Requisiti per idoneità a iscrizione elenchi CTU e periti e per l’Affiancamento all’Autorità Giudiziaria
Dal 13 marzo 2019 è entrato in vigore il Protocollo siglato da CNF, CNOP e CSM per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali.
Il predetto Accordo individua i requisiti che l’esercente la professione di psicologo deve possedere ai fini dell’iscrizione nei succitati albi:
Elementi di valutazione primari:
a) iscrizione all’Albo;
b) esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) assenza, negli ultimi 3 anni, di sospensione disciplinare
Elementi di valutazione secondari:
a) possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
b) possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
c) eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
d) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
e) eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
f) eventuale possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico
Per la valutazione degli “elementi secondari” confermato il richiamo alle 150 ore minime di formazione teorica e agli almeno 4 lavori svolti in ambito forense (CTU e/o CTP), così come stabilito dall’OPP con deliberazione n. 81/16 del 18 aprile 2016.
I succitati elementi di valutazione primari e secondari concorrono altresì a costituire l’elenco degli Psicologi competenti nell’affiancamento all’Autorità Giudiziaria ai sensi della L. 172/2012