Credito d’imposta sulle locazioni degli studi professionali ad utilizzo immediato
A partire dal prossimo 16 giugno 2020 i contribuenti potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dal Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate, mediante la circolare n. 14 dello scorso 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il relativo codice tributo.
Possono beneficare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019 e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre considerare le fatture emesse nei singoli mesi e che hanno partecipato alla liquidazione periodica dell’Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio 2020).
Possono fruire del credito anche i soggetti in regime forfettario.
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari al:
- 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse.
L’utilizzo dell’espressione “immobili ad uso non abitativo”, nel definire il campo oggettivo di applicazione del bonus locazioni, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta fosse legato alla classificazione catastale dell’immobile oggetto di locazione, escludendo quindi dall’agevolazione gli immobili accatastati nella categoria catastale A (ad eccezione degli A/10).
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia scongiurato tale pericolo, affermando che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché l’immobile sia destinato all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Ha inoltre precisato che il credito si applica anche con riferimento agli immobili adibiti “promiscuamente” all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente. In questo caso, però, il credito non spetta sull’intero canone, bensì sul 50% dello stesso.
Nessun chiarimento specifico, invece, è stato fornito in merito alla possibilità di ammettere al credito d’imposta la sublocazione.
L’Agenzia menziona poi espressamente il coworking tra i “contratti di servizi a prestazioni complesse” che attribuiscono il diritto al credito d’imposta nella misura del 30%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal prossimo 16 giugno nel modello F24 con il codice tributo “6920”, può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone oppure potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020.
Leggi tuttoBonus 600 Euro anche ai neo iscritti all’Enpap negli anni 2019 o 2020
Il bonus di 600 Euro relativo al mese di marzo 2020 può essere riconosciuto anche in favore dei professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi dell’anno 2020, non possono vantare un reddito derivante dall’esercizio della professione in riferimento all’anno 2018.
Questo è quanto ha dichiarato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una FAQ pubblicata negli scorsi giorni sul proprio sito internet.
Nel decreto interministeriale approvato lo scorso 28 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le regole di fruizione del bonus e che di fatto ha dato il via alla presentazione delle domande da parte dei professionisti, era previsto che l’indennità fosse riconosciuta:
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione separata (cedolare secca), non superiore a 35.000 Euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione soggetti a tassazione separata (cedolare secca) compreso tra 35.000 Euro e 50.000 Euro, i quali abbiamo cessato o ridotto o sospeso la loro attività professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La formulazione della norma sembrava pertanto escludere dalla percezione del bonus quei professionisti che avessero avviato la professione nel 2019 o nei primi mesi del 2020.
Con la pubblicazione della FAQ degli scorsi giorni, il Ministero del lavoro ha definitivamente chiarito che l’indennità di 600 Euro può essere riconosciuta anche in favore di quei professionisti che, in quanto iscritti all’Ente previdenziale di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno d’imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione.
Permane comunque la condizione di aver percepito, sempre nell’anno 2018, un reddito complessivo non superiore ad Euro 35.000, ovvero compreso tra i 35.000 ed i 50.000 Euro, come indicato dall’art. 1 del decreto del 28 marzo 2020.
Si ricorda che, in relazione al bonus di 600 Euro per il mese di marzo, le domande devono pervenire all’Enpap entro il prossimo 30 aprile.
In data 27 aprile l’Enpap ha tuttavia pubblicato sul proprio sito internet un comunicato attraverso il quale dichiara di aver erogato le prime 25.000 indennità Covid-19 e di essere in attesa che il Ministero del lavoro le comunichi ufficialmente l’ammontare dei fondi a lei spettanti prima di procedere all’erogazione di ulteriori bonus.
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