Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
sperando che questa comunicazione Ti trovi bene e che sia così anche per i Tuoi familiari, riteniamo utile condividere alcune informazioni specifiche in merito all’evoluzione delle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-9).
Informazione
Sembra anzitutto importante ricordare a noi stessi l’importanza di fare riferimento solo ed esclusivamente ai canali di informazione ufficiali, sia nazionali (http://www.salute.gov.it/
Professione
Relativamente all’erogazione della pratica professionale psicologica, vorremmo portare alla Tua attenzione il fatto che, dalla precedente comunicazione inviata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte in data 24 febbraio 2020, “Coronavirus: informazioni per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte”, il quadro sanitario complessivo si è purtroppo aggravato. In tale email, infatti, veniva segnalato che “per le attività professionali, sia individuali sia di gruppo, svolte in studio con persone adulte, non vi sono controindicazioni generali, laddove professionisti, utenti e pazienti siano asintomatici e non vi siano fattori epidemiologici di rischio”. L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché la rapida saturazione dei posti di terapia intensiva nei reparti ospedalieri, impongono ora la necessità di adeguare ulteriormente le misure comportamentali nella pratica professionale, a tutela della salute del singolo professionista, dei propri utenti e pazienti e dell’intera collettività.
In area sanitaria, la Regione Piemonte, attraverso la Direttiva del 4 marzo 2020, “Indicazioni in merito alla gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19”, n. prot. 11029, ha dato indicazione di interrompere, a partire dal 6 marzo, le prestazioni in ambito ospedaliero (visite e prestazioni diagnostiche), continuando invece garantire le prestazioni urgenti in classe B e U. Relativamente alle attività del Dipartimento di Salute Mentale (in particolare, CSM) e del Dipartimento delle Dipendenze, si rimandava alle raccomandazioni generali del Ministero della Salute rispetto ai contatti interpersonali: non era indicata la sospensione delle attività, ma piuttosto l’adozione di accorgimenti specifici. Per quanto riguarda i Consultori, la Direttiva dava indicazione di sospendere le attività che prevedono la presenza di più persone nello stesso locale, ma poneva al tempo stesso la pregiudiziale che l’interruzione delle prestazioni non comportasse impatti di rilievo sul corretto percorso materno-infantile.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, contenente “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” (Art. 2), in linea con le indicazioni già contenute nella circolare “Contenimento dell’epidemia da Covid-19” diramata dal Ministero dell’Interno ai Prefetti in data 5 marzo 2020, impone la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro: distanza di sicurezza che è richiesto che ogni titolare di attività commerciale garantisca per i propri utenti, sia all’aperto sia al chiuso (Art. 2, comma f). Nell’attesa di ottenere ulteriori chiarimenti rispetto alle restrizioni sugli spostamenti e il proseguimento delle attività lavorative libero-professionali, confermiamo che, allo stato attuale, non è prevista per la nostra professione sanitaria alcuna sospensione. Anche nella dimensione clinica, sia duale sia di gruppo, è responsabilità del singolo professionista garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto, ovvero il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché le seguenti misure igienico-sanitarie raccomandate per questa emergenza (DPCM dell’8 marzo 2020, Allegato 1):
a) lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione anche nei propri studi professionali privati soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si presta assistenza a persone malate.
Sempre il DPCM dell’8 marzo 2020, contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Treviso, Venezia” (Art. 1), stabilisce anche l’impossibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori sopra citati, nonché all’interno degli stessi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Anche alla luce delle limitazioni logistiche sempre più stringenti, l’utilizzo di consulenze o terapie a distanza, tramite supporto telefonico o digitale, potrebbe quindi diventare presto sempre più rilevante. Ti rinnoviamo quindi l’invito a prendere visione, a titolo informativo, del documento “Digitalizzazione della Professione e dell’intervento psicologico mediato dal web”, elaborato dal CNOP nel 2017 (http://www.psy.it/wp-content/
Formazione
Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha confermato la sospensione, fino al 15 marzo 2020, delle le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 2, comma h): essendo lo Psicologo professione sanitaria, vanno annoverati tra i corsi esclusi dalla sospensione quelli erogati dalle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia. A queste, viene comunque richiesto di garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro (Art. 2, comma h).
Ricordiamo altresì che le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia non sono autorizzate a erogare formazione a distanza (FAD) e che la formazione psicoterapeutica può svolgersi esclusivamente vis à vis (al momento attuale con deroga esclusiva, emanata dal MIUR in data 6 marzo 2020, per le Scuole con sede in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).
Viene anche raccomandato che ogni Ente formativo, successivamente al prossimo ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicuri, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (Art. 2, comma n).
Ogni Ente formativo, incluse le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, è infine tenuto a esporre, negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, tutte le informazioni sulle misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, qui in precedenza richiamate.
Tirocinio
La sospensione della didattica non riguarda le attività dei Tirocinanti delle professioni sanitarie (DPCM del 4 marzo 2020, Art. 1, comma d), inclusi quindi i Tirocinanti in Psicologia e i Tirocinanti in Psicoterapia. La possibilità di continuare lo svolgimento del Tirocinio in Psicologia e in Psicoterapia è ciononostante demandata alla Sede di Tirocinio ospitante, che, previa e motivata giustificazione, ha la facoltà di richiedere la sospensione dall’attività a titolo preventivo e cautelativo. Inoltre, come confermato dal CNOP in data 6 marzo 2020, al fine di garantire lo svolgimento del Tirocinio senza che ciò comporti nocumento alcuno ai Tirocinanti, permane alla valutazione discrezionale dei Direttori dei corsi l’eventuale sospensione facoltativa qualora non ricorressero le condizioni di sicurezza sanitaria minime per le riunioni in presenza previste dalle norme più generali del DPCM.
Agli studenti che stanno svolgendo il Tirocinio post lauream in Psicologia (quindi, non per il Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia), previo accordo con la Struttura ospitante, viene inoltre suggerita l’opportunità di concordare con la Sede ospitante di svolgere almeno parte del Tirocinio presso il domicilio del Tirocinante, in modo da limitarne gli spostamenti esterni all’abitazione, attraverso l’assegnazione di specifici compiti relativi al Tirocinio stesso (tra i quali, per esempio, l’analisi e studio di casi clinici o l’approfondimento individuale di aspetti teorici, clinici e metodologici). Il tempo dedicato allo svolgimenti di tali mansioni potrà essere considerato e valutato ai fini della validazione del Tirocinio stesso.
Privacy
Ti ricordiamo che, nel caso in cui risultassi positivo al nuovo Coronavirus, nel caso di una emergenza sanitaria la tutela della Salute Pubblica è prioritaria rispetto alla privacy dell’individuo. Qualora fossi coinvolto in una indagine epidemiologica, dunque, saresti tenuto a comunicare i nominativi delle persone con cui sei venuto a contatto, pur senza necessità di specificare le motivazioni cliniche del vostro rapporto, le quali rimangono coperte dal segreto professionale. Potresti, a questo proposito, avvisare i Tuoi pazienti e utenti di questa eventualità.
L’Ordine ha confermato alla Regione Piemonte la propria disponibilità alla gestione dell’emergenza, valorizzando le competenze delle Psicologhe e degli Psicologi iscritti al nostro Ente.
Confermandoti la piena disponibilità dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte a chiarire qualsiasi Tuo interrogativo o dubbio e confidando nel Tuo fondamentale contributo alla gestione dell’emergenza, Ti ringraziamo per il tempo dedicato alla lettura di questa comunicazione e, a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente,
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA