Comunicazione in materia di pubblicità professionale
L’evoluzione del quadro normativo in materia di pubblicità informativa – iniziata con la L. 248/2006, continuata con la L. 148/2011 fino ad arrivare al D.P.R. 189/2012 – ha sostanzialmente liberalizzato la pubblicità dell’attività professionale, delle specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, della struttura dello studio (nel senso della sua composizione), nonché dei compensi richiesti per le prestazioni.
Gli iscritti possono pertanto procedere alla diffusione dei loro testi pubblicitari, con ogni mezzo, senza essere vincolati all’ottenimento di alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’Ordine.
Le informazioni rese mediante pubblicità devono comunque rispettare i criteri di veridicità e correttezza e non possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né devono violare l’obbligo del segreto professionale. La pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l’ha adottata illecito disciplinare (art. 4 D.P.R. 189/2012; art. 40 C.D.).
Sarà compito dell’Ordine verificare, ex post – mediante controlli d’ufficio o verifica di segnalazioni pervenute al protocollo dell’Ente – la trasparenza e la veridicità del messaggio pubblicitario.