Divieto di fattura elettronica per i dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, anche in presenza di opposizione da parte del paziente
Avevamo analizzato in un precedente focus le problematiche emerse a seguito della posizione assunta dal Garante della privacy in merito all’utilizzo della fattura elettronica per le prestazioni di carattere sanitario.
Nello specifico, il Garante della Privacy, attraverso un provvedimento pubblicato lo scorso 20 dicembre, aveva dichiarato: “A prescindere dall’invio dei dati attraverso il Sistema TS, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non devono essere coinvolti nel processo di fatturazione elettronica”.
Inizialmente, il DL 119/2018 (decreto fiscale 2019) aveva stabilito l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica esclusivamente con riferimento a quelle fatture i cui dati “fossero stati inviati” al Sistema Tessera Sanitaria.
La contrapposizione tra Garante della Privacy ed Agenzia delle Entrate nasceva quindi in relazione alle sole fatture relative a prestazioni sanitarie che, a causa dell’opposizione da parte del paziente all’invio dei dati al Sistema TS, non potevano essere trasmesse al Sistema.
In tal caso, sulla base delle disposizioni contenute nel DL 119/2018, l’Agenzia delle Entrate prevedeva comunque l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica e di invio della stessa attraverso il Sistema di interscambio, contravvenendo quindi al divieto assoluto posto dal Garante della Privacy in relazione alle fatture inerenti a prestazioni sanitarie.
Da un’attenta lettura della legge di bilancio 2019, approvata lo scorso 30 dicembre, si evince come il legislatore abbia voluto superare tale impasse prevedendo, all’art. 1 comma 53, che per l’anno 2019 sia vietata l’emissione di fatture in formato elettronico se i relativi dati “sono da inviare” al Sistema Tessera Sanitaria.
La nuova formulazione della norma prevedendo, da un lato, il divieto (e non più il semplice esonero) all’invio delle fatture e, dall’altro lato, il riferimento alle fatture i cui dati “sono da inviare” e non più “sono inviati” al Sistema Tessera Sanitaria, sembra quindi richiedere che la fattura venga emessa in formato cartaceo tutte le volte in cui i dati della fattura siano inviabili al Sistema TS, indipendentemente dalla circostanza che l’invio sia poi avvenuto o meno.
Quindi, la prestazione sanitaria erogata dal professionista nei confronti del paziente dovrà essere documentata da fattura cartacea anche nel caso in cui il paziente abbia formulato la sua opposizione all’invio dei dati al Sistema TS.
Sono state in tal modo accolte le indicazioni fornite dal Garante della Privacy.
Il professionista, quindi, prima di emettere una fattura, al fine di verificare se la stessa debba essere emessa in formato elettronico o in formato cartaceo, dovrà analizzare con attenzione la natura dell’operazione posta in essere.
Si ricorda, in ultimo, che i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi sono esonerati dall’obbligo di fattura elettronica, indipendentemente dalla natura sanitaria o meno della prestazione. Rimane comunque l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.