Regime dei minimi per l’anno 2016
La legge di stabilità 2016, all’art. 1 commi 111-112-113, disciplina il regime dei minimi in vigore dal 2016. Viene sostanzialmente integrato e parzialmente modificato il regime forfettario già in vigore per il 2015. Il calcolo del reddito è forfettario. Sul 78% dei ricavi professionali si calcola la percentuale del 15% ridotta al 5% per chi inizia l’attività limitatamente ai primi 5 anni.
Requisiti per potere godere del regime dei minimi in vigore dal 2016:
– i ricavi non devono superare € 30.000,
– il valore dei beni strumentali impiegati nell’attività professionale non può essere superiore a € 20.000,
– i redditi di lavoro dipendente o assimilato posseduti dal professionista in aggiunta al reddito forfettario dichiarato non debbono nei singoli anni di riferimento superare € 30.000,00,
– non si possono sostenere spese per lavoro dipendente o assimilato superiore a 5 mila euro,
– l’attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Entro il 31.12.2015 è ancora possibile iniziare l’attività optando per il regime dei minimi con deduzione analitica di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del dl 98/2011 qualora lo si ritenesse più conveniente.