Per i contribuenti forfetari spese dettagliate nella dichiarazione dei redditi
I contribuenti che nell’anno 2015 hanno adottato il regime forfetario, nella dichiarazione dei redditi a breve in scadenza, dovranno compilare un nuovo quadro, denominato “quadro RS”, attraverso il quale adempiere a tutta una serie di “obblighi informativi” conseguenti all’esonero dall’applicazione degli studi di settore previsto dalla legge istitutiva del regime agevolato (legge 190/2014). Il nuovo adempimento, non previsto specificatamente dalla legge istitutiva del regime forfetario, emerge dalle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2016 (redditi 2015) e dalla recente circolare 9/E emanata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 4 aprile.
In particolare, tutti gli esercenti attività di lavoro autonomo, dovranno indicare all’interno di questo nuovo quadro le seguenti informazioni:
– L’ammontare dei compensi corrisposti ad altri professionisti senza applicazione della relativa ritenuta d’acconto (esenzione prevista dalla legge istitutiva del regime agevolato). Le informazioni richieste per ciascun professionista pagato sono riferite unicamente al suo codice fiscale ed all’importo a quest’ultimo erogato.
– Il numero complessivo delle giornate retribuite ad eventuali lavoratori dipendenti del professionista in regime forfetario.
L’ammontare delle spese sostenute nell’anno dal professionista forfetario per i servizi telefonici, i consumi di energia elettrica, i carburanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Alla luce di quanto sopra esposto, in controtendenza rispetto all’intento di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti minori, i professionisti in regime forfetario dovranno procedere ad un costante monitoraggio delle spese sostenute ed all’accurata conservazione della relativa documentazione contabile, anche se tali documenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito fiscale.
Considerato che tale adempimento informativo non è stato previsto direttamente dalla legge istitutiva del regime forfetario, al fine di venire incontro ai contribuenti che non hanno provveduto a conservare le relative fatture d’acquisto nell’anno 2015, con la circolare 9/E del 4 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha previsto che i professionisti nel compilare il nuovo prospetto non devono fare riferimento ai costi realmente sostenuti ma unicamente a quelli per i quali gli stessi abbiano ricevuta la relativa documentazione fiscale (fattura o ricevuta fiscale). Al fine del corretto adempimento del nuovo obbligo informativo, i contribuenti che si avvalgono della consulenza di un professionista per la redazione della relativa dichiarazione dei redditi, dovranno consegnare a quest’ultimo, oltre alle fatture emesse, anche tutti i documenti giustificativi dei costi inerenti l’attività professionale sostenuti nell’anno 2015.