Definita l’indennità di 600 Euro per i professionisti iscritti agli Ordini professionali. Le domande dal 1° aprile ma non per tutti.
Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da notevoli sviluppi sul fronte dell’indennità di 600 Euro introdotta dal “Decreto Cura Italia”.
Nella giornata di sabato 28 marzo è stato infatti approvato il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro che riconosce ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private un’indennità di 600 Euro per il solo mese di marzo 2020.
Il Decreto riserva a questa categoria di lavoratori autonomi 200 dei complessivi 300 milioni di Euro stanziati dal “Decreto Cura Italia” per la costituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Secondo le prime stime, le risorse dovrebbero bastare per circa 330 mila professionisti.
A differenza dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti all’Inps, i professionisti delle Casse private hanno accesso alla misura di sostengo nel rispetto di specifiche condizioni di natura reddituale (con la previsione di due fasce di reddito).
Rispetto alle condizioni di natura reddituale, l’indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nell’anno 2018:
-
Un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
-
Un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 Euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria. Per cessazione dell’attività s’intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa s’intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema che verrà predisposto dai singoli Enti previdenziali e dovrà essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato di:
-
Essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
-
Non essere già percettore di una delle altre indennità previste dal “Decreto Cura Italia” (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
-
Di non aver presentato per il medesimo fine un’istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
-
Di aver percepito nell’anno d’imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fissati per l’accesso all’indennità;
-
Di aver chiuso la Partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019 (per coloro che nell’anno 2018 hanno conseguito un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 Euro);
-
Di rientrare tra le attività limitate per l’emergenza coronavirus (per coloro che nell’anno 2018 hanno conseguito un reddito non superiore 35.000 Euro).
Alla domanda, da presentarsi all’ENPAP, dovrà essere inoltre allegata la fotocopia del Documento d’identità in corso di validità e del Codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Se non si rispettano le condizioni di cui sopra o si presenta la domanda oltre il 30 aprile l’istanza sarà considerata inammissibile.
Gli enti di previdenza erogheranno l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate ed accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’ENPAP.