Fatturazione elettronica alle strutture sanitarie. Un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta all’interpello N. 78 pubblicata nella giornata dello scorso 19 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la prestazione sanitaria resa nei confronti di persone fisiche non deve mai essere documentata con fattura elettronica, né deve transitare dal Sistema di Interscambio, indipendentemente da chi sia il soggetto che eroga detta prestazione.
Ricordiamo che il legislatore, accogliendo le critiche mosse dal Garante della Privacy, aveva inizialmente previsto il divieto di emissione di fattura elettronica in capo ai soggetti “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”, con riferimento alle fatture i cui dati “sono da inviare” al Sistema.
La disposizione non trovava tuttavia applicazione per tutte quelle figure professionali (fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali) che, essendo escluse dagli obblighi relativi al Sistema TS, avrebbero potuto continuare ad emettere fatture in formato elettronico.
In tal senso, non risultava accolto appieno il richiamo del Garante della Privacy che, nel suo provvedimento dello scorso 20 dicembre 2018, aveva sottolineato come il sistema manifestava ampie “criticità” in relazione alle fatture inerenti a prestazioni sanitarie.
Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto sulla materia attraverso il DL 135/2018 prevedendo che il divieto di utilizzo della fattura elettronica è applicabile anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS “con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Nella sostanza, la ratio della norma è quella di non consentire il transito attraverso il Sistema di Interscambio dei dati relativi alle “prestazioni sanitarie” rese alla persona, indipendentemente dal soggetto che eroga tali servizi.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello N. 78 fornisce tuttavia un ulteriore elemento chiarificatore molto importante.
Dal momento che l’interdizione dall’emissioni della fattura elettronica opera con riferimento alla prestazione di natura sanitaria, a nulla rilevando l’ambito soggettivo, il divieto di emissione della fattura elettronica vale anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso da una persona fisica, come ad esempio, nell’ipotesi in cui la prestazione sia resa da un ambulatorio.
Nella risposta viene inoltre chiarito che è diversa la circostanza in cui per l’erogazione della prestazione sanitaria l’ambulatorio si avvalga di soggetti terzi (professionisti) che fatturano all’ambulatorio la prestazione e non direttamente all’utilizzatore finale del servizio. In tale circostanza è consentito l’utilizzo della fattura elettronica da parte del professionista nei confronti dell’ambulatorio, non essendo presente un coinvolgimento diretto con il paziente.
Alla luce di quest’ultimo chiarimento si può quindi affermare che la fattura emessa dallo psicologo ad una struttura sanitaria, e non direttamente al paziente persona fisica, anche a fronte di una prestazione di carattere sanitario, deve essere emessa in formato elettronico.
Rimangono naturalmente esclusi da tale obbligo tutti i professionisti che aderiscono al regime forfettario in quanto, esclusivamente per tale regime agevolato, non vi è l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica, indipendentemente dalla natura della prestazione.
Considerata comunque la delicatezza del tema, sarebbe auspicabile un ulteriore e più approfondito chiarimento ufficiale.