Esonero dalla fattura elettronica per chi trasmette i dati al Sistema TS.Semplificazione o ulteriore complicazione?
Abbiamo già analizzato in un precedente focus come, a seguito dei rilievi mossi dal Garante della Privacy al Sistema per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche, fosse allo studio del Governo un emendamento che escludesse tutti gli operatori sanitari dall’obbligo di utilizzo della fattura elettronica.
Questo ed altri correttivi alla disciplina della fatturazione elettronica sono stati definiti dal Senato con l’approvazione del Ddl di conversione del DL 119/2018 (Decreto fiscale 2019), che passa quindi ora all’esame della Camera. L’iter di conversione del Decreto fiscale 2019 in legge dovrà essere ultimato entro il prossimo 22 dicembre 2018.
Sulla base delle ultime modifiche apportate, saranno esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, per il solo periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente ai soli dati trasmessi.
Tale esonero è una replica dell’esclusione già oggi prevista per il c.d. Spesometro (comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), in ossequio al principio in base al quale l’Amministrazione Finanziaria non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso.
Un primo chiarimento fornito dalla nuova bozza di Ddl riguarda la definizione della platea dei professionisti a cui si applica tale esclusione. I soggetti che potranno beneficiare dell’esonero sono stati infatti individuati dall’art. 3 del DLgs 175/2014 (iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private) e dal DM 1° settembre 2016 (tra cui, le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari).
Viene quindi ufficializzato e chiarito che l’esclusione opera in favore anche degli psicologi.
Rimangono tuttavia aperti ancora molteplici dubbi, il principale dei quali, a parere di chi scrive, è legato alla formulazione letterale della norma. Da una prima lettura del nuovo Ddl di conversione, sembrerebbe di capire che l’esclusione dall’obbligo di emissione della fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le prestazioni aventi carattere sanitario, per le quali è previsto l’obbligo di invio dei dati delle relative fatture al Sistema Tessera Sanitaria.
Se così fosse, il professionista che svolge contemporaneamente prestazioni di carattere sanitario (sedute psicoterapeutiche/colloqui psicologici) e prestazioni di carattere non sanitario (docenze, formazioni o consulenze tecniche), sarebbe obbligato a gestire la tradizionale fatturazione cartacea per le prestazioni sanitarie e la nuova fatturazione elettronica per le prestazioni non sanitarie.
Non solo, nel caso in cui il paziente si opponga all’invio dei dati al Sistema TS, il professionista si vedrebbe obbligato all’utilizzo della fattura elettronica anche con riferimento alle prestazioni sanitarie.
Tale soluzione comporterebbe sicuramente diverse problematiche di carattere gestionale, come per esempio una duplice numerazione delle fatture, distinta tra fatture cartacee e fatture elettroniche, ed un diverso modo di conservazione delle stesse (conservazione tradizionale per le fatture cartacee e conservazione sostitutiva per quelle elettroniche).
Un ulteriore problema deriva dal fatto che, se dal lato delle fatture attive si potrà mantenere il cartaceo, per le fatture passive bisognerà comunque adeguarsi al sistema della fattura elettronica al fine di ricevere le fatture elettroniche emesse dai propri fornitori.
Quella che a livello teorico avrebbe dovuto essere una semplificazione, corre quindi il rischio di essere un’ulteriore complicazione. Siamo quindi in attesa di chiarimenti che meglio definiscano l’effettivo ambito di esclusione dall’emissione delle fatture elettroniche da parte degli operatori sanitari.
Si ricorda comunque che i professionisti che adottano il “vecchio regime dei contribuenti minimi” o il “nuovo regime forfettario”, non sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche, ma sono comunque obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.
In vista delle probabili novità che la prossima legge di bilancio 2019 introdurrà in tema di regime forfettario, legate principalmente all’aumento del limite massimo di ricavi ed al venire meno di diverse cause ostative all’adozione del regime agevolato, l’utilizzo di tale regime permetterebbe la totale esclusione dal nuovo obbligo di fatturazione elettronica.