Bonus 600 Euro anche ai neo iscritti all’Enpap negli anni 2019 o 2020
Il bonus di 600 Euro relativo al mese di marzo 2020 può essere riconosciuto anche in favore dei professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi dell’anno 2020, non possono vantare un reddito derivante dall’esercizio della professione in riferimento all’anno 2018.
Questo è quanto ha dichiarato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una FAQ pubblicata negli scorsi giorni sul proprio sito internet.
Nel decreto interministeriale approvato lo scorso 28 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le regole di fruizione del bonus e che di fatto ha dato il via alla presentazione delle domande da parte dei professionisti, era previsto che l’indennità fosse riconosciuta:
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione separata (cedolare secca), non superiore a 35.000 Euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione soggetti a tassazione separata (cedolare secca) compreso tra 35.000 Euro e 50.000 Euro, i quali abbiamo cessato o ridotto o sospeso la loro attività professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La formulazione della norma sembrava pertanto escludere dalla percezione del bonus quei professionisti che avessero avviato la professione nel 2019 o nei primi mesi del 2020.
Con la pubblicazione della FAQ degli scorsi giorni, il Ministero del lavoro ha definitivamente chiarito che l’indennità di 600 Euro può essere riconosciuta anche in favore di quei professionisti che, in quanto iscritti all’Ente previdenziale di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno d’imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione.
Permane comunque la condizione di aver percepito, sempre nell’anno 2018, un reddito complessivo non superiore ad Euro 35.000, ovvero compreso tra i 35.000 ed i 50.000 Euro, come indicato dall’art. 1 del decreto del 28 marzo 2020.
Si ricorda che, in relazione al bonus di 600 Euro per il mese di marzo, le domande devono pervenire all’Enpap entro il prossimo 30 aprile.
In data 27 aprile l’Enpap ha tuttavia pubblicato sul proprio sito internet un comunicato attraverso il quale dichiara di aver erogato le prime 25.000 indennità Covid-19 e di essere in attesa che il Ministero del lavoro le comunichi ufficialmente l’ammontare dei fondi a lei spettanti prima di procedere all’erogazione di ulteriori bonus.