La detraibilità/deducibilità delle spese per i corsi di specializzazione
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015, meglio conosciuta con il nome di “Legge di stabilità 2016”, la detrazione IRPEF del 19% relativa alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria o di scuole di specializzazione post-universitaria ha subito una significativa variazione.
Fino al 31.12.2014, con riferimento alle Università private ed alle Scuole di specializzazione post-universitaria private, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse ed ai contributi delle Università statali, individuate con i seguenti criteri:
1. Identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università privata con i corsi tenuti presso un’Università statale;
2. Equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università privata, con i corsi, identici o affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove aveva sede l’Università privata, ovvero sita in una città della stessa Regione.
A partire dal 01.01.2015, a seguito della riforma introdotta dalla Legge di stabilità 2016, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
1. Università statali;
2. Università o Scuole private, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con l’introduzione della nuova disciplina si è quindi voluto fornire un riferimento “certo e preciso” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università e Scuole di specializzazione private.
In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, con il D.M. 29.04.2016 N. 288, ha quindi individuato l’importo massimo detraibile, in relazione al periodo d’imposta 2015, delle suddette spese suddividendole:
Per ciascuna area disciplinare di afferenza;
In base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.
Con riferimento all’area “Nord” (che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna), la spesa massima detraibile al 19% dall’IRPEF dovuta è così suddivisa:
1. Spese per corsi Universitari privati di Psicologia: Euro 2.800,00
2. Spese per Scuole di specializzazione private: Euro 3.700,00
Le spese continuano ad essere detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico.
Gli importi sopra evidenziati saranno aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si evidenzia che le spese sostenute per la scuola di specializzazione da parte degli Psicologi titolari di Partita Iva sono deducibili dal reddito professionale come “costi di formazione ed aggiornamento”, nel limite del 50% spesa effettivamente sostenuta.
Entro la fine dell’anno 2016 dovrebbe essere emanato un decreto che rende deducibili tali costi al 100% dal reddito professionale.
La deducibilità dal reddito professionale, in alternativa alla detraibilità del 19% dall’IRPEF, risulta estremamente conveniente per tutti i professionisti titolari di Partita Iva che hanno aderito al “Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” o al vecchio “Regime dei Contribuenti minimi”, per i quali non è possibile usufruire delle tradizionali detrazioni IRPEF, tra cui quelle legate alle spese di istruzione.