ECM e liberi professionisti
Si ribadisce che la posizione del CNOP circa la non obbligatorietà di ECM per i liberi professionisti è sempre quella espressa con delibera del CNOP del 23 aprile 2005: l’obbligo di aggiornamento per tutti gli Psicologi deriva innanzitutto dal Codice Deontologico, Art.5 “Lo Psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera…”, le modalità di come ottemperare sono a responsabilità e libera scelta del professionista. Per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata, l’obbligo deriva anche dagli artt. 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.