Comunicazione del reddito professionale conseguito nell’anno 2015 e versamento del saldo dei contributi ENPAP 2015 scadenza prevista per il 03 ottobre 2016
Entro lunedì 3 ottobre 2016 occorre comunicare telematicamente all’Enpap il reddito netto professionale conseguito nell’anno 2015, unitamente ai relativi ricavi, e procedere al versamento di quanto dovuto a titolo di saldo dei contributi previdenziali per l’anno 2015.
Si ricorda che entro il primo marzo 2016 (o nei mesi successivi in caso di opzione per la rateazione) si è già provveduto a versare l’acconto dei contributi previdenziali per l’anno 2015.
Rilevano ai fini del conteggio dei contributi previdenziali Enpap tutti i redditi conseguiti nell’esercizio della professione di psicologo in una delle seguenti forme:
1. Attività svolta con Partita Iva;
2. Partecipazione in Associazione Professionale;
3. Prestazioni occasionali;
4. Collaborazioni coordinate e continuative;
5. Attività di intramoenia.
Sul reddito netto professionale conseguito con una delle modalità sopra indicate sono dovuti i seguenti contributi Enpap:
1. contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto professionale, con un minimo di Euro 780,00;
2. contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati, con un minimo di Euro 60,00.
La comunicazione dei dati reddituali può avvenire esclusivamente online accedendo alla propria area riservata del sito Enpap (www.enpap.it) nella sezione “Posizione contributivaComunicazioni reddituali”.
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale con Partita Iva, i dati da inserire nel format del sito possono essere facilmente reperiti nel modello Unico 2016/redditi 2015. In particolare, al fine di identificare il rigo corretto della dichiarazione in cui trovare il dato richiesto, occorre distinguere il regime fiscale adottato dal professionista:
1. Regime ordinario: il reddito professionale è indicato all’interno quadro RE della dichiarazione nel rigo RE21 – colonna 2, mentre l’ammontare dei ricavi è indicato nel rigo RE2 – colonna2;
2. Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ex regime dei minimi): il reddito professionale è indicato nel quadro LM della dichiarazione nel rigo LM6 – colonna 1, mentre l’ammontare dei corrispettivi è indicato nel rigo LM2 – colonna 2;
3. Regime forfettario: il reddito professionale è indicato nel quadro LM della dichiarazione nel rigo LM22 – colonna 5, mentre l’ammontare dei corrispettivi è indicato nel rigo LM22 – colonna 4;
In fase di comunicazione dei dati reddituali occorre anche specificare l’eventuale presenza di una causa di riduzione del contributo soggettivo minimo dovuto. Le cause di riduzione previste dall’Ente sono le seguenti:
1. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista che svolge anche attività di lavoro dipendente;
2. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista pensionato Enpap;
3. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio;
4. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista che per almeno sei mesi ha avuto inattività professionale dovuta a causa di malattia;
5. Riduzione ad un terzo del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 260,00) per il professionista iscritto all’Enpap da meno di tre anni e con un’età anagrafica inferiore ai 35 anni.
6. Riduzione ad un quinto del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 156,00) per il professionista che ha conseguito nell’anno 2015 un reddito netto professionale inferiore ad Euro 1.560.
Una volta confermati i dati inseriti, il sistema provvederà a conteggiare quanto dovuto a titolo di saldo per l’anno 2015, detraendo automaticamente dai contributi dovuti per l’anno l’importo già versato a titolo di acconto entro il primo marzo 2016.
Si ricorda che una volta che il sistema ha conteggiato l’importo dovuto a titolo di saldo, al fine di completare l’operazione, occorre procedere con l’invio della comunicazione telematica.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti a saldo, è possibile procedere con diverse modalità:
1. F24 – questa modalità di pagamento è particolarmente indicata per coloro i quali hanno a disposizione un credito tributario poichè tale credito può essere compensato con il relativo debito Enpap;
2. Bollettino M.Av. – il bollettino viene generato dal sistema una volta inviata la dichiarazione reddituale;
3. Bonifico bancario – il codice Iban per il bonifico è reperibile sul sito dell’Enpap;
4. Carta di credito Enpap.
Per ogni ulteriore informazione è possibile fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito dell’Enpap www.enpap.it