NOVITA’ PER LA FORMAZIONE ECM NEL DECRETO MILLEPROROGHE
Nel Decreto legge 29 dicembre 2022 n.198, il cd “Decreto Milleproroghe” all’art.4 “Proroga di termini in materia di salute” è stata inserita una norma in materia di formazione continua, così formulata:
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198. “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd “Decreto Milleproroghe”).
Art. 4. Proroga di termini in materia di salute
- All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023»
Il riferimento, come si vede, è ad una norma del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 approvato con legge 17 luglio 2020, n. 77, che sotto riportiamo
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
Art. 5 – bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina”
- I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
Si tratta, come si può vedere, della norma del cd “bonus ecm” che è stato esteso, su richiesta del CNOP, anche agli psicologi. In base all’attuale Milleproroghe la norma verrebbe quindi così modificata
Nuovo testo in base al decreto Milleproroghe
“1.I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.”
Il presidente CNOP David Lazzari e il referente CNOP per l’ecm Alessandro Trento hanno evidenziato con soddisfazione l’accoglimento nel decreto legge di una esigenza che è stata espressa dal CNOP unitamente alle Federazioni degli altri Ordini sanitari con l’intenzione normativa di consentire un più ampio arco temporale per l’acquisizione dei crediti del triennio 2020-22. Ora il decreto legge va all’esame del Parlamento e il CNOP monitorerà l’iter della normativa per vedere eventuali modificazioni e quali saranno le modalità applicative che avrà la legge approvata, provvedendo a fornire puntuali informazioni agli iscritti.