Sospensione per il non assolvimento degli adempimenti vaccinali. Richiesta revisione dell’OPP al Ministero della Salute
Negli ultimi mesi, la disciplina sull’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2, prevista dall’art. 4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni nella L 76/2021, è stata oggetto di interventi interpretativi da parte del Ministero della Salute.
Alla luce dell’incertezza applicativa ingenerata, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha deciso di interpellare il Ministero della Salute affinché valuti la possibilità di una revisione della propria interpretazione del suddetto dettato normativo.
Com’è noto, l’art. 4 del DL n. 44/21 ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della/del professionista sanitaria/o comporta la sospensione – fino all’assolvimento degli adempimenti vaccinali – dal diritto di svolgere prestazioni che implichino contatti interpersonali o comportino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il comma 6 del predetto art. 4 attribuisce all’Azienda Sanitaria Locale di residenza della/del professionista sanitaria/o il compito di accertare la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue per legge la sospensione del professionista inadempiente, a far data dalla notifica dell’atto di accertamento disposto dell’Azienda Sanitaria Locale.
L’attività dell’Ordine, così come stabilito dall’art. 4 comma 7 del DL n. 44/21 e come confermato dalla nota del Ministero della Salute del 17/06/2021 (DGPROF/V prot. 0032479-P), consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione all’interessata/o della sospensione derivante per legge dall’atto di accertamento dell’ASL. L’Ordine quindi è estraneo all’intero procedimento di accertamento che la normativa pone in capo, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.L. 44/2021 all’Azienda Sanitaria Locale.
Si precisa che si tratta di una sospensione cautelare, che scaturisce per legge dall’accertamento effettuato dall’azienda sanitaria locale e, dunque, non di natura disciplinare.
Parimenti, è l’ASL di riferimento, con proprio atto, a revocare la sospensione a seguito della comunicazione, da parte della/del professionista, alla stessa ASL, dell’avvenuta vaccinazione o di trasmissione dell’attestazione di esonero dall’obbligo vaccinale da parte del MMG o di prenotazione della vaccinazione (artt. 5 e 9 del D.L. n.44/2021).
Soltanto l’ASL può revocare la sospensione dalla stessa disposta. Anche in tale caso, l’attività dell’Ordine consiste esclusivamente in un mero onere informativo ovvero la comunicazione all’interessata/o della revoca disposta dall’Azienda Sanitaria.
A seguito dei diversi quesiti da parte di alcune Federazioni professionali in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del DL 44/21, il Ministero della Salute è nuovamente intervenuto con la nota del 22/09/2021 (DGPROF/V prot. 0047627-P), precisando che “dall’atto di accertamento da parte della ASL dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, cui consegue l’annotazione nell’Albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court”, dunque, non limitata alle attività a contatto con le persone.
Stante l’interpretazione più restrittiva del dettato normativo di cui all’art. 4 del DL 44/21 e i conseguenti svariati profili controversi, l’OPP, come indicato in premessa – pur rivestendo, per legge, un mero ruolo di presa d’atto degli accertamenti delle Aziende Sanitarie –, intende interpellare il Ministero della Salute, al fine di poter ottenere un chiarimento definitivamente dirimente sul tenore applicativo della norma e di dare, di conseguenza, una risposta chiara e definitiva alle proprie Iscritte e Iscritti in merito alla corretta interpretazione ed attuazione di detta normativa.
S tiene a precisare, infine, che il CNOP ha richiesto al Garante per la Protezione dei dati personali una risposta in merito alla liceità di rendere visibile o meno nella consultazione pubblica il dato di sospensione del sanitario ai sensi del DL 44/2021, che evidenzia l’inosservanza dell’obbligo vaccinale del sanitario, di conseguenza ci atterremo alle indicazioni che saranno date dal Garante.
IN SINTESI:
L’ORDINE NON SOSPENDE MA PRENDE ATTO DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ASL.
L’ORDINE NON REVOCA LA SOSPENSIONE MA PRENDE ATTO DELLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA DALL’ASL.