Il nuovo Jobs Act degli autonomi- La deducibilità al 100% dei costi per la formazione dei professionisti
In data 10 maggio 2017 è stata approvata la nuova legge a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, meglio conosciuto dagli addetti ai lavori con il nome di “Jobs Act degli autonomi”.
Il nuovo provvedimento legislativo, che in qualche modo dovrebbe portare a compimento la riforma del lavoro iniziata nell’anno 2014 con l’emanazione della legge delega 183/2014 chiamata “Jobs act”, introduce una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi che esercitano la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione ed apporta alcune modifiche alla disciplina tributaria dei corsi di formazione sostenuti dai professionisti.
Una prima parte della norma introduce alcune tutele volte a porre un freno ai ritardi nei pagamenti delle fatture dei lavoratori autonomi, estendendo anche ai professionisti la disciplina sui pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese.
In particolare, la norma, inizialmente emanata per disciplinare i rapporti tra imprese, verrà estesa anche alle transazioni commerciali tra:
1. Professionisti ed imprese;
2. Professionisti e amministrazioni pubbliche;
3. Professionisti.
In caso di ritardo nei pagamenti, il professionista creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto e tali interessi decorreranno, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
In riferimento al termine di pagamento, se le parti non lo concordano espressamente, questo non può superare i 30 giorni che decorrono:
– dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o della proposta di parcella;
– dalla data di ricevimento della prestazione se è successiva al ricevimento della fattura.
Sono comunque ritenute abusive le clausole che concordano termini per il pagamento delle parcelle superiori a 60 giorni dalla consegna delle fatture ai committenti.
Analogamente, verrà considerato abusivo il rifiuto del committente di formalizzare per iscritto il contratto. L’abusività comporterà la nullità della clausola e il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Una seconda parte della norma prevede che gravidanza, malattia ed infortunio dei lavoratori autonomi, che prestano la loro attività in via continuativa a favore di un singolo committente, non comporta l’estinzione del rapporto se la conseguente astensione dal lavoro non supera il periodo di 150 giorni.
Sul piano fiscale il “Jobs Act degli autonomi” introduce alcune novità in materia di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai professionisti.
In particolare, è stata interamente riformulata la disciplina fiscale di tali spese prevedendone la loro integrale deducibilità entro il limite annuo di Euro 10.000.
In base alla precedente disciplina, vigente fino al 2016, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, erano deducibili nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare. L’Agenzia delle Entrate aveva poi fornito un’interpretazione restrittiva della norma affermando la deducibilità ridotta anche con riferimento alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione obbligatoria da parte degli iscritti ad albi professionali.
La modifica apportata dalla nuova legge appena approvata stabilisce che le spese per l’iscrizione a master ed a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di Euro 10.000. Tra le spese deducibili al 100% vengono anche ricondotti i costi di viaggio e soggiorno sostenuti per la partecipazione ai predetti corsi di formazione.
Si precisa che anche le spese di vitto ed alloggio sostenute in occasione di corsi di formazione e convegni concorrono alla formazione del plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000.
Occorre sottolineare che, nel riformulare i criteri di deducibilità delle spese di formazione dei professionisti, il c.d. “Jobs Act degli autonomi” non ha precisato alcuni aspetti che meritavano un maggior approfondimento normativo.
In particolare non è chiaro se, in caso di studi associati ed associazioni professionali, il limite di Euro 10.000 di costi sostenuti per la formazione debba intendersi riferito ad ogni singolo professionista persona fisica socia dell’associazione professionale, o debba essere riferito direttamente all’Associazione professionale.
Qualora si adottasse la prima tesi, in caso di associazione professionale costituita da tre professionisti, il limite massimo di spese di formazione deducibili in capo all’associazione salirebbe ad Euro 30.000 (3 x 10.000).
Qualora invece si adottasse la seconda tesi, sempre in caso di associazione professionale costituita da tre professionisti, il limite massimo di spese di formazione deducibili in capo all’associazione sarebbe di soli Euro 10.000.
Si è in attesa di un futuro chiarimento in merito.