio, specificando il tipo di formazione del tirocinante (Scuola di specializzazione, laurea quinquennale o triennale) e le ore effettuate.
Le ricordiamo che non possono essere attribuiti crediti per l’attività di tutoraggio a coloro che svolgono un incarico istituzionale di insegnamento, anche a titolo gratuito, o per i tirocini non finalizzati all’Esame di Abilitazione alla Professione (Esame di Stato).
Alla luce di questa nuova modalità di richiesta dei crediti per l’attività di tutoraggio, l’Ordine non potrà più rilasciare le attestazioni crediti ECM.
I corsi universitari diversi da quelli indicati alla voce “Esoneri” del Manuale del Professionista Sanitario, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata a sistema la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per i professionisti pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
L’esenzione è stata applicata a partire dallo 01/01/2017, e riduce l’obbligo formativo ECM in maniera proporzionale al periodo interessato, nella misura di 2 crediti ogni 15 giorni di durata dell’esenzione, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato sul portale del Co.Ge.A.P.S. tramite l’apposita funzionalità che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di fine, attribuita di default.
Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione, sulla base dell’età anagrafica del professionista presente sul portale.
Nel caso in cui il professionista settantenne o ultrasettantenne svolgesse la professione in modo non saltuario, dovrà tuttavia rinunciare all’esenzione, comunicandolo attraverso il portale CoGeAPS.
Le Psicologhe e gli Psicologi attualmente iscritte/i a Scuole di Specializzazione in Psicoterapia o Corsi di Dottorato di Ricerca sono esonerate/i dall’obbligo di conseguire i Crediti ECM. L’esonero, relativo all’intero periodo del cursus studiorium, deve essere riconosciuto dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), presso il cui portale è necessario registrarsi (http://www.cogeaps.it ).
La misura dell’Esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista.
Si può presentare istanza al termine di ogni anno legale di corso oppure è possibile inserire retroattivamente la domanda per le annualità fino al 2014.
L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale. Eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Nel caso di sovrapposizione delle date di differenti istanze (se ad esempio si frequentano più corsi nello stesso anno, come la Scuola di Specializzazione e un Master), si dovrà dare priorità agli “esoneri”, ove questi siano maggiormente favorevoli al professionista sanitario (ovvero quelli di più lunga durata). Nel caso in cui la Scuola di Specializzazione o il Dottorato, termini a cavallo di due anni, si dovrà effettuare il conteggio dei crediti da maturare, proporzionalmente ai mesi rimanenti.
Per verificare la propria situazione rispetto ai crediti maturati, è necessario consultare la banca dati Co.Ge.A.P.S, se i corsi sono erogati da Provider nazionali, e il Portale per la Formazione in Sanità della Regione Piemonte (https://www.formazionesanitapiemonte.it), se i corsi sono erogati da Provider regionali. E’ possibile inserire autonomamente i certificati mancanti sul sito del Co.Ge.A.P.S, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sì, a partire dal 01/01/2020.
Si veda inoltre la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_psicologi_10_06_2020.pdf
Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali: vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte delle loro Iscritte e dei loro Iscritti ed emanano i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale (…)”
Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. ordinariamente calcola la decorrenza dell’obbligo ECM dall’anno successivo alla data di iscrizione all’Ordine professionale e i crediti eventualmente acquisiti precedentemente alla data di inizio obbligo ECM, non sono utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo, come indicato nella normativa della CNFC.
La legge 3/2018 e le decisioni della Commissione Nazionale, hanno esteso la decorrenza per gli Psicologi che precedentemente non erano in obbligo ECM, a partire dal 01/01/2020.
Per cui il professionista, se lo desidera, può fornire al Co.Ge.A.P.S. una data diversa di decorrenza dell’obbligo ECM che compare in videata, in modo che il sistema informatico calcoli un precedente obbligo formativo; comunque, fornire una data antecedente al 31/12/20219 – data da inserire affinchè l’obbligo decorra dal 1° gennaio 2020– è una facoltà e scelta individuale.
L’indicazione di obbligatorietà alla formazione ECM al 01/01/2020 o a data precedente (quella di prima iscrizione all’Albo), è una scelta non più modificabile, per cui è opportuno compilare il campo solo quando si è sicuri della scelta, consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo formativo. In caso di dubbi, suggeriamo di contattare l’Ordine.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, per favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo delle iscritte e degli iscritti, ha predisposto un dossier formativo di gruppo (DFG) che prevede l’inserimento di tutte/i le/gli iscritte/i all’Albo; ciò consentirà una riduzione dell’obbligo formativo, pari a 30 crediti ECM, per il triennio 2020-2022.
Il soddisfacimento pari almeno al 70% della congruità e coerenza nello sviluppo del dossier da parte del singolo professionista permetterà l’acquisizione di ulteriori 20 crediti ECM per il successivo triennio formativo, per un totale di 50 crediti di bonus, oltre a quelli riconosciuti per la partecipazione agli eventi accreditati.
Il Dossier Formativo di Gruppo CNOP, nell’intento di declinare le tematiche professionali, volte ad implementare conoscenze e competenze del professionista, è stato ideato privilegiando i temi che meglio rispondono al bisogno comune di sapere, suddividendoli nelle tre aree degli obiettivi tecnico-professionali (70%), degli obiettivi di processo (10%) e degli obiettivi di sistema (20%).
La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuata per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.
Il Dossier Formativo di Gruppo CNOP è visibile nella sezione “Dossier Formativi Di Gruppo” del portale del CO.Ge.A.P.S, con l’elenco dettagliato degli obiettivi scelti. Ogni iscritto potrà visualizzare l’andamento della propria posizione relativa al DFG e il raggiungimento minimo del 70% degli obiettivi prefissi.
Il professionista sanitario potrà avere più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale; la partecipazione al DFG del CNOP consentirà in ogni caso di presentare il proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) e di partecipare ad altri DFG.
Nel caso di raggiungimento del 70% degli obiettivi prefissi in più Dossier Formativi, sarà conteggiato un solo bonus di 50 crediti, 30 nel presente triennio, 20 nel prossimo.
Consulenza professionale
A fronte di un nostro operato in ambito libero professionale, come psicologi e/o psicoterapeuti, è nostro dovere rilasciare una relazione se ci viene richiesta del/dei diretto/i interessato/i (no da terzi quali altri parenti, avvocati, scuola, a meno che l’interessato stesso non presti espresso consenso in merito). Questa è una prestazione a pagamento il cui costo può variare in base all’impegno richiesto (si veda indicativamente il tariffario del nostro Ordine Professionale).
La relazione può essere richiesta sia da chi è seguito nel presente, sia da chi è stato seguito nei mesi passati. Il diretto interessato è solamente la persona che si è rivolta a noi (se maggiorenne) oppure entrambi i genitori se si tratta di un minorenne. La richiesta deve pervenire sempre da entrambi i genitori (se minorenne) salvo alcuni specifici e particolarissimi casi. I casi sono: decesso di uno dei due genitori; le ipotesi di cui all’art. 317 c.c. (lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale) o il provvedimento di un Giudice del Tribunale in cui si sia dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di uno dei due genitori. Esiste ancora un altro caso ma raro, ovvero quello di una separazione in cui nel provvedimento del Giudice del Tribunale Ordinario venga riportato l’affidamento cd. super esclusivo o rafforzato (quello esclusivo non è sufficiente): esso deve rimandare in forma scritta alla possibilità che la responsabilità genitoriale viene concentrata in capo ad un solo genitore anche per quanto riguarda scelte importanti per il minore come la salute, l’istruzione e la residenza abituale.
Quando si rilascia una relazione la si deve intestare a chi ne ha fatto richiesta e si deve chiudere riportando l’indicazione dell’utilizzo che se ne può fare. Qui di seguito un riferimento esemplificativo:
‘Su richiesta della signora xxx/del sig. Xxx/dei sign.ri xxx si rilascia la presente dichiarazione/relazione di….
…
…
Si rilascia la presente dichiarazione/relazione alla signora xxx/al sig. Xxx/ai sign.ri xxx per tutti gli usi consentiti dalla legge.’
La dichiarazione/relazione va consegnata al/ai diretto/i interessato/i (a meno che il diretto interessato ne autorizzi espressamente la consegna ad un soggetto terzo, quale ad esempio l’avvocato). Si è giustamente scrupolosi se si conserva una copia di questa dichiarazione/relazione controfirmata dal/dai diretto/i interessato/i per avvenuta consegna, nonché della eventuale autorizzazione del medesimo alla consegna della relazione a terzi.
Nella relazione le cose essenziali da riportare sono i nostri riferimenti, quelli del richiedente, il periodo in cui abbiamo seguito la persona in questione e la frequenza. Tutto quello che riporteremo in più sarà a nostra indiscrezione/responsabilità. Non abbiamo il dovere di mandarla in un tempo urgente stabilito da chi ce lo richiese ma è buona pratica non tardare ad evadere questa richiesta.
Deontologia
L’Ordine è tenuto a procedere d’ufficio a fronte di documentazione che rinvii a presunti illeciti deontologici, qualunque sia la fonte da cui perviene l’informazione. Copia integrale della segnalazione pervenuta viene trasmessa al segnalato, che ha diritto di esaminarla e potrà individuare l’indirizzo del mittente, ove esso sia identificabile.Se sussistono motivi per inviare una segnalazione anonima, occorre che la documentazione venga recapitata per posta, senza alcun indirizzo del mittente, oppure da un account e-mail temporaneo e non rintracciabile. In questo modo, però, colui che effettua la segnalazione non avrà la certezza che quanto ha inviato sia stato ricevuto e non potrà essere messo al corrente della presa in carico dell’esposto e dell’esito del procedimento, come avviene invece quando viene effettuata una segnalazione formale.
Con il crescere del numero dei pazienti che si rivolgono a psicologi e psicoterapeuti privati e alla luce dei recenti cambiamenti apportati al Codice Deontologico degli Psicologi, è sempre più attuale la domanda su quale sia l’esatto confine tra il segreto professionale e l’obbligo di denuncia. Inoltre i colleghi che svolgono la libera professione essendo stati negli anni passati meno esposti a questa situazione e trovandosi spesso a lavorare da soli, sono anche meno preparati all’identificare correttamente questo confine. Tuttavia oggi, più che mai, è fondamentale per lo psicologo/psicoterapeuta avere chiara la normativa riguardante il segreto professionale sia per presentarla al proprio paziente fin dalla firma del consenso informato, sia per sapere come comportarsi se ci si trova di fronte all’obbligo di referto (equivalente all’obbligo di denuncia in ambito pubblico).
Tra le domande che vengono poste al nostro Sportello Informativo sono frequenti quelle che riguardano le situazioni circa una segnalazione alla Procura. In generale i colleghi si trovano ad aver a che fare con l’essere venuti a conoscenza di presunti reati procedibili d’ufficio e di solito capita quando il professionista sono stati riferiti fatti di violenza agita o subita dal paziente che ha in carico. I casi più frequenti che ci sono arrivati hanno riguardato la violenza (fisica e/o psicologica) e l’abuso sessuale perpetuati verso categorie fragili quali le donne o i minori.
In generale, l’obbligo di referto/denuncia scatta solo per i reati procedibili d’ufficio [(quali l’omicidio, consumato o tentato; i reati sessuali in danno di minorenni (artt. 609 bis-609nonies); prostituzione minorile (artt. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.); nel caso delle lesioni personali, dipende dall’entità della lesione; abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.), gli atti persecutori (cd. stalking), solo se commessi a danno di minori o di persone con grave disabilità (art. 612 bis, ult. comma, c.p.); minaccia aggravata (art. 612 c.p.)].
Con riferimento ai casi più frequentemente segnalatici, si evidenzia che la violenza sessuale a danno di persona maggiore di età, salvi i casi in cui ricorrano determinate circostanze aggravanti, è generalmente procedibile solo a querela di parte; mentre la violenza sessuale in danno di minore è sempre procedibile d’ufficio. Dunque nel primo caso, il professionista privatoche assista la persona presunta vittima della violenza non versa in un’ipotesi di obbligo di referto; quanto, invece, al reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi”, lo stesso è sempre procedibile d’ufficio, anche quando coinvolga solo persone maggiori di età.
È sufficiente il concreto sospetto, in capo al professionista, della commissione del reato; dunque il professionista non deve svolgere “indagini” al fine di verificare la fondatezza e/o veridicità di quanto riferitogli.
Vi è però una differenza fondamentale circa l’adempimento di tale obbligo da parte del sanitario privato rispetto al sanitario operante in ambito pubblico. A differenza dell’obbligo di denuncia (che scatta indipendentemente dal fatto che si abbia in carico il presunto autore del reato o la presunta vittima), l’obbligo di referto non sussiste (in capo al professionista sanitario privato) quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365 c.2, c.p.) e, dunque, quando si abbia in carico il presunto autore del reato. In tale ultima ipotesi, però, pur non essendovi un “obbligo” di riferire all’Autorità, il professionista dovrebbe comunque valutare la sussistenza di uno “stato di necessità” ex art. 13 ultimo comma del Codice deontologico che lo abiliti ad operare in deroga al segreto professionale (“Negli altri casi – id est fuori dalle ipotesi di obbligo di denuncia/referto – valutano con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla loro doverosa riservatezza qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona e/o di terzi”).
Il referto (così come la denuncia) può essere presentato ad un ufficio di polizia/carabinieri o direttamente all’Autorità giudiziaria (PM preso il Tribunale) ovvero ad altra Autorità che abbia, a sua volta, l’obbligo di riferire a quella giudiziaria.
Se più persone sono obbligate al referto possono adempiere all’obbligo redigendo e sottoscrivendo un unico documento.
Il referto deve essere presentato entro 48 ore oppure immediatamente, nei casi di pericolo e urgenza.
Conclusivamente se si è in una di queste situazioni c’è la possibilità di consultare il nostro Sportello Informativo e/o l’avvocato che mettiamo gratuitamente a disposizione dei nostri iscritti al fine di chiarire ulteriori dubbi riguardanti la loro situazione specifica che potrà portare a sporgere referto/denuncia all’Autorità giudiziaria.
Privacy
Sì, è necessario rilasciare ad ogni paziente una copia sottoscritta dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
E’ necessario che anche i pazienti presi in carico prima del 25 maggio 2018 prendano visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali aggiornata al nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il consenso al trattamento dei dati personali lecitamente prestato prima del 25 maggio 2018 rimane valido laddove compatibile con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e laddove siano rimaste invariate le finalità del trattamento per le quali era stato prestato.
Sì, è consigliabile che al momento della presa in carico il professionista fornisca all’interessato l’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in un documento distinto dal consenso informato alla prestazione.
No, il consenso non è necessario per le attività di trattamento dei dati anagrafici, di contatto e di pagamento con finalità di esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali (art. 6 lett. b GDPR) o di adempimento di obblighi di legge (art. 6 lett. c GDPR). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per il corretto espletamento dell’incarico.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 9 par. 2 lett. h GDPR il consenso non è necessario per il trattamento di dati relativi allo stato di salute purchè tale trattamento sia finalizzato esclusivamente all’espletamento di attività di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria. L’art. 2-septies d.lgs. 196/03 recentemente introdotto dal d.lgs. 101/18 non prevede che il trattamento di dati relativi allo stato di salute per finalità di assistenza, diagnosi o terapia sanitaria sia necessariamente subordinato all’acquisizione del consenso, tuttavia prevede il rispetto di apposite misure di garanzia stabilite dal Garante con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di consultazione pubblica.
Nel caso in cui i dati relativi allo stato di salute siano raccolti e trattati per finalità diverse dallo svolgimento di attività di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria (es. colloqui o interviste finalizzate alla selezione del personale o alla valutazione del personale, colloquio di career counseling, esami psicoattitudinali, etcc.) sarà necessario acquisire un esplicito consenso al loro trattamento (occorrendo quindi modificare/integrare il modello di informativa reperibile sul sito dell’Ordine).
No, il consenso è sempre necessario in caso di trattamento di dati personali per finalità di marketing (invio di newsletter, mail promozionali, inviti ad eventi, etcc.).
Sì, ai sensi dell’art. 30 par. 5 Regolamento UE 2016/679 l’obbligo di compilazione e tenuta del Registro è da ritenersi in capo a tutti i professionisti esercenti professioni sanitarie in quanto la loro attività professionale prevede il trattamento di dati relativi allo stato di salute (categoria particolare di dati ex art. 9 Regolamento UE 2016/679).
Il registro delle attività trattamento dovrà essere costantemente aggiornato dal professionista sulla base delle proprie specifiche attività di trattamento e dovrà essere conservato ed esibito in caso di eventuali controlli.
No, il registro dei trattamenti non deve essere compilato con specifico riferimento ai singoli pazienti. Non è necessario inserire nel Registro delle attività di trattamento una scheda per ogni singolo paziente, essendo sufficiente indicare nel registro le categorie di attività di trattamento (es. gestione dati clinici , dati per fatturazione, prenotazione visite, etcc.), le categorie di soggetti interessati (pazienti persone fisiche, persone giuridiche, etc..) e compilare tutte le altre voci indicate nel modello reperibile in apposita sezione dedicata del sito web dell’Ordine (https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/servizi/modulistica/privacy/)
Sì, il professionista deve indicare sia nell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sia nel registro delle attività di trattamento un determinato periodo di conservazione o , in alternativa, i criteri utilizzati per stabilire tale periodo. Nel modello di informativa reperibile sul sito dell’Ordine sono stati indicati i seguenti periodi di conservazione: per i dati comuni (dati anagrafici, dati di contatto e dati di pagamento) un periodo di conservazione pari a 10 anni, in ottemperanza agli obblighi di legge sanciti dal codice civile; diversamente i dati “particolari” di cui all’art. 9 Regolamento UE 2016/679 ( es. dati relativi allo stato di salute) potranno essere conservati per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico professionale conferito, per finalità ad esso collegata e comunque per un periodo minimo di 5 anni ex art. 17 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
Sì, è necessario aggiornare anche l’informativa relativa ai dati di navigazione sul proprio sito web. Per tutti i siti web che utilizzano cookie (cookie analitici, cookie di terze parti, cookie di profilazione, cookie tecnici, ecc..) è necessario aggiornare la cookie policy in conformità al Regolamento UE 2016/679. Nel caso in cui il suo sito web utilizzi cookie esclusivamente tecnici è sufficiente la redazione di una cookie policy consultabile in apposita sezione dedicata del sito web, senza necessità di realizzare un banner specifico.
Formazione
L’Ordine degli Psicologi non si occupa di autorizzare l’accesso agli esami di specializzazione, bensì di verificare la presenza dei requisiti necessari all’annotazione all’Albo relativa all’esercizio della pratica psicoterapeutica. Così come é l’Università a dover verificare che lo studente abbia sostenuto gli esami necessari al conseguimento della Laurea e abbia effettuato le ore previste di tirocinio, allo stesso modo sono le Scuole di Specializzazione ad autorizzare l’iscrizione alle sezioni di esami finali, previo controllo del raggiungimento, da parte dell’iscritto, dei requisiti e del monte ore teorico e pratico necessari, stabiliti dal Decreto Ministeriale n.509 dell’11 dicembre 1998.
Non so a quale ente rivolgermi dopo la Laurea per completare la mia formazione, potete consigliarmi?
L’Ordine non può consigliare un corso o un ente di formazione rispetto ad un altro poiché tale compito non rientra nelle funzioni dell’Ente e questo tipo di suggerimento non sarebbe etico, in quanto favorirebbe un istituto formativo rispetto ad un altro. Su questo sito é presente un elenco delle scuole di specializzazione approvate dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), che potete consultare nella sezione “Scuole di Psicoterapia” al fine di acquisire le conoscenze necessarie per fare le vostre scelte. Per approfondimenti e richieste aggiuntive potete contattare direttamente gli istituti di formazione.
Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 509 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, i laureati possono essere iscritti ai corsi di specializzazione prima di aver superato l’Esame di Stato, purché conseguano l’abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell’abilitazione a richiedere l’iscrizione all’Albo professionale. Per ulteriori informazioni relative alla cronologia degli eventi di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, iscrizione all’Albo degli psicologi, iscrizione alle scuole di specializzazione, discussione finale della tesi/conseguimento del diploma, e successiva annotazione sull’Albo della qualifica di psicoterapeuta.
Iter e termini del procedimento
Ai sensi del Regolamento sui tempi dei procedimenti amministrativi dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, la Segreteria dell’OPP provvede all’annotazione nell’Albo dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica (ex art. 3 L. n.56/1989) entro due mesi dal ricevimento dell’istanza (art.2, c.2 della L. n.241/1990 e art.11 L.n.56/1989), previo svolgimento dell’attività istruttoria e verifica della documentazione presentata.
* Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale MIUR del 10/12/2004, le Scuole di specializzazione in Psicoterapia sono tenute ad ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in psicologia o in medicina e chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al Decreto Ministeriale n.509/1999, iscritti nei rispettivi Albi.
Predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano l’abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi dalla decorrenza dell’abilitazione a richiedere l’iscrizione all’Albo.
Pertanto, ai fini del procedimento di annotazione del titolo nell’Albo, è necessario possedere 4 (quattro) anni di iscrizione all’Albo.
Se a seguito della risultanza istruttoria si rileva un lasso di tempo inferiore, si procede con la verifica di congruenza dei tempi indicati nell’Ordinanza Ministeriale MIUR del 10/12/2004.
* Rispetto alle informazioni sui requisiti e modalità di accesso ai corsi di specializzazione in psicoterapia, è necessario rivolgersi direttamente alla Scuola, la Segreteria dell’OPL non fornisce indicazioni in merito.
* A seguito dell’inserimento nell’Albo del titolo di “Psicoterapeuta”, la quota di iscrizione annuale non subisce variazioni.
L’Albo degli Psicologi è suddiviso in due sezioni, istituite con il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e il D.L. 9 maggio 2003 n. 105:
- Sezione A → Riconosce il titolo di Psicologon>
- Sezione B → Attribuisce il titolo di Dottore in Tecniche Psicologiche, con possibilità di specializzazione in:
- Ambito sociale, organizzativo e del lavorn>
- Servizi alla persona e alla comunitn>
Ambiti di intervento e attività professionali
L’iscritto all’Albo B opera in diversi settori, con competenze che possono variare in base alla specializzazione. Alcune attività vengono svolte in autonomia, altre sotto la supervisione di uno Psicologo o in collaborazione con professionisti di altri ambiti.
1)Tecniche psicologiche applicate al lavoro e ai contesti sociali
Il professionista che opera in questo ambito si occupa di:
Progettare e realizzare interventi per lo sviluppo personale, la comunicazione efficace, la gestione dello stress e il miglioramento della qualità della vita.
Applicare protocolli per l’orientamento professionale, l’analisi dei bisogni formativi e la selezione delle risorse umane.
Utilizzare principi ergonomici per migliorare l’interazione tra persone e contesti lavorativi.
Sviluppare e attuare programmi di formazione e prevenzione su rischi e sicurezza.
Impiegare test e strumenti standardizzati per analizzare il comportamento, le motivazioni e le attitudini professionali.
Elaborare dati necessari per la sintesi psicodiagnostica redatta dallo Psicologo.
Supportare la costruzione e standardizzazione di strumenti di valutazione psicologica.
Svolgere attività di formazione e didattica nel proprio settore di competenza.
2️ ) Tecniche psicologiche per il benessere individuale e comunitario
I professionisti che operano nei servizi alla persona e alla comunità si occupano di:
Partecipare alla valutazione delle risorse e dei bisogni dell’individuo, in collaborazione con équipe multidisciplinari.
Attuare interventi di riabilitazione, rieducazione e inclusione sociale per persone con disabilità, disturbi neuropsicologici, disturbi psichiatrici o dipendenze.
Supportare lo Psicologo nelle attività di sostegno alla genitorialità e alla rete familiare.
Collaborare nella realizzazione di progetti per la promozione della salute e la prevenzione di comportamenti a rischio.
Utilizzare test e strumenti standardizzati per analizzare il comportamento e le caratteristiche cognitive e sociali della persona.
Elaborare dati per la sintesi psicodiagnostica redatta dallo Psicologo.
Contribuire alla creazione di strumenti di valutazione psicologica.
Svolgere attività didattica nell’ambito delle proprie competenze.
Riferimenti normativi: Per approfondire il quadro normativo, si rimanda al D.L. 9 maggio 2003 n. 105, art. 3, commi 1-ter, 1-quater e 1-sexies.
Obblighi di legge
Ai sensi dell’art. 15 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n.221/2012 “a decorrere dal 1 gennaio 2014 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.Pertanto dal 1 gennaio 2014 é previsto che i professionisti debbano dotarsi di un dispositivo abilitato al pagamento elettronico (POS). La norma stabilisce che l’obbligo al pagamento elettronico si applica ai pagamenti superiori a Euro 30,00 (decorrenza dal 28/03/2014 per le attività con fatturato superiore a Euro 200.000,00 nell’anno 2013 e dall’01/07/2014 per tutte le altre attività).
Il decreto PNRR2 ha introdotto per la prima volta, a partire dal prossimo 30 giugno 2022, specifiche sanzioni in capo a quei professionisti che non accettano il pagamento da parte dei pazienti mediante cartedi credito o di debito.
Da tale data, quindi, nei casi di mancata accettazione di un pagamento (di qualsiasi importo) effettuato mediante carta di credito o di debito, si applica nei confronti del professionista la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Qui di seguito potete trovare i link alla normativa di riferimento:
- Legge 17/12/2012 n.221
- D.L. 179 del 18/10/2012 (Testo coordinato con la Legge di conversione n.221 del 17/12/2012)
Psicologia giuridica
Non esiste alcuna restrizione “territoriale” per le attività del CTP, quindi è possibile lavorare in qualunque regione.
CTU/PERITI
Normativa disciplinante il patrocinio a spese dello Stato:
Trattasi del DPR n. 115/2002, testo unico in materia di spese di giustizia.
Con riferimento ai giudizi civili tale decreto prevede che:
- – chi è ammesso al patrocinio a spese dello stato può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge (art. 129).
Quanto ai compensi:
- — sono ridotti “della metà” (art. 130);
- — non possono essere liquidate “le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova” (art. 130-bis, in vigore dal 5.12.2023);
- — in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 5 giugno-1 ottobre 2019, n. 217, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte (e all’ausiliario del magistrato), al pari di quelli dovuti al difensore, sono direttamente anticipati dall’erario. La sentenza della Consulta sopra citata ha infatti dichiarato incostituzionale l’art. 131 comma 3 del DPR 115/2002 nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario;
- — sono altresì anticipate dall’erario “le indennità e le spese di viaggio” spettanti a “testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi” (art. 131, comma 4, lett. c).
- — gli onorari e le spese sono liquidati con decreto di pagamento dall’autorità giudiziaria che ha proceduto “al termine di ciascuna fase o grado del processo e comunque all’atto della cessazione dell’incarico”; il decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e alle parti (art. 83).
Quesiti fiscali
L’atto di costituzione può essere redatto nelle forme di atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata registrata. Ai fini dell’iscrizione nei Registri regionale/provinciali, l’atto di cui sopra dovrà essere prodotto in copia conforme dell’originale, ossia autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.
L’obbligo di assolvere all’imposta di bollo sulle fatture emesse subentra nei casi in cui sulle prestazioni fatturate non vi è IVA: detta imposta è infatti alternativa all’IVA.Rientrano in questa fattispecie le prestazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 18 D.P.R. 633/72 (prestazioni di natura “clinica”) o le prestazioni fatturate nell’ambito del Regime di vantaggio ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 convertito dalla Legge 111/2011 (poichè il regime è fuori dal campo di applicazione dell’IVA).L’imposta di bollo, nella misura di euro 2,00, si assolve apponendo fisicamente un marca da bollo di detto importo, ed è dovuta ogni volta in cui il compenso oggetto della fattura supera euro 77,46. La marca da bollo apposta deve essere annullata con la data di emissione della fattura oppure con un timbro. L’obbligo ricade sul professionista che emette la fattura, il quale può anche decidere di addebitarla al cliente/committente.
Non esiste una classificazione delle prestazioni che in base alla Legge IVA sono esenti oppure imponibili, poiché la legge individua soltanto dei criteri guida da applicare al singolo caso.La principale distinzione tra prestazioni riguarda:
- Prestazioni di natura clinica: esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72. Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è “tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone” (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
- Prestazioni di natura NON clinica: imponibili IVA (22%), ad esempio consulenze aziendali, ricerche di mercato, attività di formazione, attività peritale (CTU,CTP).
Le prestazioni di natura clinica erogate da psicologi sono detraibili nella Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche) dei pazienti in base alla Circolare N. 20 del 13/5/2011 dell’Agenzia delle Entrate. La normativa fiscale prevede infatti la detraibilità in dichiarazione dei redditi di queste spese, poichè vengono assimilate (anche se non hanno prescrizione medica), alle prestazioni sanitarie. Nella circolare si parla di prestazioni dello psicologo e psicoterapeuta in generale, senza un’individuazione specifica: ovviamente dovrà trattarsi di prestazione che rientra nell’ambito clinico. In altra sede (ai fini IVA) le prestazioni di natura clinica sono state individuate quali prestazioni il cui scopo è quello di tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
Ad oggi a livello normativo non ci sono specifici requisiti strutturali da rispettare per l’apertura di uno studio per lo svolgimento dell’attività di Psicologo.
Lo studio dello psicologo è equiparato a tutti gli effetti ad uno studio privato.
L’attività di psicologo può essere svolta anche all’interno di un immobile accatastato come civile abitazione (A3).
Questa è l’attuale normativa. In futuro però ci potrebbero essere delle variazioni come è successo in Lombardia.
In sostanza, se un domani anche la Regione Piemonte introducesse l’obbligo di Comunicazione di inizio attività all’Asl, non è detto che l’Asl conceda l’autorizzazione in caso di esercizio all’interno di un immobile accatastato come civile abitazione.
Ad oggi circa il 90% degli immobili utilizzati dagli psicologi sono accatastati come civile abitazione. Sembra quindi difficile che blocchino l’esercizio all’interno di tale tipologia di immobile.
Potendo tuttavia scegliere oggi il tipo di immobile da prendere in locazione, sarebbe prudenziale locare un immobile accatastato A10 o comunque con accatastamento commerciale.
Attualmente non sono previsti specifici requisiti tecnici ed igienico-sanitari che i locali devono rispettare ai fini dell’esercizio della libera professione di psicologo.
Può quindi svolgere l’attività all’interno dei locali commerciali di proprietà.
In merito alla concessione degli spazi ad altri professionisti, le confermo che è possibile farlo. Occorre tuttavia regolamentare la presenza degli altri professionisti all’interno dei locali attraverso un contratto di sub-locazione o un contratto di servizi.
Solitamente in questi casi viene predisposto un contratto di servizi perché, a differenza del contratto di sublocazione, non richiede la sua registrazione all’ufficio del registro.
Attenzione al fatto che per alcune categorie di professionisti rientranti nell’ambito degli operatori sanitari (come per esempio i fisioterapisti) sono previsti specifici requisiti igienico-sanitari dei locali.
Quindi, qualora conceda in sublocazione l’immobile ad una di queste categorie professionali, deve verificare che i locali rispettino i requisiti sanitari richiesti.
Solitamente nell’ambito della professione dello psicologo si sottoscrivono dei contratti di servizi per la condivisione degli studi.
Il contratto di servizi è una scrittura privata (non registrata) sottoscritta tra il titolare dello studio ed il libero professionista per disciplinare l’eventuale condivisione di una stanza (all’interno dello studio) a tempo pieno oppure a tariffa oraria.
Non si è soliti stipulare contratti di sublocazione per due motivi.
Innanzitutto, se il titolare dello studio detiene a sua volta l’immobile con contratto di locazione, spesso all’interno del contratto è previsto il divieto di sublocazione.
Inoltre, il contratto di sublocazione va registrato presso l’ufficio del registro e comporta adempimenti burocratici maggiori.
Lo studio professionale dello psicologo non è soggetto ad alcuna specifica normativa Asl.
Non è quindi richiesto, almeno per il momento, che il locale debba rispettare specifici requisiti di carattere strutturale.
Alla luce di ciò, può sottoscrivere un contratto di servizi per la condivisione di una stanza adibiti allo svolgimento della professione di psicologo a prescindere dalle caratteristiche strutturali dello studio.
Ci sono invece altre categorie professionali (come per esempio i fisioterapisti) per i quali sono invece previsti specifici requisiti Asl per i locali.
In tal caso, pur potendo operare tramite contratto di servizi, occorre verificare le caratteristiche strutturali dell’immobile.
L’errore “W008” rilevato dal Sistema Tessera Sanitaria solitamente evidenzia che l’invio dei dati è tardivo.
Le scadenze per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle fatture emesse sono due:
– 30 settembre: Per tutte le fatture incassate nel primo semestre;
– 31 gennaio: Per tutte le fatture incassate nel secondo semestre dell’anno
Potrebbe essere che lei abbia inviato al Sistema Tessera Sanitaria dopo la scadenza i dati di alcune fatture incassate nel primo semestre.
In tal caso è prevista una sanzione di Euro 100,00 per ogni fattura inviata tardivamente.
Sulla base dell’attuale normativa fiscale occorre procedere con l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle fatture emesse a fronte di prestazioni aventi carattere sanitario.
Quindi, per comprendere se occorre procedere all’invio al Sistema TS dei dati della fattura occorre capire se la fattura stessa ha natura sanitaria o meno.
Per definire la natura sanitaria della prestazione occorre rifarci al Testo Unico Iva che disciplina l’esenzione da Iva per le prestazioni aventi natura sanitaria.
Il Testo Unico Iva ci dice che una prestazione è esente da Iva (quindi sanitaria) quando “è volta alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona”.
La normativa fiscale non prevede un elenco ufficiale di prestazioni che possono essere considerate “oggettivamente” sanitarie o non sanitarie (quindi esenti da Iva o soggette ad Iva) ma è necessario analizzare ogni singola prestazione per verificare il fine ultimo della stessa.
Quando una prestazione è volta alla diagnosi, cura e riabilitazione del paziente, la stessa acquisisce natura di prestazione sanitaria e, come tale, la sua fatturazione può essere emessa in esenzione da Iva e risulta fiscalmente detraibile per il paziente.
Al contrario, quando la medesima prestazione ha una finalità diversa dalla cura della persona, non avendo natura sanitaria, deve essere ivata e non può essere detratta in dichiarazione dei redditi.
Una medesima prestazione può avere in alcuni casi i connotati di prestazione sanitaria ed in altri casi invece no, a secondo dell’ambito in cui la stessa viene erogata.
Per esempio, la somministrazione di un test all’interno di un percorso terapeutico acquisisce natura di prestazione sanitaria perché il fine ultimo è la cura della persona. Tale prestazione sarà quindi esente e avrà natura di prestazione sanitaria.
La somministrazione dello stesso test nell’ambito di una perizia per un tribunale non ha carattere terapeutico e, come tale, la prestazione dovrà essere ivata e non risulterà detraibile per il paziente.
La normativa fiscale non prevede un elenco ufficiale di prestazioni che possono essere considerate “oggettivamente” sanitarie o non sanitarie (quindi esenti da Iva o soggette ad Iva) ma è necessario analizzare ogni singola prestazione per verificare il fine ultimo della prestazione stessa.
Quando una prestazione è volta alla diagnosi, cura e riabilitazione del paziente, allora la stessa acquisisce a tutti gli effetti natura di prestazione sanitaria e, come tale, la sua fatturazione può essere considerata esente da Iva.
Al contrario, quando la medesima prestazione ha una finalità diversa dalla cura della persona, deve essere ivata.
Una stessa prestazione può avere in alcuni casi i connotati di prestazione sanitaria ed in altri casi invece no.
La supervisione è un’attività che in alcuni casi rientra nell’ambito dell’attività formativa (soggetta ad Iva) ed in altri casi rientra nell’ambito dell’attività sanitaria (esente da iva).
Sulla base della mia esperienza, la discriminante tra esenzione ed assoggettamento ad iva va ricercata nel tipo di attività svolta durante la supervisione.
Se l’attività di supervisione è rivolta all’analisi di un caso clinico reale (seguito dal professionista che richiede la supervisione), ritengo che la stessa possa essere considerata esente da Iva in quanto la finalità ultima è la cura e la riabilitazione del paziente.
Quando invece la supervisione non ha per oggetto l’analisi di un caso clinico reale ma una semplice formazione generale, non ha natura sanitaria e deve essere assoggettata ad Iva.
Onde evitare contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, io consiglio sempre ai miei clienti di specificare in fattura che si tratta della supervisione di un caso clinico e di riportare in fattura le iniziale del paziente il cui caso viene sottoposto alla supervisione del professionista.
Ciò detto, adottando lei il regime forfetario non ci interessa sapere se riteniamo tale prestazione come sanitaria o non sanitaria, in quanto nell’ambito del regime forfetario tutte le prestazioni sono fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva, indipendentemente dalla natura sanitaria o meno della stessa.
In merito invece alla modalità di fatturazione, le confermo l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.
Anche se consideriamo la supervisione da lei erogata come attività di carattere clinico, la fattura verrà emessa alla sua collega come professionista titolare di partita iva.
Non verrà emessa alla collega in qualità di “privato cittadino”. Non si tratta infatti di un’attività terapeutica erogata alla collega.
Per le prestazioni fatturate ad un altro soggetto titolare di partita iva (sia esso un professionista, una società o un ente) vige l’obbligo di emissione della fattura elettronica, indipendentemente dalla natura sanitaria o meno della prestazione.
A livello tributario il nostro legislatore riconosce quale strumento fiscale alternativo all’apertura della partita iva il cosiddetto “compenso occasionale”.
Si tratta a tutti gli effetti di una prestazione professionale che, per la saltuarietà della prestazione stessa e per il limitato valore economico del compenso, può essere erogata a determinate condizioni anche in assenza di partita iva.
In particolare, l’occasionalità della prestazione viene garantita da due limiti precisi imposti dalla legge:
- L’esercizio dell’attività in favore di ogni singolo committente (cliente/paziente) non può durare più di 30 giorni nell’arco di un anno solare;
- L’importo massimo dei compensi occasionali che si possono percepire nel corso dell’anno solare (considerata la totalità dei committenti) non può essere superiore ad Euro 5.000.
Tuttavia, a tale regola generale nel corso degli anni si sono aggiunte diverse eccezioni. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota pubblicata il 25 febbraio 2015 ha dichiarato il non riconoscimento dell’esercizio dell’attività professionale attraverso l’ausilio del Compenso occasionale agli iscritti ad un albo professionale.
A suo dire, non è sufficiente il rispetto dei due requisiti sopra esposti al fine di permettere l’esercizio di un’attività professionale senza il possesso della partita Iva da parte di un professionista iscritto ad un albo professionale.
In particolare, secondo il Ministero, l’occasionalità non può essere riconosciuta anche qualora il contribuente disponga anche di un reddito di lavoro dipendente a latere della libera professione svolta.
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte, dal canto suo, non riconosce l’esercizio della libera professione attraverso l’ausilio dei compensi occasionali principalmente a causa dei limiti che tale strumento presenta.
I limiti principali che si riscontrano nell’utilizzo del compenso occasionale sono due.
Innanzitutto, qualora lei svolga attività clinica, deve sapere che la ricevuta per prestazione occasionale che lei emette al suo paziente non è un documento utilizzabile ai fini fiscali per la detrazione della spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi.
Tale limite, oltre a rappresentare uno svantaggio economico per il paziente, tende a sporcare il rapporto terapeutico incidendo negativamente sulla prestazione erogata.
Nel suo caso specifico non si verificherebbe il problema della detrazione della spesa in quanto non si tratta di una prestazione sanitaria a favore di privati.
Il secondo limite è rappresentato dall’obbligo d’iscrizione e versamento dei contributi previdenziali Enpap.
Il regolamento Enpap prevede infatti l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali anche a seguito dell’esercizio in forma occasionale della libera professione di psicologo.
In sostanza, anche in caso di svolgimento dell’attività di psicologa tramite lo strumento del compenso occasionale, è obbligata all’iscrizione all’Enpap ed al pagamento dei relativi contributi minimali.
Tenga inoltre in considerazione che gli istituti scolastici, in qualità di enti pubblici, tendenzialmente non accettano la ricevuta di compenso occasionale quale giustificativo per il pagamento del compenso. Solitamente richiedono infatti il rilascio di una fattura in formato elettronico.
Inoltre, per concludere, la sua collaborazione con l’istituto supererebbe i 30 giorni ammessi dalla normativa fiscale.
Ritengo quindi che non possa optare per il compenso occasionale. L’unico strumento disponibile rimane l’apertura della Partita Iva.
Come prima cosa occorre capire se il suo datore di lavoro è un ente pubblico o un ente privato.
Qualora sia un ente privato, non ci sono particolari problemi all’apertura della partita iva.
Se invece il datore di lavoro è un ente pubblico, prima di procedere all’apertura della Partita Iva occorre la preventiva autorizzazione del datore di lavoro all’esercizio della libera professione.
Ciò premesso, il possesso di un reddito di lavoro dipendente non è causa ostativa all’adozione della partita iva, nemmeno se tale reddito è legato al suo inquadramento come psicologa all’interno della struttura.
Naturalmente, come lei ha correttamente evidenziato nella sua email, non può fatturare alla RSA che è sua datrice di lavoro in quanto non è possibile ricoprire con uno stesso committente sia il ruolo di dipendente che di consulente esterno.
Tuttavia, la presenza di un reddito di lavoro dipendente potrebbe essere un limite all’adozione del regime forfetario.
La normativa del regime forfetario prevede infatti il divieto di adozione del regime agevolato qualora il contribuente abbia un reddito di lavoro dipendente o pensione superiore ad Euro 30.000.
Quindi, qualora il suo reddito di lavoro dipendente derivante dalla RSA sia superiore ad Euro 30.000, lei può comunque aprire la Partita Iva ma deve adottare il regime ordinaria e non può fruire del regime agevolato denominato “Regime Forfetario”.
La verifica dell’ammontare del suo reddito può essere fatta guardando la certificazione unica relativa al reddito, che dovrebbe averle consegnato il datore di lavoro.
Molte assicurazioni richiedono la diagnosi legata alle sedute psicoterapeutiche al fine di poter rimborsare l’onere sostenuto.
E’ preferibile non indicare in fattura la diagnosi del paziente, in quanto trattasi di dato sensibile che può essere divulgato involontariamente a terzi.
Poniamo che queste fatture risultino fiscalmente detraibili (non sempre il rimborso dell’assicurazione implica l’indetraibilità fiscale), il paziente si vede costretto a consegnare copia delle stesse al CAF o al suo consulente di fiducia.
Ciò implica che l’operatore del CAF (o il consulente) vengano a conoscenza della diagnosi del paziente.
Per tale motivo il consiglio è quello di predisporre una dichiarazione da parte sua che accompagni le fatture e che attesti la diagnosi alla base della terapia.
In questo modo, la fattura eventualmente consegnata ad un soggetto terzo (CAF o consulente fiscale) non riporta alcun dato sensibile del paziente.
Tendenzialmente questa scelta viene accettata da parte della compagnia di assicurazione.
In rari casi, tuttavia, l’assicurazione è irremovibile e richiede all’interno della fattura l’indicazione della diagnosi alla base della terapia.
In questi casi ritengo opportuno farsi rilasciare dal paziente una richiesta scritta (anche a mezzo mail) della specifica dicitura da inserire all’interno della fattura.
In questo modo ci si tutela dall’eventuale contestazione di divulgazione di dati sensibili.
Il consiglio è comunque di appurare prima se per l’assicurazione può andare bene una sua certificazione attestante la diagnosi del paziente e che accompagni le singole fatture.
Per un professionista il domicilio fiscale coincide con la propria residenza anagrafica.
Non esiste il concetto di sede legale per il professionista ma piuttosto di “luogo di esercizio dell’attività”.
In fase di apertura della Partita Iva è infatti obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate il luogo in cui l’attività professionale viene esercitata.
Tale luogo può coincidere con la residenza (qualora il professionista non abbia uno studio fisico) oppure può essere rappresentato dall’indirizzo dello studio presso cui il professionista riceve.
Naturalmente il luogo di esercizio dell’attività può essere variato più volte nel corso della vita professionale presentando una specifica pratica all’Agenzia delle Entrate.
Nell’intestazione delle fatture che emette, il professionista può indicare alternativamente il luogo di esercizio dell’attività o il proprio domicilio fiscale (indirizzo di residenza).
Naturalmente se in fase di apertura della partita iva come luogo di esercizio dell’attività ha inserito la sua residenza (in quanto non ha uno studio fisico), in fattura non può comparire altro che la sua residenza.
In caso contrario, può indicare il luogo di esercizio dell’attività.
Le ricordo che il luogo di esercizio dell’attività può essere variato.
Le consiglio solo di verificare, accedendo al suo cassetto fiscale, quale luogo di esercizio dell’attività è registrato negli archivi dell’Agenzia delle Entrate.
Le confermo che l’attività di tutor dell’apprendimento (per DSA e ADHD) è un’attività propria della figura dello psicologo e, come tale, la può fatturare tranquillamente con il codice attività previsto per gli psicologi (869030).
Solo una piccola precisazione.
Tali attività non sono attività di carattere sanitario, in quanto il fine ultimo non è la cura e la riabilitazione del paziente.
Ciò implica che qualora lei adotti il regime ordinario, sulle fatture emesse a fronte di tale attività occorre applicare l’Iva.
Se invece adotta il regime forfetario, non c’è obbligo di applicazione dell’Iva perché all’interno di tale regime tutte le prestazioni sono fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva, indipendentemente dalla natura sanitaria o meno delle stesse.
Non essendo però fatture sanitarie, non risultano detraibili ai fini fiscali per il paziente in sede di dichiarazione dei redditi e non deve procedere all’invio dei relativi dati al Sistema TS.
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte non preclude la possibilità di svolgere un’attività di carattere commerciale a latere dell’attività professionale di psicologo.
Ciò implica che si possa affiancare al suo codice attività di psicologa (869030) un secondo codice attività per l’esercizio di un’attività di natura commerciale.
Naturalmente, dovrà provvedere ad iscrivere la sua Ditta individuale in Camera di Commercio ed all’Inps gestione commercianti.
Avrà quindi una doppia gestione previdenziale:
1 – Enpap per quel che riguarda l’attività di psicologa;
2 – Inps gestione commercianti per l’attività di carattere imprenditoriale.
Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’ENPAP, scatta solo in caso di esercizio della professione di psicologo e di incasso di un corrispettivo a fronte di tale attività.
La semplice iscrizione all’Ordine degli Psicologi non implica la sua iscrizione all’ENPAP.
Quindi, nel caso in cui dovesse aprire la Partita Iva, all’atto dell’incasso della prima fattura ha 90 giorni di tempo per iscriversi.
Le evidenzio solo che il regolamento ENPAP prevede l’obbligo di iscrizione anche in caso di esercizio della professione mediante lo strumento denominato compenso occasionale.
Si tratta di uno strumento fiscale che permette di esercitare la libera professione (entro determinati limiti temporali e di reddito) senza l’obbligo di apertura della Partita Iva.
Noi come Ordine professionale non riconosciamo l’esercizio della professione di psicologo tramite questo strumento a causa dei limiti intrinseci allo stesso.
Tuttavia, qualora dovesse farne uso, sappia che ha l’obbligo di iscrizione all’ENPAP.
In merito invece alla seconda domanda che lei mi pone, innanzitutto, quando si parla di contratto di lavoro autonomo non ci sono strumenti alternativi all’apertura della Partita Iva.
L’unico strumento che prevede l’esercizio della libera professione senza l’ausilio della partita iva è il compenso occasionale.
Come però le ho già spiegato in precedenza, come Ordine non riconosciamo l’esercizio della libera professione tramite il compenso occasionale a causa delle problematiche insite in tale strumento.
Comunque, qualora lei volesse operare tramite l’ausilio del compenso occasionale, ciò non le precluderebbe successivamente di aprire la Partita Iva avvalendosi del regime agevolato denominato “Regime Forfetario”.
All’infuori del Regime Forfetario non esistono altre agevolazioni Irpef della durata di tre anni come lei mi indica nella sua email.
La risposta verte sugli aspetti fiscali del caso e non tanto sulle problematiche di natura legale.
Nel caso di paziente minore, ci sono sostanzialmente due alternative per l’emissione della fattura.
La prima impostazione prevede che la fattura sia intestata al minore.
In tal caso spetta ai genitori decidere chi provvede al saldo della stessa ed alla relativa detrazione fiscale.
La seconda impostazione prevede invece che la fattura sia intestata al genitore pagante, con all’interno del corpo della fattura l’indicazione che la terapia è svolta sul figlio minore.
La scelta viene solitamente lasciata ai genitori.
A seconda dell’impostazione da lei adottata, possono variare le procedure.
Qualora la fattura sia intestata al minore, ritengo che lei possa inviare il documento ad entrambe i genitori e richiedere agli stessi il relativo pagamento. Saranno loro ad organizzarsi in merito.
In tal caso, tuttavia, per procedere all’invio dei dati al Sistema TS ritengo che debba avere la preventiva autorizzazione da parte di entrambe i genitori.
Qualora invece decida di intestare la fattura al genitore pagante, a mio avviso lei deve consegnare la stessa esclusivamente al genitore intestatario della fattura (quindi la mamma). Dovrà essere la mamma a farne avere copia al papà.
In questo caso, al fine dell’invio dei dati al Sistema TS, ritengo che sia sufficiente il solo consenso della mamma in quanto la fattura risulta a lei intestata.
Nell’ambito del regime forfetario tutte le prestazioni sono fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva.
Ciò implica che, indipendentemente dalla natura sanitaria o meno della prestazione fatturata, sulla stessa non deve mai essere applicata l’Iva.
Quindi, anche con riferimento alle fatture emesse ad una società a fronte di una prestazione non sanitaria, non deve applicare l’Iva.
Naturalmente, trattandosi di prestazioni non sanitarie e di fattura emessa ad una società, non deve procedere con l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
A partire dal 1° gennaio 2024 i contribuenti forfetari, in relazione alle prestazioni non aventi natura sanitaria, sono obbligati all’emissione delle fatture elettroniche.
Quindi, con riferimento all’attività formativa, anche lei dovrà emettere la fattura in formato elettronico.
Le fatture elettroniche hanno una numerazione separata rispetto alle fatture cartacee. Solitamente il numero della fattura è seguito dal suffisso “/E”.
Quindi, le fatture elettroniche avranno la seguente numerazione: 1/E, 2/E, 3/E, ecc..
Avendo numerazioni distinte, non avrà problemi di sovrapposizione dei numeri tra le fatture cartacee e le fatture elettroniche.
Se vuole gestire la fatturazione elettronica e la fatturazione cartacea contemporaneamente (con invio automatico dei dati al Sistema TS) potrebbe optare per il gestionale Psicogest.
Come Ordine abbiamo sottoscritto una convenzione che vi permette di avere uno sconto del 20% sull’abbonamento.
Trova la convenzione all’interno della sua area riservata del sito dell’Ordine.
Non le conviene emettere il proforma. Le aziende pagano solo dopo aver ricevuto la fattura.
Comunque non è un grosso problema.
Nel regime forfetario vige il principio di cassa.
Una fattura genera un ricavo tassato solo nel momento in cui viene incassata.
In relazione alle modalità di accordo, non esiste un format univoco.
Alcune società sottoscrivono con i fornitori dei veri e propri contratti, altre invece no.
Il contratto le garantirebbe maggiormente il rispetto degli accordi presi, ma non è detto che sia previsto dalla società.
La normativa INPS prevede che una lavoratrice in maternità non possa svolgere alcuna attività di carattere lavorativo.
Per l’Enpap, invece, lo stato di gravidanza e l’eventuale richiesta di maternità non implica la sospensione dell’attività professionale.
Ai fini Enpap, quindi, lei può continuare a lavorare durante tutto il periodo della maternità.
A livello teorico, una volta richiesta la maternità Inps, lei non potrebbe svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Tuttavia, deve tenere in considerazione che l’Inps non può effettuare alcun controllo in merito all’effettivo esercizio o meno della libera professione.
La libera professione, infatti, rientra nell’ambito della normativa ENPAP che è un ente del tutto distaccato dall’INPS. Ad oggi non ci sono controlli incrociati tra i due enti.
Alla luce di ciò, molte sue colleghe continuano comunque ad esercitare la libera professione anche se in maternità obbligatoria/facoltativa INPS.
In caso di gravidanza l’Enpap, a differenza dell’Inps, non richiede l’astensione dal lavoro.
Quindi, a livello teorico, lei potrebbe continuare la collaborazione con tutte le strutture con cui ad oggi sta lavorando sia prima che dopo il parto.
Tuttavia, se ho ben compreso, con tutte le strutture con cui collabora lei ha in essere una collaborazione professionale con Partita Iva.
Purtroppo non esistono delle tutele da questo punto di vista per i professionisti che svolgono la propria attività in libera professione.
Essendo un rapporto da libero professionista, le strutture potrebbero cessare la collaborazione senza particolare preavviso.
Naturalmente sarebbe opportuno capire se esiste un contratto firmato tra lei e gli enti con cui collabora e se questo aspetto è normato a livello contrattuale.
Occorre capire se a livello contrattuale è previsto un preavviso minimo per la cessazione del rapporto.
Solitamente però questo aspetto non viene disciplinato.
Quesiti legali
Il costo delle prestazioni, e le modalità di pagamento delle stesse, vanno concordate con il cliente/paziente nella fase iniziale di contratto/presa in carico. In caso di fatture insolute, é possibile inviare al destinatario delle prestazioni una raccomandata a/r con indicazione del numero di prestazioni da pagare, l’ammontare totale delle stesse, e le condizioni di pagamento, segnalando che in caso di mancato pagamento la pratica verrà inviata ad un legale.
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte offre un servizio di consulenza legale gratuita per i quesiti professionali di facile risoluzione e a costi agevolati per questioni più complesse che richiedano approfondimenti.
Potete trovare ulteriori informazioni sul servizio nella sezione del sito Consulenze agli Iscritti.
Sito Web e caselle PEC
Per collegarti per la prima volta all’area riservata del sito OPP e accedere a tutti i servizi riservati agli iscritti devi indicare il Tuo indirizzo PEO comunicato all’Ordine e cliccare su “Hai dimenticato la password?”
Nell’area riserva avrai la possibilità di compilare la tua scheda professionale, inserire annunci in bacheca, visualizzare i bandi disponibili e consultare la pagina “Storico Pagamenti” per scaricare gli avvisi Pago PA o verificare la situazione dei pagamenti. Troverai inoltre l’accesso alla pagina Formazione OPP per iscriverti ai corsi in programma.
La PEC è un obbligo per tutti i professionisti iscritti agli Albi. La procedura per attivare la casella di posta certificata è la seguente: dopo essersi collegati al sito del CNOP www.psy.it e aver cliccato su area riservata psicologi bisogna accedere alla sezione registrazione psicologi e indicare i dati richiesti.
Nel caso si avesse bisogno di ulteriori indicazioni e/o chiarimenti è possibile scrivere a info@psy.it oppure telefonare allo 06 44292351. Il costo della PEC è a carico dell’OPP.
Per prima cosa ti devi collegare all’area riservata, se non sai come fare vedi la faq dedicata, quindi nel pannello di controllo puoi cliccare su inserimento annunci.
Il link di accesso alla webmail è il seguente https://psypec.webmailpec.it
Se hai smarrito la password puoi recuperarla cliccando su questo link https://adesione.sicurezzapostale.it/RESETPSW/?moderp=0&_gl=1*1cvahke*_ga*OTg0MDE0NTgyLjE3MTIyMjcyMDg.*_ga_N30XLTHVQG*MTcxMjIyNzIwNi4xLjAuMTcxMjIyNzIxMS42MC4wLjA.*_gcl_au*MTg0NjAwMjEyOC4xNzEyMjI3MjEy
e procedere su recupera password cliccando su AVANTI, per poi seguire la procedure che le verrà indicata.
Successivamente potrà accedere per la NORMALE CONSULTAZIONE della sua casella PEC cliccando sulla pagina https://psypec.webmailpec.it/
Nel caso riscontrasse problemi di qualsiasi tipo, la mail di supporto Namirial è supportopec@namirial.com
Tariffe e pubblicità
Le tariffe sono state liberalizzate dalla legge Bersani, quindi non esistono prescrizioni da parte dell’Ordine, se non il rispetto del Codice deontologico.
Non esiste un’indicazione univoca sulla tariffa minima e massima da applicare, si tratta di una libera contrattazione tra le parti (professionista e committente) che deve essere effettuata tenendo conto del tipo di prestazione erogata.
Se si desidera esporre una targa esterna, é necessario fare richiesta presso il Comune in cui si esercita. L’Ordine degli Psicologi del Piemonte non rilascia più Nulla Osta ai Comuni, in quanto la legge Bersani ha liberalizzato la pubblicità in campo libero-professionale. E’ necessario, però, fare riferimento sempre alle norme deontologiche, esponendo informazioni veritiere (ad esempio non indicando sulla targa professionalità o specializzazioni non conseguite o non riconosciute) e che non ledano decoro e dignità professionali.
Quesiti psicologo scolastico
Prima di attuare l’intervento in classe è necessario verificare che ci sia il consenso informato dei genitori degli alunni della classe. Verifica tra i moduli predisposti dall’Istituto che ci sia e che sia stato firmato. Qualora non ci fosse , bisogna predisporlo, parlando con il Dirigente Scolastico. Un colloquio con la bimba potrà darti delle informazioni utili, così il colloquio con i genitori e gli insegnanti. Cerca di individuare il modello educativo adottato dai genitori e le loro aspettative sulla bambina. Potresti organizzare dei lavori di gruppo con i compagni di classe. E’ importante avere dei dati dagli insegnanti sulle relazioni all’interno del gruppo classe, utili per la formazione dei gruppi.
Un ulteriore colloquio con la studentessa( età?) può permetterti di fare delle ipotesi sulle reali intenzioni della ragazza. E’ importante un colloquio con i genitori per attivare un senso di responsabilità e consapevolezza della situazione psicologica della figlia. Sicuramente, se ritieni grave la situazione, è necessario informare il Dirigente ed il coordinatore di classe , chiedendo eventualmente una consulenza al Servizio di Npi del territorio di residenza della studentessa.
E’ importante il colloquio con il bambino e gli insegnanti e individuare i comportamenti che sono oggetto di “rifiuto” da parte dei compagni. La diagnosi di DSA può essere correlata sia con una Plus-dotazione (funzionamento intellettivo disarmonico con IAG alto ed ICC basso) sia con difficoltà di comprensione ed attenzione. Si potrebbero attivare dei lavori di gruppo in classe, dopo aver verificato che ci sia il consenso da parte dei genitori, prima della messa in pratica dell’attività.
Lo psicologo e la Direzione scolastica devono occuparsi in accordo preventivo di utilizzare modulistica per consenso al tipo di trattamento (consulenza psicologica) ed autorizzazione al trattamento dei dati (vedi modulistica di riferiemento nel sito OPP.
La Direzione Scolastica dovrebbe aver chiesto autorizzazione generica per l’accesso al Servizio di Psicologia scolastica, alla quale si può integrare specifico consenso al trattamento sanitario (consulenza) e al trattamento dei dati (se online richiedere via mail). Rispetto al proporre approfondimenti presso ASL è bene confrontarsi con gli insegnanti per fare un invio mirato.
Sul sito di OPP si trova la modulistica per richiedere il consenso ai genitori. Per ogni eventuale segnalazione ai servizi sociosanitari territoriali è importante definire l’obiettivo con il personale scolastico per specificare la richiesta a seconda del bisogno. Nel caso fossero necessari chiarimenti, si possono contattare i Servizi di Zona per confrontarsi.
E’ sempre meglio far firmare un consenso, verificare come la scuola ha formalizzato la richiesta di accesso al Servizio di Psicologia Scolastica.
E’ necessario avere il consenso informato di entrambi i genitori, anche se sono separati e la madre ha l’affido esclusivo (a meno che non abbia un decreto che specificamente autorizzi trattamenti sanitari con il solo consenso della madre), Salvo che il padre abbia perso la responsabilità genitoriale.. La madre potrebbe mandargli una raccomandata/pec e conserverà la ricevuta. In ultima istanza la signora può chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare
Dapprima è necessario verificare come è stata formalizzata l’autorizzazione all’accesso al Servizio di Psicologia Scolastica. E’ presente sul sito OPP il modulo per il consenso informato per i genitori.
La DGR 9 prevede un Bando con requisiti minimi per fare l’attività come Liberi Professionisti. Le ASL attraverso i Servizi di Psicologia gestiranno questo personale aggiuntivo. Si è in attesa di una Determina Dirigenziale applicativi che indicherà i livelli di collaborazione con gli psicologi scolastici con attenzione anche al malessere del personale scolastico e alla formazione, oltre all’integrazione con gli sportelli.
Se la ragazza è minorenne deve avere il consenso informato di entrambi i genitori. Può essere importante confrontarsi con i suoi insegnanti per storicizzare eventualmente la situazione. Nel merito si potrebbe anche chiedere consulenza anonima ai servizi sociosanitari territoriali.
Intanto bisogna refertare con cura quanto comunicato, se si suppone un reato di abuso sessuale si dovrà denunciare, perchè l’Autorità Giudiziaria possa svolgere le proprie indagini secretate. In quanto “incaricata di pubblico servizio” si può segnalare alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per I Minorenni (la minore da proteggere) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (se il supposto autore di reato è maggiorenne). Il Dirigente Scolastico è il Pubblico Ufficiale da informare per eventualmente concertare azioni di tutela della minore.
Lo spirito dell’Accordo Ministero Istruzione e CNOP è che bisogna distinguere il proprio ruolo da professionista sanitario privato (inclusi i propri pazienti) dall’attività a scuola. Sicuramente non è il caso di far transitare persone conosciute a scuola nel servizio di psicologia scolastica nel proprio studio in tempi così ravvicinati.
Per quanto di nostra conoscenza non è in corso una revisione dell’Accordo CNOP-Ministero. Pur comprendendo lo specifico del suo disagio, riteniamo che la norma a cui fa riferimento sia una tutela di non interferenza per garantire possibili malcostumi dell’abusare di un ruolo pubblico per una funzione privata.
Se entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, anche in presenza di affido esclusivo, è necessario il consenso di entrambi. Può contattare lei stessa l’altro genitore e farsi firmare il consenso per vedere il minore
Il BES è riconosciuto dalla scuola in accordo con la famiglia attivando un PDP. Se un sanitario privato individua una condizione di salute indicata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, 20-7246 Legge Regionale 28/2007, art. 15: modalità di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES), non c’è bisogno della validazione dell’ASL di appartenenza. Lo stesso principio può valere per altre problematiche psichiche, ma se medio gravi è meglio condividerle con i Servizi di NPI.
La posizione è quella di aiutare gli insegnanti ad avere maggiore consapevolezza della situazione dell’allievo e del saperla rappresentare (Allegato 2 della DGR 16/14 può essere uno strumento descrittivo per riflettere sul funzionamento dello scolaro). Inoltre è importante aiutarli a rappresentarsi cosa realisticamente possono fare i servizi sociali e/o i servizi sanitari per quella situazione sia per i minori sia per i loro genitori.
Non abbiamo interviste o questionari convalidati per l’indagine in oggetto. Potrebbe fare un’analisi dei bisogni e strutturare un questionario. Dovrebbe però prima ottenere il consenso da parte dei presidi delle scuole interessate sia per la rilevazione dei bisogni sia per la somministrazione del questionario ai soggetti interessati.
Non è vietato in senso strettissimo ma vi sono severe controindicazioni che potrebbero non favorire il suo ruolo di docente
Può essere fatto ma con una maggiore fatica di discernimento per Lei nel momento in cui venissero fuori “segreti” da gestire in terziarietà.
Lo psicologo che abbia assunto l’incarico di supporto psicologico presso un Istituto scolastico, non potrà, per tutta la durata dell’incarico, prendere in carico privatamente un alunno, un familiare o un docente dell’Istituto scolastico stesso. Anche se la presa in carico è precedente all’assunzione dell’incarico, sarebbe opportuno inviare il ragazzo ad altro psicoterapeuta di fiducia, spiegando le motivazioni dell’interruzione del lavoro psicologico.
Le lezioni riguardanti il ruolo dello psicologo e salute sessuale ed affettiva non richiedono di far firmare un modulo sul consenso informato . E’ la scuola che fa firmare ai genitori degli alunni minorenni il consenso.
Lo psicologo non è tenuto a rivelare nomi e fatti al Dirigente scolastico, come chiaramente indicato nell’art. 4 e nell’art. 11 del nostro Codice deontologico (riservatezza e segreto professionale)
La questione è delicata, ma il corso di formazione può essere proposto evitando successivamente di fare prese in carico a seguito del corso di formazione, nei confronti di famiglie della scuola.
La diagnosi deve essere effettuata o perlomeno convalidata dall’ASL, non è sufficiente il parere di uno psicologo privato. Per la normativa consiglio di guardare il sito: https://www.adhdpiemonte.it/circolari-adhd/;
Si ritiene opportuno un confronto con la Dirigente scolastica ovviamente utilizzando solo le informazioni necessarie. Lo psicologo, in veste di Pubblico Ufficiale se viene a conoscenza di un reato deve denunciarlo e pertanto un confronto su una situazione del genere è opportuno. Il Dirigente Scolastico è un Pubblico Ufficiale e pertanto è consentito (art.13). Nel modulo del consenso informato può essere inserito l’art.13.
Il professionista addetto allo sportello di ascolto scolastico in ambito pubblico (o parificato e/o convenzionato col pubblico) riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Dunque è tenuto a fare denuncia qualora, nell’esercizio di quel servizio, sia venuto a conoscenza di un fatto di reato procedibile d’ufficio (ad es. maltrattamenti, abuso su minori, etc..), indipendentemente dall’epoca di commissione dello stesso (non compete al professionista fare valutazioni in punto di eventuale prescrizione del fatto di reato).Per la denuncia, potrà, nei casi di assoluta urgenza, rivolgersi ad un qualunque ufficio di polizia/carabinieri ovvero direttamente alla Procura della Repubblica (presso il Tribunale Ordinario e a quella presso il Tribunale dei Minori).
Se invece le circostanze di fatto non fossero urgentissime (ad es. non si pone un pericolo immediato per il minore), il professionista potrà adempiere al suo obbligo, segnalando il fatto (per iscritto) al suo Dirigente scolastico, che, essendo pubblico ufficiale, avrà a sua volta l’obbligo di sporgere formale denuncia alle autorità.
L’obbligo di denuncia può essere ottemperato non solo attraverso presentazione della segnalazione (denuncia, appunto) all’autorità Giudiziaria, ma anche ad “altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire”; dunque, nel contesto scolastico, anche attraverso segnalazione sottoscritta, inviata al dirigente scolastico che, essendo pubblico ufficiale, ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria. Con l’invio della relazione al dirigente scolastico, quindi, la/il professionista (incaricata/o di pubblico servizio) è a posto; tuttavia, qualora venisse a conoscenza che il dirigente non ha fatto la sua parte, sarebbe opportuno attivarsi. |
L’affido esclusivo a uno dei due genitori non fa venir meno la responsabilità genitoriale dell’altro. Per tale ragione, è necessario anche il consenso del genitore non affidatario, se mantiene sul minore la responsabilità genitoriale.