Estensione del meccanismo dello split payment ai professionisti
Lo scorso 11 aprile il Consiglio dei Ministri ha varato la Manovra Correttiva dei conti pubblici, introducendo rilevanti novità di carattere fiscale.
Una delle previsioni sicuramente più importanti contenuta nel decreto legge riguarda l’estensione dello speciale meccanismo Iva denominato “split payment”.
Tale meccanismo prevede che, in deroga all’ordinario sistema di riscossione e liquidazione periodica dell’Iva da parte dei fornitori, l’Iva contenuta in fattura sia versata all’Erario direttamente dal committente (cliente).
In sostanza il committente (cliente), quando riceve la fattura da parte del fornitore, effettua due distinti pagamenti:
1. Il primo al fornitore, per il solo imponibile risultante dalla fattura;
2. Il secondo all’Erario, per l’Iva indicata in fattura.
Questo speciale meccanismo non incide in nessun modo sulla modalità di fatturazione, siccome la fattura viene emessa secondo le regole tradizionali applicando la relativa Iva in fattura. Ciò che cambia è la modalità di versamento dell’Iva esposta in fattura, la quale non è più riscossa dal fornitore e poi da quest’ultimo versata all’Erario, ma è il cliente stesso che provvede direttamente a versarla all’Erario.
Lo split payment, disciplinato dall’art. 17-ter del Testo Unico Iva, è stato inizialmente introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità 2015 e fino ad oggi ha trovato applicazione per tutte le forniture effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza.
Le novità introdotte dalla manovra correttiva riguardano sia l’ampliamento dei soggetti obbligati a trattenere l’Iva sulle fatture dei fornitori ed a versarla direttamente all’Erario, sia l’estensione di tale meccanismo alle fatture emesse dai professionisti, che fino ad oggi risultavano esclusi.
Con riferimento alla prima novità, il decreto prevede che siano tenuti ad applicare il regime dello split payment, oltre ai soggetti già obbligati sulla base della legge di stabilità 2015, anche tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A., le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, le società controllate direttamente dagli Enti pubblici territoriali e le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per quanto riguarda invece l’estensione del meccanismo dello split payment alle fatture emesse dai professionisti, occorre ricordare che la precedente legge di stabilità 2015 aveva escluso l’applicazione di tale meccanismo alle fatture emesse da questa particolare categoria di soggetti, in considerazione del fatto che sulle stesse viene già applicato un prelievo a titolo di ritenuta d’acconto del 20%.
Alla luce quindi della nuova previsione contenuta nella manovra correttiva, su tutte le fatture emesse dai professionisti a partire dal 1° luglio 2017 ad uno dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo dello split payment, verrà trattenuta l’Iva esposta in fattura ed applicata la tradizionale ritenuta d’acconto del 20%.
Semplificando con un esempio numerico, se fino al 30 giugno 2017 un professionista emetteva ad un ente della P.A. una fattura di importo complessivo di 122 Euro (100 Euro di imponibile e 22 Euro di Iva), si vedeva pagare l’importo di 102 Euro (totale fatture al netto della ritenuta d’acconto del 20%). Provvedeva quindi lui in via autonoma a versare la relativa Iva (22 Euro) all’Erario, eventualmente compensandola con l’Iva pagata sulle fatture d’acquisto.
A partire dalle fatture emesse successivamente al 01 luglio 2017, ad uno dei soggetti obbligati ad applicare il regime dello Split payment, a fronte sempre di una fattura di importo complessivo di 122 Euro, il professionista si vedrà pagare l’importo di soli 80 Euro, ossia l’importo complessivo della fattura al netto dell’Iva e della ritenuta d’acconto (122 – 22 – 20 = 80), senza più possibilità di compensare l’Iva pagata sulle fatture d’acquisto.
La norma porterà quindi un considerevole aggravio fiscale a tutti i professionisti che emettono fatture ad uno dei soggetti obbligati ad applicare questo speciale regime Iva, in quanto su un’unica fattura emessa si verrà a duplicare il prelievo (ritenuta d’acconto + Iva).
Il rischio, a seguito del venire meno della possibilità di compensare l’Iva contenuta sulle fatture emesse con l’Iva pagata sulle fatture d’acquisto, è una progressiva crescita del credito Iva in capo ai professionisti, difficilmente utilizzabile in compensazione.
Lo Split Payment si applica esclusivamente alle operazioni soggette a Iva fatturate nei confronti degli Enti Pubblici; continuano quindi ad essere escluse dall’Iva le prestazioni sanitarie.