Puoi trovare tutte le istruzioni su come effettuare la tua domanda di iscrizione all’Albo A, ed i relativi moduli da utilizzare, a questo link
Albo: iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Puoi trovare tutte le istruzioni su come effettuare la tua domanda di iscrizione all’Albo B, ed i relativi moduli da utilizzare, a questo link.
I nuovi iscritti all’Ordine vengono automaticamente invitati a partecipare all’evento di benvenuto, e l’adesione può essere confermata attraverso la compilazione del modulo on-line che troverai nella stessa email.
Puoi trovare tutte le istruzioni su come effettuare la tua domanda di cancellazione dalla sezione B e contestuale iscrizione alla sezione A dell’Albo, ed i relativi moduli da utilizzare, a questo link.
Puoi trovare tutte le istruzioni su come richiedere la cancellazione dall’Albo a questo link.
La validità dell’Esame di Stato NON ha scadenza. Ci si può iscrivere all’Albo quando se ne ha bisogno.
No. Nella compilazione della modulistica si auto-certifica il superamento.
Sì, se sulla copia è presente il nr. di CRO.
Non necessariamente, ma entrambe devono essere in formato tessera con sfondo neutro.
Sì, la quota di iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti. Per cancellarsi dall’Albo, e non essere quindi più tenuti al pagamento, è necessario farne esplicita richiesta seguendo le procedure indicate a questo link.
Sì, la Tassa Erariale viene versata allo Stato all’atto dell’iscrizione. Gli anni successivi si pagherà solo la quota associativa, il cui bollettino MAV viene recapitato nel mese di gennaio.
L’anno di iscrizione è solare, pertanto l’iscrizione effettuata durante l’anno scadrà comunque il 31 dicembre dell’anno stesso, e a gennaio si pagherà la nuova quota.
Puoi trovare tutte le istruzioni su come richiedere l’annotazione nell’elenco degli specializzati in Psicoterapia a questo link.
Sì, a condizione però che si fornisca un domicilio in Piemonte al quale ricevere la posta. A questo proposito ricordiamo che è importante specificare, all’atto della domanda di iscrizione, quale cognome è apposto su campanello e buca delle lettere, qualora non ci fosse il proprio.
Crediti ECM
Alle professioniste Psicologhe e ai professionisti Psicologi è consigliata la lettura del documento:
L’acquisizione di crediti ECM può avvenire mediante:
FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI (almeno il 40% dell’intero obbligo formativo):
- RES – Formazione residenziale
- FAD – Formazione a Distanza
- FSC – Formazione sul campo Blended – Evento formativo che include formazione residenziale e a distanza
(La soluzione “blended” è un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche e l’utilizzo di più canali di comunicazione (aula e rete, ad esempio), sulla base di una precisa strategia di integrazione di formati didattici).
FORMAZIONE INDIVIDUALE (massimo il 60% dell’intero obbligo formativo)
Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider:
- Pubblicazioni scientifiche
- Tutoraggio
- Crediti esteri
- Sperimentazioni cliniche
I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto.
Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell’attività studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente in riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.
Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:
– 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
– 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore fino a sei mesi e fino a dodici mesi;
– 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.”
All’interno della delibera è presente l’Allegato V del Manuale, con il quale è possibile presentare “istanza di riconoscimento dei crediti ECM per Studi e Ricerche” e la modifica al par. 6 “Attività di Ricerca (FSC)” dei “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”.
Delibera e modulo di presentazione
Autoformazione
*Il Consiglio dell’Ordine con delibera 59/20 del 16 giugno 2020 ha ampliato la modalità di acquisizione dei crediti ECM in Autoformazione riconoscendo al professionista psicologo/psicoterapeuta iscritto all’Ordine del Piemonte l’attribuzione dei crediti in autoformazione attraverso la frequenza di corsi on line (webinar) e convegni inerenti la professione, organizzati dall’O.P.P., non accreditati al sistema ECM (1 ora di impegno nell’attività corrisponde a 1 credito ECM).
Il singolo professionista può inserire direttamente sul sito Co.Ge.A.P.S. i crediti ECM individuali per autoformazione seguendo la procedura: Crediti individuali-Inserisci crediti autoformazione-Formazione individuata dall’Ordine-Partecipazione seminari webinar su tematiche inerenti la professione
Inoltre nella Nella seduta del 24 marzo u.s. la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) e di seguito elencate:
-Partecipazione a seminari e webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;
-Partecipazione a corsi non organizzati da Provider ECM su temtiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;
-Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider);
-Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.);
-Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo;
-Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid;
-Attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM).
Per tali tipologie di autoformazione verrà riconosciuto un credito per ogni ora di impegno dichiarato dal professionista.
Si ricorda che l’autoformazione, rientra nella formazione individuale e che per il triennio 2023-2025 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Quindi se ad esempio l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale è pari a 120, per eventuali riduzioni applicate, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 24 crediti.
Il provider accreditato, trasmette il report dei discenti e dei relativi crediti maturati al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell’evento. Non è pertanto necessario l’invio dell’attestato ECM al Co.Ge.A.P.S. da parte del professionista
L’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine. Gli eventuali crediti maturati prima dell’obbligo non verranno conteggiati.
L’attestato deve essere conservato dal professionista. Sarà il Provider a provvedere alla trasmissione dei crediti acquisiti, al sito del Co.Ge.A.P.S., appena l’edizione sarà chiusa e verrà emesso il certificato.
I tempi di ricezione delle informazioni trasmesse al Co.Ge.A.P.S., non dipendono da OPP.
Si rende noto che le schermate relative alla propria posizione Cogeaps saranno aggiornate non prima di maggio/giugno 2023. Non occorre informarsi anzitempo tramite OPP con una verifica sulla propria posizione crediti ECM, posizione ad oggi di fatto non completa per la maggior parte degli iscritti e iscritte.
Non occorre inviare ad OPP gli attestati in proprio possesso, né caricare sul Cogeaps gli attestati per quei corsi non ancora visualizzati.
Si ricorda che la visualizzazione dei corsi svolti sul portale Cogeaps, avviene anche diversi mesi dopo l’ottenimento dell’attestato ECM e non occorre l’invio dello stesso all’Ordine, se non in casi espressamente richiesti dagli stessi uffici ECM.
L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. (vedi punto 1.1 del Manuale sulla formazione del Professionista sanitario).
Si ricorda che con la definitiva conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto “Milleproroghe”) è stato previsto che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza dello scorso anno (triennio 2020-2022).
E’ stato altresì stabilito che l’attuale triennio 2023-2025 è regolarmente iniziato il 1° gennaio 2023.
Con la definitiva conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto “Milleproroghe”) è stato previsto che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza dello scorso anno (triennio 2020-2022).
A seguito dell’ultima delibera 6/2024 in tema di spostamento crediti, sarà possibile effettuare lo spostamento entro il 31/12/2025.
L’attuale delibera non riporta più l’indicazione di data fine evento al 31/12/2023 ma soltanto di data acquisizione entro il 31/12/2023; pertanto anche coloro che hanno frequentato corsi asincroni la cui edizione si è chiusa o si chiude nel 2024 e che hanno superato il test di valutazione entro il 31.12.23, potranno spostare i crediti al triennio precedente.
Per poter spostare i crediti dal triennio attuale a quello precedente è necessario utilizzare l’apposita funzione presente sul portale CoGeAPS “Spostamento crediti”. Occorre solo attendere l’aggiornamento del portale CoGeAPS
A seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 5bis della Legge n.77 del 17 luglio 2020 “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina”, i crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzo, per tutti i professionisti sanitari, di cui alla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
Ognuno può controllare nel portale Co.Ge.A.P.S. l’applicazione di tale beneficio.
Sì, tutte le Iscritte e tutti gli Iscritti all’Albo, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, sono soggetti all’obbligo ECM.
La sospensione dall’esercizio professionale non integra un’ipotesi di esenzione “non prevista dal manuale”, secondo quanto previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale per la formazione continua del professionista sanitario, mancando dell’essenziale requisito “dell’incompatibilità con l’offerta formativa”.
Invero, il professionista, pur oggetto del provvedimento di sospensione, può continuare regolarmente a fruire dell’offerta formativa.
Si.
Viene riconosciuto 1 credito, ogni 15 ore di attività, nell’anno di riferimento della richiesta. Si ricorda agli interessati che non è indicato un limite annuale nel riconoscimento dei crediti, questi ultimi vengono riconosciuti in relazione alle ore di svolgimento delle attività indicate. Ad es. se si sono svolte 900 ore di tutoraggio, i crediti riconosciuti sono 60.
Naturalmente, non può essere assolto l’obbligo triennale solo con la formazione individuale, ricordiamo infatti che, ai fini della certificazione della formazione, a partire dal triennio scorso è necessario garantire almeno il 40% dell’obbligo triennale come partecipante ad eventi ECM (Res, FAD, FSC). Tutto ciò che si acquisisce partecipando come docente/relatore/tutor in eventi ECM o tramite formazione individuale (tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, autoformazione (limite del 20%) sperimentazioni cliniche e crediti all’estero) viene registrato in toto (il sistema infatti non ‘annulla’ nessun credito) ma tali crediti non contribuiscono alla certificazione se non si garantisce il requisito minimo del 40% come partecipante ad eventi ECM.
Per il rilascio dei suddetti crediti ECM, il tutor dovrà inserire i propri dati sul portale Co.Ge.A.P.S., nella sezione “Crediti individuali” – sottosezione “Inserisci crediti tutoraggio”.
Una volta inseriti i dati, cliccando sul pulsante “invia”, la richiesta di riconoscimento verrà automaticamente inoltrata a Co.Ge.A.P.S. e i relativi crediti andranno a sommarsi agli altri in modo automatico.
Le segnaliamo che occorrerà allegare obbligatoriamente l’attestato conclusivo dell’ attività di tutoraggio, che potrà essere rilasciato da:
– Università, nel caso si tratti dei tirocini post lauream, riferiti ai corsi di laurea (triennale e specialistica) o di specializzazioni universitarie;
– Scuole di Specializzazione (riconosciute dal MIUR), nel caso l’attività di tutor sia rivolta a specializzandi iscritti a dette Scuole;
– Ente ospitante il tirocinio.
L’attestato – su carta intestata dell’Organizzazione che lo rilascia – dovrà indicare il periodo e la durata del tirocinio, specificando il tipo di formazione del tirocinante (Scuola di specializzazione, laurea quinquennale o triennale) e le ore effettuate.
Le ricordiamo che non possono essere attribuiti crediti per l’attività di tutoraggio a coloro che svolgono un incarico istituzionale di insegnamento, anche a titolo gratuito, o per i tirocini non finalizzati all’Esame di Abilitazione alla Professione (Esame di Stato).
Alla luce di questa nuova modalità di richiesta dei crediti per l’attività di tutoraggio, l’Ordine non potrà più rilasciare le attestazioni crediti ECM.
I corsi universitari diversi da quelli indicati alla voce “Esoneri” del Manuale del Professionista Sanitario, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata a sistema la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per i professionisti pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
L’esenzione è stata applicata a partire dallo 01/01/2017, e riduce l’obbligo formativo ECM in maniera proporzionale al periodo interessato, nella misura di 2 crediti ogni 15 giorni di durata dell’esenzione, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato sul portale del Co.Ge.A.P.S. tramite l’apposita funzionalità che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di fine, attribuita di default.
Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il CoGeAPS riconosce in modo automatico l’esenzione, sulla base dell’età anagrafica del professionista presente sul portale.
Nel caso in cui il professionista settantenne o ultrasettantenne svolgesse la professione in modo non saltuario, dovrà tuttavia rinunciare all’esenzione, comunicandolo attraverso il portale CoGeAPS.
Le Psicologhe e gli Psicologi attualmente iscritte/i a Scuole di Specializzazione in Psicoterapia o Corsi di Dottorato di Ricerca sono esonerate/i dall’obbligo di conseguire i Crediti ECM. L’esonero, relativo all’intero periodo del cursus studiorium, deve essere riconosciuto dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), presso il cui portale è necessario registrarsi (http://www.cogeaps.it ).
La misura dell’Esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista.
Si può presentare istanza al termine di ogni anno legale di corso oppure è possibile inserire retroattivamente la domanda per le annualità fino al 2014.
L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale. Eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Nel caso di sovrapposizione delle date di differenti istanze (se ad esempio si frequentano più corsi nello stesso anno, come la Scuola di Specializzazione e un Master), si dovrà dare priorità agli “esoneri”, ove questi siano maggiormente favorevoli al professionista sanitario (ovvero quelli di più lunga durata). Nel caso in cui la Scuola di Specializzazione o il Dottorato, termini a cavallo di due anni, si dovrà effettuare il conteggio dei crediti da maturare, proporzionalmente ai mesi rimanenti.
Per verificare la propria situazione rispetto ai crediti maturati, è necessario consultare la banca dati Co.Ge.A.P.S, se i corsi sono erogati da Provider nazionali, e il Portale per la Formazione in Sanità della Regione Piemonte (https://www.formazionesanitapiemonte.it), se i corsi sono erogati da Provider regionali. E’ possibile inserire autonomamente i certificati mancanti sul sito del Co.Ge.A.P.S, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sì, a partire dal 01/01/2020.
Si veda inoltre la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_psicologi_10_06_2020.pdf
Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali: vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte delle loro Iscritte e dei loro Iscritti ed emanano i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale (…)”
Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. ordinariamente calcola la decorrenza dell’obbligo ECM dall’anno successivo alla data di iscrizione all’Ordine professionale e i crediti eventualmente acquisiti precedentemente alla data di inizio obbligo ECM, non sono utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo, come indicato nella normativa della CNFC.
La legge 3/2018 e le decisioni della Commissione Nazionale, hanno esteso la decorrenza per gli Psicologi che precedentemente non erano in obbligo ECM, a partire dal 01/01/2020.
Per cui il professionista, se lo desidera, può fornire al Co.Ge.A.P.S. una data diversa di decorrenza dell’obbligo ECM che compare in videata, in modo che il sistema informatico calcoli un precedente obbligo formativo; comunque, fornire una data antecedente al 31/12/20219 – data da inserire affinchè l’obbligo decorra dal 1° gennaio 2020– è una facoltà e scelta individuale.
L’indicazione di obbligatorietà alla formazione ECM al 01/01/2020 o a data precedente (quella di prima iscrizione all’Albo), è una scelta non più modificabile, per cui è opportuno compilare il campo solo quando si è sicuri della scelta, consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo formativo. In caso di dubbi, suggeriamo di contattare l’Ordine.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, per favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo delle iscritte e degli iscritti, ha predisposto un dossier formativo di gruppo (DFG) che prevede l’inserimento di tutte/i le/gli iscritte/i all’Albo; ciò consentirà una riduzione dell’obbligo formativo, pari a 30 crediti ECM, per il triennio 2020-2022.
Il soddisfacimento pari almeno al 70% della congruità e coerenza nello sviluppo del dossier da parte del singolo professionista permetterà l’acquisizione di ulteriori 20 crediti ECM per il successivo triennio formativo, per un totale di 50 crediti di bonus, oltre a quelli riconosciuti per la partecipazione agli eventi accreditati.
Il Dossier Formativo di Gruppo CNOP, nell’intento di declinare le tematiche professionali, volte ad implementare conoscenze e competenze del professionista, è stato ideato privilegiando i temi che meglio rispondono al bisogno comune di sapere, suddividendoli nelle tre aree degli obiettivi tecnico-professionali (70%), degli obiettivi di processo (10%) e degli obiettivi di sistema (20%).
La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuata per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.
Il Dossier Formativo di Gruppo CNOP è visibile nella sezione “Dossier Formativi Di Gruppo” del portale del CO.Ge.A.P.S, con l’elenco dettagliato degli obiettivi scelti. Ogni iscritto potrà visualizzare l’andamento della propria posizione relativa al DFG e il raggiungimento minimo del 70% degli obiettivi prefissi.
Il professionista sanitario potrà avere più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale; la partecipazione al DFG del CNOP consentirà in ogni caso di presentare il proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) e di partecipare ad altri DFG.
Nel caso di raggiungimento del 70% degli obiettivi prefissi in più Dossier Formativi, sarà conteggiato un solo bonus di 50 crediti, 30 nel presente triennio, 20 nel prossimo.
Deontologia
L’Ordine è tenuto a procedere d’ufficio a fronte di documentazione che rinvii a presunti illeciti deontologici, qualunque sia la fonte da cui perviene l’informazione. Copia integrale della segnalazione pervenuta viene trasmessa al segnalato, che ha diritto di esaminarla e potrà individuare l’indirizzo del mittente, ove esso sia identificabile.Se sussistono motivi per inviare una segnalazione anonima, occorre che la documentazione venga recapitata per posta, senza alcun indirizzo del mittente, oppure da un account e-mail temporaneo e non rintracciabile. In questo modo, però, colui che effettua la segnalazione non avrà la certezza che quanto ha inviato sia stato ricevuto e non potrà essere messo al corrente della presa in carico dell’esposto e dell’esito del procedimento, come avviene invece quando viene effettuata una segnalazione formale.
Con il crescere del numero dei pazienti che si rivolgono a psicologi e psicoterapeuti privati e alla luce dei recenti cambiamenti apportati al Codice Deontologico degli Psicologi, è sempre più attuale la domanda su quale sia l’esatto confine tra il segreto professionale e l’obbligo di denuncia. Inoltre i colleghi che svolgono la libera professione essendo stati negli anni passati meno esposti a questa situazione e trovandosi spesso a lavorare da soli, sono anche meno preparati all’identificare correttamente questo confine. Tuttavia oggi, più che mai, è fondamentale per lo psicologo/psicoterapeuta avere chiara la normativa riguardante il segreto professionale sia per presentarla al proprio paziente fin dalla firma del consenso informato, sia per sapere come comportarsi se ci si trova di fronte all’obbligo di referto (equivalente all’obbligo di denuncia in ambito pubblico).
Tra le domande che vengono poste al nostro Sportello Informativo sono frequenti quelle che riguardano le situazioni circa una segnalazione alla Procura. In generale i colleghi si trovano ad aver a che fare con l’essere venuti a conoscenza di presunti reati procedibili d’ufficio e di solito capita quando il professionista sono stati riferiti fatti di violenza agita o subita dal paziente che ha in carico. I casi più frequenti che ci sono arrivati hanno riguardato la violenza (fisica e/o psicologica) e l’abuso sessuale perpetuati verso categorie fragili quali le donne o i minori.
In generale, l’obbligo di referto/denuncia scatta solo per i reati procedibili d’ufficio [(quali l’omicidio, consumato o tentato; i reati sessuali in danno di minorenni (artt. 609 bis-609nonies); prostituzione minorile (artt. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.); nel caso delle lesioni personali, dipende dall’entità della lesione; abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.), gli atti persecutori (cd. stalking), solo se commessi a danno di minori o di persone con grave disabilità (art. 612 bis, ult. comma, c.p.); minaccia aggravata (art. 612 c.p.)].
Con riferimento ai casi più frequentemente segnalatici, si evidenzia che la violenza sessuale a danno di persona maggiore di età, salvi i casi in cui ricorrano determinate circostanze aggravanti, è generalmente procedibile solo a querela di parte; mentre la violenza sessuale in danno di minore è sempre procedibile d’ufficio. Dunque nel primo caso, il professionista privatoche assista la persona presunta vittima della violenza non versa in un’ipotesi di obbligo di referto; quanto, invece, al reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi”, lo stesso è sempre procedibile d’ufficio, anche quando coinvolga solo persone maggiori di età.
È sufficiente il concreto sospetto, in capo al professionista, della commissione del reato; dunque il professionista non deve svolgere “indagini” al fine di verificare la fondatezza e/o veridicità di quanto riferitogli.
Vi è però una differenza fondamentale circa l’adempimento di tale obbligo da parte del sanitario privato rispetto al sanitario operante in ambito pubblico. A differenza dell’obbligo di denuncia (che scatta indipendentemente dal fatto che si abbia in carico il presunto autore del reato o la presunta vittima), l’obbligo di referto non sussiste (in capo al professionista sanitario privato) quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365 c.2, c.p.) e, dunque, quando si abbia in carico il presunto autore del reato. In tale ultima ipotesi, però, pur non essendovi un “obbligo” di riferire all’Autorità, il professionista dovrebbe comunque valutare la sussistenza di uno “stato di necessità” ex art. 13 ultimo comma del Codice deontologico che lo abiliti ad operare in deroga al segreto professionale (“Negli altri casi – id est fuori dalle ipotesi di obbligo di denuncia/referto – valutano con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla loro doverosa riservatezza qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona e/o di terzi”).
Il referto (così come la denuncia) può essere presentato ad un ufficio di polizia/carabinieri o direttamente all’Autorità giudiziaria (PM preso il Tribunale) ovvero ad altra Autorità che abbia, a sua volta, l’obbligo di riferire a quella giudiziaria.
Se più persone sono obbligate al referto possono adempiere all’obbligo redigendo e sottoscrivendo un unico documento.
Il referto deve essere presentato entro 48 ore oppure immediatamente, nei casi di pericolo e urgenza.
Conclusivamente se si è in una di queste situazioni c’è la possibilità di consultare il nostro Sportello Informativo e/o l’avvocato che mettiamo gratuitamente a disposizione dei nostri iscritti al fine di chiarire ulteriori dubbi riguardanti la loro situazione specifica che potrà portare a sporgere referto/denuncia all’Autorità giudiziaria.
Privacy
Sì, è necessario rilasciare ad ogni paziente una copia sottoscritta dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
E’ necessario che anche i pazienti presi in carico prima del 25 maggio 2018 prendano visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali aggiornata al nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il consenso al trattamento dei dati personali lecitamente prestato prima del 25 maggio 2018 rimane valido laddove compatibile con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e laddove siano rimaste invariate le finalità del trattamento per le quali era stato prestato.
Sì, è consigliabile che al momento della presa in carico il professionista fornisca all’interessato l’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in un documento distinto dal consenso informato alla prestazione.
No, il consenso non è necessario per le attività di trattamento dei dati anagrafici, di contatto e di pagamento con finalità di esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali (art. 6 lett. b GDPR) o di adempimento di obblighi di legge (art. 6 lett. c GDPR). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per il corretto espletamento dell’incarico.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 9 par. 2 lett. h GDPR il consenso non è necessario per il trattamento di dati relativi allo stato di salute purchè tale trattamento sia finalizzato esclusivamente all’espletamento di attività di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria. L’art. 2-septies d.lgs. 196/03 recentemente introdotto dal d.lgs. 101/18 non prevede che il trattamento di dati relativi allo stato di salute per finalità di assistenza, diagnosi o terapia sanitaria sia necessariamente subordinato all’acquisizione del consenso, tuttavia prevede il rispetto di apposite misure di garanzia stabilite dal Garante con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di consultazione pubblica.
Nel caso in cui i dati relativi allo stato di salute siano raccolti e trattati per finalità diverse dallo svolgimento di attività di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria (es. colloqui o interviste finalizzate alla selezione del personale o alla valutazione del personale, colloquio di career counseling, esami psicoattitudinali, etcc.) sarà necessario acquisire un esplicito consenso al loro trattamento (occorrendo quindi modificare/integrare il modello di informativa reperibile sul sito dell’Ordine).
No, il consenso è sempre necessario in caso di trattamento di dati personali per finalità di marketing (invio di newsletter, mail promozionali, inviti ad eventi, etcc.).
Sì, ai sensi dell’art. 30 par. 5 Regolamento UE 2016/679 l’obbligo di compilazione e tenuta del Registro è da ritenersi in capo a tutti i professionisti esercenti professioni sanitarie in quanto la loro attività professionale prevede il trattamento di dati relativi allo stato di salute (categoria particolare di dati ex art. 9 Regolamento UE 2016/679).
Il registro delle attività trattamento dovrà essere costantemente aggiornato dal professionista sulla base delle proprie specifiche attività di trattamento e dovrà essere conservato ed esibito in caso di eventuali controlli.
No, il registro dei trattamenti non deve essere compilato con specifico riferimento ai singoli pazienti. Non è necessario inserire nel Registro delle attività di trattamento una scheda per ogni singolo paziente, essendo sufficiente indicare nel registro le categorie di attività di trattamento (es. gestione dati clinici , dati per fatturazione, prenotazione visite, etcc.), le categorie di soggetti interessati (pazienti persone fisiche, persone giuridiche, etc..) e compilare tutte le altre voci indicate nel modello reperibile in apposita sezione dedicata del sito web dell’Ordine (https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/servizi/modulistica/privacy/)
Sì, il professionista deve indicare sia nell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sia nel registro delle attività di trattamento un determinato periodo di conservazione o , in alternativa, i criteri utilizzati per stabilire tale periodo. Nel modello di informativa reperibile sul sito dell’Ordine sono stati indicati i seguenti periodi di conservazione: per i dati comuni (dati anagrafici, dati di contatto e dati di pagamento) un periodo di conservazione pari a 10 anni, in ottemperanza agli obblighi di legge sanciti dal codice civile; diversamente i dati “particolari” di cui all’art. 9 Regolamento UE 2016/679 ( es. dati relativi allo stato di salute) potranno essere conservati per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico professionale conferito, per finalità ad esso collegata e comunque per un periodo minimo di 5 anni ex art. 17 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
Sì, è necessario aggiornare anche l’informativa relativa ai dati di navigazione sul proprio sito web. Per tutti i siti web che utilizzano cookie (cookie analitici, cookie di terze parti, cookie di profilazione, cookie tecnici, ecc..) è necessario aggiornare la cookie policy in conformità al Regolamento UE 2016/679. Nel caso in cui il suo sito web utilizzi cookie esclusivamente tecnici è sufficiente la redazione di una cookie policy consultabile in apposita sezione dedicata del sito web, senza necessità di realizzare un banner specifico.
Formazione
L’Ordine degli Psicologi non si occupa di autorizzare l’accesso agli esami di specializzazione, bensì di verificare la presenza dei requisiti necessari all’annotazione all’Albo relativa all’esercizio della pratica psicoterapeutica. Così come é l’Università a dover verificare che lo studente abbia sostenuto gli esami necessari al conseguimento della Laurea e abbia effettuato le ore previste di tirocinio, allo stesso modo sono le Scuole di Specializzazione ad autorizzare l’iscrizione alle sezioni di esami finali, previo controllo del raggiungimento, da parte dell’iscritto, dei requisiti e del monte ore teorico e pratico necessari, stabiliti dal Decreto Ministeriale n.509 dell’11 dicembre 1998.
Per ulteriori informazioni relative alla cronologia degli eventi di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, iscrizione all’Albo degli psicologi, iscrizione alle scuole di specializzazione, discussione finale della tesi/conseguimento del diploma, e successiva annotazione sull’Albo della qualifica di psicoterapeuta, potete consultare il seguente documento:
Non so a quale ente rivolgermi dopo la Laurea per completare la mia formazione, potete consigliarmi?
L’Ordine non può consigliare un corso o un ente di formazione rispetto ad un altro poiché tale compito non rientra nelle funzioni dell’Ente e questo tipo di suggerimento non sarebbe etico, in quanto favorirebbe un istituto formativo rispetto ad un altro. Su questo sito é presente un elenco delle scuole di specializzazione approvate dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), che potete consultare nella sezione “Scuole di Psicoterapia” al fine di acquisire le conoscenze necessarie per fare le vostre scelte. Per approfondimenti e richieste aggiuntive potete contattare direttamente gli istituti di formazione.
Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 509 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, i laureati possono essere iscritti ai corsi di specializzazione prima di aver superato l’Esame di Stato, purché conseguano l’abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell’abilitazione a richiedere l’iscrizione all’Albo professionale. Per ulteriori informazioni relative alla cronologia degli eventi di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, iscrizione all’Albo degli psicologi, iscrizione alle scuole di specializzazione, discussione finale della tesi/conseguimento del diploma, e successiva annotazione sull’Albo della qualifica di psicoterapeuta, potete consultare il seguente documento:
Anche se la discussione della tesi finale avviene prima della scadenza dei 4 anni dall’iscrizione all’Albo, l’annotazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di iscrizione stessa.
Per ulteriori informazioni relative alla cronologia degli eventi di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, iscrizione all’Albo degli psicologi, iscrizione alle scuole di specializzazione, discussione finale della tesi/conseguimento del diploma, e successiva annotazione sull’Albo della qualifica di psicoterapeuta, potete consultare il seguente documento:
Obblighi di legge
Ai sensi dell’art. 15 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n.221/2012 “a decorrere dal 1 gennaio 2014 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.Pertanto dal 1 gennaio 2014 é previsto che i professionisti debbano dotarsi di un dispositivo abilitato al pagamento elettronico (POS). La norma stabilisce che l’obbligo al pagamento elettronico si applica ai pagamenti superiori a Euro 30,00 (decorrenza dal 28/03/2014 per le attività con fatturato superiore a Euro 200.000,00 nell’anno 2013 e dall’01/07/2014 per tutte le altre attività).
Il decreto PNRR2 ha introdotto per la prima volta, a partire dal prossimo 30 giugno 2022, specifiche sanzioni in capo a quei professionisti che non accettano il pagamento da parte dei pazienti mediante cartedi credito o di debito.
Da tale data, quindi, nei casi di mancata accettazione di un pagamento (di qualsiasi importo) effettuato mediante carta di credito o di debito, si applica nei confronti del professionista la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Qui di seguito potete trovare i link alla normativa di riferimento:
- Legge 17/12/2012 n.221
- D.L. 179 del 18/10/2012 (Testo coordinato con la Legge di conversione n.221 del 17/12/2012)
Psicologia giuridica
Non esiste alcuna restrizione “territoriale” per le attività del CTP, quindi è possibile lavorare in qualunque regione.
CTU/PERITI
Normativa disciplinante il patrocinio a spese dello Stato:
Trattasi del DPR n. 115/2002, testo unico in materia di spese di giustizia.
Con riferimento ai giudizi civili tale decreto prevede che:
- – chi è ammesso al patrocinio a spese dello stato può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge (art. 129).
Quanto ai compensi:
- — sono ridotti “della metà” (art. 130);
- — non possono essere liquidate “le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova” (art. 130-bis, in vigore dal 5.12.2023);
- — in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 5 giugno-1 ottobre 2019, n. 217, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte (e all’ausiliario del magistrato), al pari di quelli dovuti al difensore, sono direttamente anticipati dall’erario. La sentenza della Consulta sopra citata ha infatti dichiarato incostituzionale l’art. 131 comma 3 del DPR 115/2002 nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario;
- — sono altresì anticipate dall’erario “le indennità e le spese di viaggio” spettanti a “testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi” (art. 131, comma 4, lett. c).
- — gli onorari e le spese sono liquidati con decreto di pagamento dall’autorità giudiziaria che ha proceduto “al termine di ciascuna fase o grado del processo e comunque all’atto della cessazione dell’incarico”; il decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e alle parti (art. 83).
Quesiti fiscali
L’atto di costituzione può essere redatto nelle forme di atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata registrata. Ai fini dell’iscrizione nei Registri regionale/provinciali, l’atto di cui sopra dovrà essere prodotto in copia conforme dell’originale, ossia autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.
L’obbligo di assolvere all’imposta di bollo sulle fatture emesse subentra nei casi in cui sulle prestazioni fatturate non vi è IVA: detta imposta è infatti alternativa all’IVA.Rientrano in questa fattispecie le prestazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 18 D.P.R. 633/72 (prestazioni di natura “clinica”) o le prestazioni fatturate nell’ambito del Regime di vantaggio ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 convertito dalla Legge 111/2011 (poichè il regime è fuori dal campo di applicazione dell’IVA).L’imposta di bollo, nella misura di euro 2,00, si assolve apponendo fisicamente un marca da bollo di detto importo, ed è dovuta ogni volta in cui il compenso oggetto della fattura supera euro 77,46. La marca da bollo apposta deve essere annullata con la data di emissione della fattura oppure con un timbro. L’obbligo ricade sul professionista che emette la fattura, il quale può anche decidere di addebitarla al cliente/committente.
Non esiste una classificazione delle prestazioni che in base alla Legge IVA sono esenti oppure imponibili, poiché la legge individua soltanto dei criteri guida da applicare al singolo caso.La principale distinzione tra prestazioni riguarda:
- Prestazioni di natura clinica: esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72. Vengono definite prestazioni di natura clinico-sanitaria quelle prestazioni il cui scopo è “tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone” (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
- Prestazioni di natura NON clinica: imponibili IVA (22%), ad esempio consulenze aziendali, ricerche di mercato, attività di formazione, attività peritale (CTU,CTP).
Le prestazioni di natura clinica erogate da psicologi sono detraibili nella Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche) dei pazienti in base alla Circolare N. 20 del 13/5/2011 dell’Agenzia delle Entrate. La normativa fiscale prevede infatti la detraibilità in dichiarazione dei redditi di queste spese, poichè vengono assimilate (anche se non hanno prescrizione medica), alle prestazioni sanitarie. Nella circolare si parla di prestazioni dello psicologo e psicoterapeuta in generale, senza un’individuazione specifica: ovviamente dovrà trattarsi di prestazione che rientra nell’ambito clinico. In altra sede (ai fini IVA) le prestazioni di natura clinica sono state individuate quali prestazioni il cui scopo è quello di tutelare, mantenere e/o ristabilire la salute delle persone (circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
Quesiti legali
Il costo delle prestazioni, e le modalità di pagamento delle stesse, vanno concordate con il cliente/paziente nella fase iniziale di contratto/presa in carico. In caso di fatture insolute, é possibile inviare al destinatario delle prestazioni una raccomandata a/r con indicazione del numero di prestazioni da pagare, l’ammontare totale delle stesse, e le condizioni di pagamento, segnalando che in caso di mancato pagamento la pratica verrà inviata ad un legale.
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte offre un servizio di consulenza legale gratuita per i quesiti professionali di facile risoluzione e a costi agevolati per questioni più complesse che richiedano approfondimenti.
Potete trovare ulteriori informazioni sul servizio nella sezione del sito Consulenze agli Iscritti.
Sito Web e caselle PEC
Per collegarti per la prima volta all’area riservata del sito OPP e accedere a tutti i servizi riservati agli iscritti puoi visionare il video che ti spiega i passaggi necessari.
Nell’area riserva avrai la possibilità di compilare la tua scheda professionale, visionare i webinar presenti nella biblioteca multimediale, inserire annunci in bacheca, visualizzare i bandi disponibili e tutti gli altri documenti riservati agli iscritti.
La PEC è un obbligo per tutti i professionisti iscritti agli Albi. La procedura per attivare la casella di posta certificata è la seguente: dopo essersi collegati al sito del CNOP www.psy.it e aver cliccato su area riservata psicologi bisogna accedere alla sezione registrazione psicologi e indicare i dati richiesti.
Nel caso si avesse bisogno di ulteriori indicazioni e/o chiarimenti è possibile scrivere a info@psy.it oppure telefonare allo 06 44292351. Il costo della PEC è a carico dell’OPP.
Per prima cosa ti devi collegare all’area riservata, se non sai come fare vedi la faq dedicata, quindi nel pannello di controllo puoi cliccare su inserimento annunci.
LA MIGRAZIONE RIGUARDA SOLO LE MAIL CHE HANNO COME DOMINIO PSYPEC.
COLORO CHE HANNO GIA’ EFFETTUATO LA PROCEDURA DI MIGRAZIONE NON DEVONO MANDARE ALCUNA MAIL DI CONFERMA ALLA SEGRETERIA DELL’OPL.
1) da quando è possibile avviare il processo di migrazione?
Dal 04/11/2022 la Società Namirial S.p.A. ha inviato agli indirizzi email PEC di tutti gli iscritti all’Albo la comunicazione per avviare il processo di migrazione.
Nella comunicazione viene richiesto al primo accesso tramite Webmail verrà richiesto il cambio password, sarà inoltre necessario accettare espressamente le condizioni di erogazione del nuovo servizio PEC.
Ai seguenti link è possibile scaricare il manuale con le istruzioni per avviare la copia dei messaggi dall’account di Aruba e la videoguida:
SCARICA QUI IL MANUALE
SCARICA QUI LA VIDEOGUIDA
Vi preghiamo di seguire le istruzioni nei tempi indicati non appena riceverete la comunicazione di Namirial sulla vostra PEC.
Si precisa che il contenuto sincronizzato è quello presente nella Inbox della webmail; gli Archivi, non sono compresi nell’operazione di sincronizzazione. Le e-mail inviate/ricevute successivamente al termine della copia, verranno sincronizzate automaticamente (con cadenza giornaliera) fino al passaggio di gestione del dominio sul nuovo gestore (Namirial) quindi fino al 25/11/2022.
2) ho effettuato tutti i passaggi indicati da Namirial, tuttavia non riesco a inviare comunicazioni dalla nuova Casella di Posta Elettronica Certificata. Come posso risolvere?
Prima del 25 novembre le nuove caselle Namirial non saranno formalmente attive.Quindi è necessario usare la precedente casella mail di Aruba PEC per inviare e ricevere le mail. A partire dal pomeriggio del 25 novembre le nuove caselle saranno usabili.
3) non ho ricevuto alcuna email da parte di Namirial con indicazione delle credenziali, come posso risolvere?
In questo caso sarà possibile recuperare la password, effettuando un reset delle credenziali come indicato al link: Reset Password
Se la procedura non va a buon fine, è necessario contattare il servizio di supporto scrivendo a supportopec@namirial.com
4) come posso accedere alla Webmail di Namirial?
Il link di accesso alla webmail è il seguente https://psypec.webmailpec.it
5) a seguito del passaggio a Namirial S.p.A il mio indirizzo email PEC verrà modificato?
No, l’indirizzo email PEC resterà invariato e verrà mantenuto il dominio @psypec.it
6) Qual è la dimensione delle caselle di posta elettronica certificata attivata con Namirial?
La casella PEC ha una dimensione da 1GB in Inbox.
7) nell’informativa inviata da Namirial si fa riferimento a un’offerta economica? gli iscritti devono sostenere dei costi per il passaggio di migrazione?
Si conferma che gli iscritti non devono sostenere alcun costo per l’attivazione e passaggio a Namirial. La casella email con dominio psypec è offerta gratuitamente dall’Ordine Certificata presso il CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi).
Solo per coloro che avevano attivato in autonomia con ARUBA PEC lo spazio Extra INBOX o lo spazio Extra Archivio, potranno attivarlo con Namirial sottoscrivendo il corrispondente servizio a pagamento.
Tariffe e pubblicità
Le tariffe sono state liberalizzate dalla legge Bersani, quindi non esistono prescrizioni da parte dell’Ordine, se non il rispetto del Codice deontologico.
Non esiste un’indicazione univoca sulla tariffa minima e massima da applicare, si tratta di una libera contrattazione tra le parti (professionista e committente) che deve essere effettuata tenendo conto del tipo di prestazione erogata.
Se si desidera esporre una targa esterna, é necessario fare richiesta presso il Comune in cui si esercita. L’Ordine degli Psicologi del Piemonte non rilascia più Nulla Osta ai Comuni, in quanto la legge Bersani ha liberalizzato la pubblicità in campo libero-professionale. E’ necessario, però, fare riferimento sempre alle norme deontologiche, esponendo informazioni veritiere (ad esempio non indicando sulla targa professionalità o specializzazioni non conseguite o non riconosciute) e che non ledano decoro e dignità professionali.
Quesiti psicologo scolastico
Prima di attuare l’intervento in classe è necessario verificare che ci sia il consenso informato dei genitori degli alunni della classe. Verifica tra i moduli predisposti dall’Istituto che ci sia e che sia stato firmato. Qualora non ci fosse , bisogna predisporlo, parlando con il Dirigente Scolastico. Un colloquio con la bimba potrà darti delle informazioni utili, così il colloquio con i genitori e gli insegnanti. Cerca di individuare il modello educativo adottato dai genitori e le loro aspettative sulla bambina. Potresti organizzare dei lavori di gruppo con i compagni di classe. E’ importante avere dei dati dagli insegnanti sulle relazioni all’interno del gruppo classe, utili per la formazione dei gruppi.
Un ulteriore colloquio con la studentessa( età?) può permetterti di fare delle ipotesi sulle reali intenzioni della ragazza. E’ importante un colloquio con i genitori per attivare un senso di responsabilità e consapevolezza della situazione psicologica della figlia. Sicuramente, se ritieni grave la situazione, è necessario informare il Dirigente ed il coordinatore di classe , chiedendo eventualmente una consulenza al Servizio di Npi del territorio di residenza della studentessa.
E’ importante il colloquio con il bambino e gli insegnanti e individuare i comportamenti che sono oggetto di “rifiuto” da parte dei compagni. La diagnosi di DSA può essere correlata sia con una Plus-dotazione (funzionamento intellettivo disarmonico con IAG alto ed ICC basso) sia con difficoltà di comprensione ed attenzione. Si potrebbero attivare dei lavori di gruppo in classe, dopo aver verificato che ci sia il consenso da parte dei genitori, prima della messa in pratica dell’attività.
Lo psicologo e la Direzione scolastica devono occuparsi in accordo preventivo di utilizzare modulistica per consenso al tipo di trattamento (consulenza psicologica) ed autorizzazione al trattamento dei dati (vedi modulistica di riferiemento nel sito OPP.
La Direzione Scolastica dovrebbe aver chiesto autorizzazione generica per l’accesso al Servizio di Psicologia scolastica, alla quale si può integrare specifico consenso al trattamento sanitario (consulenza) e al trattamento dei dati (se online richiedere via mail). Rispetto al proporre approfondimenti presso ASL è bene confrontarsi con gli insegnanti per fare un invio mirato.
Sul sito di OPP si trova la modulistica per richiedere il consenso ai genitori. Per ogni eventuale segnalazione ai servizi sociosanitari territoriali è importante definire l’obiettivo con il personale scolastico per specificare la richiesta a seconda del bisogno. Nel caso fossero necessari chiarimenti, si possono contattare i Servizi di Zona per confrontarsi.
E’ sempre meglio far firmare un consenso, verificare come la scuola ha formalizzato la richiesta di accesso al Servizio di Psicologia Scolastica.
E’ necessario avere il consenso informato di entrambi i genitori, anche se sono separati e la madre ha l’affido esclusivo (a meno che non abbia un decreto che specificamente autorizzi trattamenti sanitari con il solo consenso della madre), Salvo che il padre abbia perso la responsabilità genitoriale.. La madre potrebbe mandargli una raccomandata/pec e conserverà la ricevuta. In ultima istanza la signora può chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare
Dapprima è necessario verificare come è stata formalizzata l’autorizzazione all’accesso al Servizio di Psicologia Scolastica. E’ presente sul sito OPP il modulo per il consenso informato per i genitori.
La DGR 9 prevede un Bando con requisiti minimi per fare l’attività come Liberi Professionisti. Le ASL attraverso i Servizi di Psicologia gestiranno questo personale aggiuntivo. Si è in attesa di una Determina Dirigenziale applicativi che indicherà i livelli di collaborazione con gli psicologi scolastici con attenzione anche al malessere del personale scolastico e alla formazione, oltre all’integrazione con gli sportelli.
Se la ragazza è minorenne deve avere il consenso informato di entrambi i genitori. Può essere importante confrontarsi con i suoi insegnanti per storicizzare eventualmente la situazione. Nel merito si potrebbe anche chiedere consulenza anonima ai servizi sociosanitari territoriali.
Intanto bisogna refertare con cura quanto comunicato, se si suppone un reato di abuso sessuale si dovrà denunciare, perchè l’Autorità Giudiziaria possa svolgere le proprie indagini secretate. In quanto “incaricata di pubblico servizio” si può segnalare alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale per I Minorenni (la minore da proteggere) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (se il supposto autore di reato è maggiorenne). Il Dirigente Scolastico è il Pubblico Ufficiale da informare per eventualmente concertare azioni di tutela della minore.
Lo spirito dell’Accordo Ministero Istruzione e CNOP è che bisogna distinguere il proprio ruolo da professionista sanitario privato (inclusi i propri pazienti) dall’attività a scuola. Sicuramente non è il caso di far transitare persone conosciute a scuola nel servizio di psicologia scolastica nel proprio studio in tempi così ravvicinati.
Per quanto di nostra conoscenza non è in corso una revisione dell’Accordo CNOP-Ministero. Pur comprendendo lo specifico del suo disagio, riteniamo che la norma a cui fa riferimento sia una tutela di non interferenza per garantire possibili malcostumi dell’abusare di un ruolo pubblico per una funzione privata.
Se entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, anche in presenza di affido esclusivo, è necessario il consenso di entrambi. Può contattare lei stessa l’altro genitore e farsi firmare il consenso per vedere il minore
Il BES è riconosciuto dalla scuola in accordo con la famiglia attivando un PDP. Se un sanitario privato individua una condizione di salute indicata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, 20-7246 Legge Regionale 28/2007, art. 15: modalità di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES), non c’è bisogno della validazione dell’ASL di appartenenza. Lo stesso principio può valere per altre problematiche psichiche, ma se medio gravi è meglio condividerle con i Servizi di NPI.
La posizione è quella di aiutare gli insegnanti ad avere maggiore consapevolezza della situazione dell’allievo e del saperla rappresentare (Allegato 2 della DGR 16/14 può essere uno strumento descrittivo per riflettere sul funzionamento dello scolaro). Inoltre è importante aiutarli a rappresentarsi cosa realisticamente possono fare i servizi sociali e/o i servizi sanitari per quella situazione sia per i minori sia per i loro genitori.
Non abbiamo interviste o questionari convalidati per l’indagine in oggetto. Potrebbe fare un’analisi dei bisogni e strutturare un questionario. Dovrebbe però prima ottenere il consenso da parte dei presidi delle scuole interessate sia per la rilevazione dei bisogni sia per la somministrazione del questionario ai soggetti interessati.
Non è vietato in senso strettissimo ma vi sono severe controindicazioni che potrebbero non favorire il suo ruolo di docente
Può essere fatto ma con una maggiore fatica di discernimento per Lei nel momento in cui venissero fuori “segreti” da gestire in terziarietà.
Lo psicologo che abbia assunto l’incarico di supporto psicologico presso un Istituto scolastico, non potrà, per tutta la durata dell’incarico, prendere in carico privatamente un alunno, un familiare o un docente dell’Istituto scolastico stesso. Anche se la presa in carico è precedente all’assunzione dell’incarico, sarebbe opportuno inviare il ragazzo ad altro psicoterapeuta di fiducia, spiegando le motivazioni dell’interruzione del lavoro psicologico.
Le lezioni riguardanti il ruolo dello psicologo e salute sessuale ed affettiva non richiedono di far firmare un modulo sul consenso informato . E’ la scuola che fa firmare ai genitori degli alunni minorenni il consenso.
Lo psicologo non è tenuto a rivelare nomi e fatti al Dirigente scolastico, come chiaramente indicato nell’art. 4 e nell’art. 11 del nostro Codice deontologico (riservatezza e segreto professionale)
La questione è delicata, ma il corso di formazione può essere proposto evitando successivamente di fare prese in carico a seguito del corso di formazione, nei confronti di famiglie della scuola.
Se invece le circostanze di fatto non fossero urgentissime (ad es. non si pone un pericolo immediato per il minore), il professionista potrà adempiere al suo obbligo, segnalando il fatto (per iscritto) al suo Dirigente scolastico, che, essendo pubblico ufficiale, avrà a sua volta l’obbligo di sporgere formale denuncia alle autorità.
L’obbligo di denuncia può essere ottemperato non solo attraverso presentazione della segnalazione (denuncia, appunto) all’autorità Giudiziaria, ma anche ad “altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire”; dunque, nel contesto scolastico, anche attraverso segnalazione sottoscritta, inviata al dirigente scolastico che, essendo pubblico ufficiale, ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria. Con l’invio della relazione al dirigente scolastico, quindi, la/il professionista (incaricata/o di pubblico servizio) è a posto; tuttavia, qualora venisse a conoscenza che il dirigente non ha fatto la sua parte, sarebbe opportuno attivarsi. |
L’affido esclusivo a uno dei due genitori non fa venir meno la responsabilità genitoriale dell’altro. Per tale ragione, è necessario anche il consenso del genitore non affidatario, se mantiene sul minore la responsabilità genitoriale.