Specifica sulla normativa vigente: annotazione Albo Psicoterapeuti
La normativa in materia di formazione specialistica è spesso di difficile comprensione per i nostri iscritti e le richieste di delucidazioni sull’argomento che pervengono alla nostra Segreteria sono molte. Per questo motivo abbiamo cercato di fornirvi, con questo documento, alcune linee guida utili, che speriamo possano fornire un po’ di chiarezza e qualche idea in più su come muoversi in questo ambito.Ci teniamo ad informarvi che l’Ordine degli Psicologi non si occupa di autorizzare l’accesso agli esami di specializzazione, bensì di verificare la presenza dei requisiti necessari all’annotazione all’Albo relativa all’esercizio della pratica psicoterapeutica.
Così come é l’Università a dover verificare che lo studente abbia sostenuto gli esami necessari al conseguimento della Laurea e abbia effettuato le ore previste di tirocinio, allo stesso modo sono le Scuole di Specializzazione ad autorizzare l’iscrizione alle sezioni di esami finali, previo controllo del raggiungimento, da parte dell’iscritto, dei requisiti e del monte ore teorico e pratico necessari, stabiliti dal Decreto Ministeriale n.509 dell’11 dicembre 1998.
Il documento di specifica qui redatto fornisce, pertanto, solo informazioni su quanto previsto dalla normativa vigente e sui parametri e le tempistiche di iscrizione all’Albo e di successiva richiesta di annotazione, previo conseguimento dell’attestato di specializzazione.
ALLEGATI