La voce dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte …
La voce dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte (Italia) contro pregiudizio, razzismo e violenza – qui, là, ovunque!
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP) (Italia) si oppone a qualsiasi forma di pregiudizio, razzismo, violenza nonché disuguaglianza, iniquità, discriminazione ed esclusione sociale, indipendentemente da dove, quando o contro chi venga compiuta.
La Psicologia come scienza e le Psicologhe e gli Psicologi come professionisti hanno il dovere di dare voce alla lotta contro la sofferenza umana, in particolare quando causata da comportamenti distorti, razzismo e violenza istituzionalizzata.
A livello nazionale e internazionale, il nostro ruolo è di unirci nel comune riconoscimento del valore della scienza, della sensibilità umana e dei diritti umani.
In Psicologia impariamo, fin dalla prima lezione all’Università, che le differenze individuali sono importanti per dare un senso alla vita sociale. Le differenze individuali devono essere custodite e tutelate nella salute mentale, nel lavoro clinico, nella valutazione forense, nel trattamento, nella riabilitazione, nell’educazione, nelle comunità, nella ricerca. Senza differenze, l’individuo e la società perderebbe il proprio potenziale.
In questo particolare momento storico, riteniamo importante pensare e agire con ludicità, ma sollecitudine, affinché ognuno di noi possa dare un contributo significativo all’affrontare questo problema controverso e critico e per smuovere un cambiamento nel mondo.
L’OPP, insieme a molte altre istituzioni, organizzazioni e associazioni, non può rimanere in silenzio di fronte a pregiudizi, razzismo e qualsivoglia forma di violenza. Per questo motivo, l’OPP è impegnato in azioni che, oltre ogni confine geografico, pongano attenzione verso tali problemi, siano sostenibili e abbiano effetti a lungo termine.
Nove sono le aree entro cui l’OPP si muove per garantire che i principi etici e i diritti umani siano fonte d’ispirazione per l’operato delle Istituzioni e dei suoi Membri:
- Promuovere una revisione delle nostre teorie implicite o esplicite, dei pregiudizi e degli stereotipi.
- Rinforzare il rispetto dei principi e dei diritti umani fondamentali.
- Ispirare la solidarietà umana.
- Sviluppare politiche che garantiscano pari opportunità a tutti gli individui e i gruppi.
- Incoraggiare l’inclusione sociale.
- Assumersi la responsabilità di intervenire contro l’ingiustizia.
- Agire prontamente contro l’immobilismo.
- Favorire il pensiero critico e sostenere la ricerca scientifica.
- Incentivare la coesione nazionale e la collaborazione internazionale.
Nove minuti* di violenza hanno strappato a George Floyd la dignità e la vita; in ognuno di quei minuti, ciascuno dei punti sopra elencati è stato offeso. Minuti di violenza che ricordano agli italiani quello che, nel 2009, è successo a Stefano Cucchi mentre era in custodia cautelare.
Non vi è dubbio che la Psicologia, le Psicologhe e gli Psicologi possano contribuire ad affrontare i problemi del razzismo e della violenza, dell’iniquità, della disuguaglianza e dell’esclusione sociale. Cambiamenti che devono essere informati dalla ricerca, ispirati all’etica ed esercitati nella propria prassi quotidiana. Tra gli intenti, vi dovrebbe essere quello di ridurre le barriere tra le persone e le istituzioni, tra la cittadinanza e le Forze dell’ordine, tra la comunità e la giustizia penale.
Nessuno degli sforzi di integrazione incoraggiati e promossi fino a questo momento dovrebbe essere inficiato né giudicato dagli incidenti che hanno visto coinvolti Forze dell’ordine e cittadini: incidenti che, nel mondo, hanno offeso sia i principi fondamentali del rispetto umano sia i valori delle stesse Forze dell’ordine, a cui l’OPP continua a esprimere fiducia.
*Otto minuti e 46 secondi
The voice of the Order of Psychologists of Piedmont (Italy) against prejudice, racism and violence – here, there, everywhere!
The Order of Psychologists of Piedmont (Italy) (OPP) stands against any form of prejudice, racism, violence, and also inequality, iniquity, discrimination, and social exclusion, independently of where, when or against whom any of these are performed.
Psychology, as a science, and psychologists, as professionals, have a duty to unmute the fight against human suffering especially that which is caused by biased behaviour, racism, and institutionalised violence.
Hence, it becomes essential to think and act with sensitive urgency so that each of us can make a significant contribution to addressing this controversial and critical issue, in order to move the world forwards.
Nationally and internationally our role is to come together in the recognition of the values of human sensibility, human rights and science.
In Psychology, we learn, ever since our first university class, that individual differences are important to give sense to social life. Individual differences must be treasured in clinical work, in mental health, in forensic assessment, in treatment, in rehabilitation, in education, in social communities, and in research. Without differences society would lose its potential.
OPP, along with many other institutions, associations and societies around the world, cannot stay silent in front of prejudice, racism, and any form of violence.
There are 9 areas on which OPP works to ensure that ethics inspires the work of the Institution and its Members:
- Fostering a revision of our implicit or explicit biases, prejudices, and stereotypes.
- Strengthening respect of fundamental human rights and principles.
- Inspiring human solidarity.
- Developing policies that guarantee equal opportunities for all individuals and groups.
- Encouraging social inclusion.
- Taking responsibility for intervening against injustice.
- Acting promptly to discourage inaction.
- Promoting critical thinking and sustaining scientific research.
- Encouraging national and international cohesion.
Nine minutes* of violence stripped Mr. George Floyd of his dignity and his life; in each of those minutes each of the nine points listed above were tarnished. Minutes of violence that remind Italian people of what happened in 2009 to Stefano Cucchi beaten to death while on remand.
There is no doubt that psychology and psychologists can help address the problems of racism and violence, iniquity, inequality and social exclusion, in order to be part of a universal aim that contributes to systematic changes in policing. Systematic changes ought to be informed by the use of research to guide practice and evaluate practitioners, and ought to be inspired by ethics. The intent is to remove any barriers between people and institutions, between the Police Force and citizens, and between the community and law enforcement agencies.
None of the integration efforts encouraged and promoted so far should be undermined by the incidents involving law enforcement agencies, Police Force and citizens. These are incidents that, worldwide, have offended both the fundamental principles of human respect and the values of law enforcement agencies themselves, in which the OPP continues to express confidence.
* 8 minutes and 46 seconds
The ultimate measure of a person is not where one stands in moments of comfort and convenience, but where one stands in times of challenge and controversy – Martin Luther King, Jr.
Credito d’imposta sulle locazioni degli studi professionali ad utilizzo immediato
A partire dal prossimo 16 giugno 2020 i contribuenti potranno utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dal Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate, mediante la circolare n. 14 dello scorso 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, istituendo anche il relativo codice tributo.
Possono beneficare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019 e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre considerare le fatture emesse nei singoli mesi e che hanno partecipato alla liquidazione periodica dell’Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio 2020).
Possono fruire del credito anche i soggetti in regime forfettario.
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari al:
-
60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
-
30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse.
L’utilizzo dell’espressione “immobili ad uso non abitativo”, nel definire il campo oggettivo di applicazione del bonus locazioni, aveva fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta fosse legato alla classificazione catastale dell’immobile oggetto di locazione, escludendo quindi dall’agevolazione gli immobili accatastati nella categoria catastale A (ad eccezione degli A/10).
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia scongiurato tale pericolo, affermando che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché l’immobile sia destinato all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Ha inoltre precisato che il credito si applica anche con riferimento agli immobili adibiti “promiscuamente” all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente. In questo caso, però, il credito non spetta sull’intero canone, bensì sul 50% dello stesso.
Nessun chiarimento specifico, invece, è stato fornito in merito alla possibilità di ammettere al credito d’imposta la sublocazione.
L’Agenzia menziona poi espressamente il coworking tra i “contratti di servizi a prestazioni complesse” che attribuiscono il diritto al credito d’imposta nella misura del 30%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal prossimo 16 giugno nel modello F24 con il codice tributo “6920”, può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone oppure potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020.
Leggi tuttoParere della Commissione Tecnico Consultiva per le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Parere della Commissione Tecnico Consultiva per le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia sulle attività di tirocinio sospese a causa della pandemia Covid-19
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Leggi tuttoFocus – Il Decreto Rilancio
IL DECRETO BILANCIO
Le principali novità a sostegno delle famiglie e dei lavoratori
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Leggi tuttoCoronavirus: Aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
riteniamo utile condividere con Te alcune indicazioni pratiche per la professione alla luce delle nuove “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, che, con il DPCM del 26 aprile 2020, si applicheranno dal 4 maggio e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020, e del Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 2 maggio 2020, n. 50, contenente “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Dal prossimo 4 maggio, in particolare, il Governo consente una parziale riapertura di molte attività lavorative. L’Unità di Crisi invita inoltre le Aziende Sanitarie a predisporre l’elaborazione e l’attuazione di un piano per il progressivo ritorno all’operatività pre-COVID sia per l’area ospedaliera sia per l’area territoriale.
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte desidera offrire indicazioni alle Colleghe e i Colleghi che intendono riprendere gradualmente la propria attività in studio, ferme restando la validità e l’utilità dell’attività da remoto (telefonica o telematica) che, su valutazione del singolo professionista, potrà essere protratta nel tempo.
Nel DPCM è ribadita l’autorizzazione agli spostamenti su territorio regionale per motivazioni sanitarie, tra le quali rientrano anche le attività psicologiche svolte sia presso strutture pubbliche sia presso studi privati. Questo era già indicato dal Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, che recita: “Sono esclusi dalla […] chiusura [degli studi professionali] tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia”.
Per gli spostamenti per motivi di lavoro non è più indispensabile l’autocertificazione. Per le Colleghe e i Colleghi che si recano presso il proprio luogo di lavoro sarà sufficiente portare con sé il tesserino di iscrizione all’Ordine, mentre per i loro pazienti, clienti, utenti e fornitori permane l’obbligo della compilazione del modello di autodichiarazione degli spostamenti. Il modello è scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/); l’autodichiarazione degli spostamenti potrà essere fatta anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle Forze di Polizia.
Anche in ambito psicologico, il professionista ha la responsabilità della tutela delle persone che operano o accedono al proprio studio. Il sopra citato DPCM precisa che “il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e [che] i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute” (art. 3, comma 1, lettera a). La raccomandazione della sanificazione dei luoghi di lavoro (art. 1, comma 1, lettera ii, punto d) riguarda indubbiamente anche gli studi professionali psicologici. È inoltre “raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitarie” di cui all’Allegato 4 (art. 3, comma 1, lettera g), che, per Tua comodità, viene qui di seguito proposto.
1) Lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione in tutti i locali pubblici [inclusi gli studi professionali] soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3) Evitare abbracci e strette di mano.
4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
5) Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
6) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11) È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
Tutto quanto sopra richiamato, e fermo restando che quanto suggerito ha valore fino all’uscita di nuovo DPCM o di un nuovo Decreto del Presidente della Giunta del Piemonte che potrebbero modificare limitazioni e prescrizioni, riteniamo che le Colleghe e i Colleghi dovrebbero considerare le indicazioni sotto riportate, per quanto attiene la gestione dei propri luoghi di lavoro, al fine tutelare la propria salute e quella dei propri pazienti, clienti o utenti e ridurre il rischio di contenziosi legali.
a. Garantire la corretta e periodica sanificazione dello studio, con particolare attenzione alle superfici maggiormente soggette a contatto, utilizzando sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro. Arieggiare inoltre regolarmente lo studio possibilmente dopo ogni colloquio con paziente, cliente o utente. Al fine di evitare o, quantomeno, limitare il ricircolo dell’aria, in ambienti dotati di sistema di condizionamento per riscaldamento/rinfrescamento si suggerisce di tenere l’impianto disattivato o, in caso di impossibilità, di provvedere a una sua regolare pulizia e manutenzione, seguendo le indicazioni del produttore. Ricordiamo che, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio, il Decreto Legge “Cura Italia” ha previsto che “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione [sia] riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di € per l’anno 2020” (Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, Art. 64).
b. Dotarsi di dispositivi di protezione individuale (DPI), ovvero mascherine e lenzuoli di carta monouso per sedie, poltrone e lettini, per se stessi e mettendoli a disposizione dei pazienti, clienti, utenti e/o fornitori. Relativamente all’“obbligo […] di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico”, il recente DPCM specifica che “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti” (art. 3, comma 2).
c. Prevedere la presenza, all’ingresso del proprio luogo di lavoro, di gel igienizzanti idroalcolici, a disposizione propria e dei pazienti, clienti o utenti, che saranno invitati a farne uso al momento dell’accesso e dell’uscita dallo studio, e in particolare prima e dopo la manipolazione di test, giochi e altri oggetti finalizzati al trattamento. La strumentazione testistica e clinica andrà inoltre sanificata dopo ogni utilizzo. Per il lavaggio delle mani si suggerisce l’uso di saponi in caso di utilizzo con acqua oppure, in assenza di acqua o per praticità, di igienizzanti per le mani (hand sanitizer) a base alcolica.
d. Mettere a disposizione di pazienti, clienti, utenti che accedono allo studio confezioni di fazzoletti di carta “a strappo”, i quali, per essere presi, non richiedono di maneggiare la confezione; per i servizi igienici, prevedere l’utilizzo di copri-water monouso in carta. In caso di utilizzo di fazzoletti di carta venuti a contatto con secrezioni respiratorie o lacrime, occorre prestare cura al loro smaltimento in appositi contenitori e all’immediato lavaggio delle mani dopo tosse, starnuti o contatto con lacrime o con i fazzoletti utilizzati.
e. Assicurare la distanza di almeno uno o, preferibilmente, due metri dai propri pazienti, clienti o utenti, in considerazione anche della grandezza dello studio.
f. Evitare la presenza di più di un paziente, cliente, utente in sala d’attesa, a meno che si tratti di componenti di un medesimo nucleo familiare/affettivo che si assiste congiuntamente. Si suggerisce pertanto di organizzare gli appuntamenti in modo tale che, tra un incontro e l’altro, intercorra un tempo sufficiente per le operazioni sanificazione dell’ambiente e di ricambio dell’aria. Questo è raccomandato naturalmente sia per studi a gestione individuale sia per studi di professionisti associati.
g. Privilegiare forme di pagamento con intermediazione digitale (carta di credito, carta di debito, bancomat, bonifico bancario o dispositivo elettronico), al fine di ridurre le occasioni di contatto con superfici potenzialmente infette (oltre che, naturalmente, per beneficiare da parte dei pazienti, clienti o utenti della detrazione IRPEF del 19% vincolata all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese sanitarie, come previsto dalla Legge di Bilancio 2020).
h. Verificare che pazienti, clienti, utenti siano a conoscenza dell’importanza di non recarsi presso lo studio nel caso in cui risultino affetti da sintomi influenzali o para-influenzali e/o nel caso in cui fossero entrati in contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19. Naturalmente, tale accorgimento è da applicarsi anche nel caso in cui sia Tu a presentare tali sintomi oppure se Tu stesso fossi entrato in contatto con un soggetto positivo al COVID-19. In tali condizioni, naturalmente, la prestazione psicologica non potrebbe essere erogata e, in caso di contatto diretto, dovrebbero essere attivate le misure sanitarie emergenziali previste. Occorre anche comunicare ai Tuoi pazienti, clienti o utenti di avvisarTi nel caso in cui risultassero positivi al COVID-19 nell’arco dei 15 giorni successivi a un incontro presso lo studio.
i. Esporre all’ingresso dello studio informazioni chiare per l’accesso e il comportamento negli ambienti.
j. In riferimento alle attività psicologiche rivolte ai bambini e agli adolescenti, pur non esistendo il divieto di effettuare attività di sostegno psicologico e attività clinica in presenza, il suggerimento è privilegiare modalità di intervento da remoto, relazionandosi con l’individuo minorenne attraverso modalità interattive online come le videochiamate. In casi particolarmente complessi è possibile organizzare l’incontro con il minore in presenza, nel rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza, adottando le norme sanitarie di prevenzione igienico-sanitarie, il mantenimento del distanziamento fisico tra persone, l’igienizzazione delle superfici e la sanificazione degli ambienti di incontro, al fine di rendere lo studio un ambiente sicuro. Il professionista valuterà responsabilmente i casi in cui la complessità o gravità della situazione richiederà un incontro in presenza e predisporrà le modalità con cui organizzare tempo e spazio di attesa del genitore che accompagnerà l’individuo minorenne.
k. Per quanto concerne le attività professionali inerenti l’ambito giuridico-forense, la necessità di individuazione di nuove modalità operative in relazione all’emergenza COVID-19 ha tenuto conto della possibilità, quando praticabile, che tali attività possano svolgersi in remoto, utilizzando gli strumenti tecnologici di comunicazione e di interazione a distanza, in linea con le indicazioni offerte dagli Organi competenti, dalle Leggi e da altre specifiche disposizioni locali. Nel corso delle operazioni peritali e consulenziali, il professionista deve operare seguendo le indicazioni ricevute dal Tribunale, concordando modalità di conduzione delle attività, ove possibile, da remoto, nel rispetto del contesto normativo di riferimento e assicurando la tutela e la protezione dei dati sensibili. Là dove l’attività in remoto non fosse praticabile, come potrebbe essere per esempio nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio sull’affidamento dei figli, sarà cura del professionista richiedere eventuali sospensioni o posticipi, almeno che non sia stabilito dal Giudice un termine perentorio. Nel caso di specie, gli unici incontri che potrebbero essere svolti da remoto sono quelli tra Consulenti. Per informazioni in merito al contesto giuridico-forense, si rimanda al documento CNOP: “Attività psicologica in campo giuridico”:
https://www.psy.it/attivita-psicologica-in-campo-giuridico.html
L’Ordine mette a disposizione, per chi fosse interessato, una serie di modelli preimpostati e adattabili, e in particolare un modulo con il quale il paziente, cliente o utente autocertifica:
a) di non avere sintomi riconducibili al COVID-19;
b) di non essere in periodo di quarantena.
Il modulo è il primo reperibile a questo link:
https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/servizi/modulistica_covid-19
A questo proposito, sperando di farTi cosa gradita e utile, Ti informiamo che è in corso di allestimento, nel sito web istituzionale, una specifica sezione denominata “COVID-19 Utilities per la Psicologia: teoria, ricerca e pratica”, nella quale potrai trovare a breve il seguenti tipi di documenti:
1. Tutte le Newsletter dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, ordinate per data e contenenti le principali indicazioni dell’Ordine regionale sul tema.
2. Una selezione delle principali Linee-guida, nazionali e internazionali, per il lavoro psicologico in tempo di pandemia.
3. Una selezione di articoli scientifici, nazionali e internazionali, per lo più in modalità open access, di ricerca e applicazione del lavoro psicologico nell’ambito del trattamento delle Sindromi Respiratorie Acute Gravi e, in particolare, del COVID-19.
4. Webinar e risorse audio e video, con finalità formativa e informativa, sul lavoro psicologico in tempo di pandemia.
5. Modulistica utile alla pratica psicologica in relazione alle limitazioni ed esigenze connesse all’attuale emergenza sanitaria.
6. Iniziative di ricerca psicologica in relazione all’emergenza COVID-19.
Invitiamo le Colleghe e i Colleghi a contribuire ad ampliare la sezione, suggerendo contributi, iniziative e materiali non ancora inseriti.
A questo proposito, siamo lieti di informarTi di una nuova collaborazione del Tuo Ordine regionale con la American Psychological Association (APA), che ha accolto la proposta di condividere regolarmente nella nostra pagina “COVID-19 Utilities per la Psicologia” le proprie risorse video sul tema del lavoro psicologico al tempo dell’emergenza COVID-19. Si lavorerà per avviare, nel prossimo periodo, iniziative congiunte con l’APA, prestigioso Ente scientifico e professionale statunitense, delle quali sarà nostra cura dare tempestiva informazione.
Ti rendiamo noto, ancora, che in data 22 aprile il Consiglio dell’Ordine regionale ha deliberato l’istituzione della Consulta dei Giovani Psicologi, composta da Colleghe e Colleghi under 35. Rimandiamo a un momento successivo un’informazione più dettagliata dedicata alla costituzione, alle modalità di adesione e ai tempi di avvio dell’attività della Consulta.
Relativamente alla Newsletter inviata in data 14 aprile, “Erogazione Crediti ECM”, specifichiamo che non è più in vigore la soglia massima di 75 crediti conseguibile annualmente. Ci scusiamo per il refuso. Ogni Collega potrebbe quindi conseguire anche in un unico anno i 150 crediti previsti per il triennio. In ogni caso, Ti anticipiamo che sarà quasi certamente rivisto dalla Commissione nazionale ECM il sistema dei crediti ECM per l’anno in corso, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria.
RingraziandoTi per l‘attenzione e restando come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, indicazione o esigenza, cogliamo l’occasione per inviarTi, a nome di tutto il Consiglio regionale, i saluti più cordiali.
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA
Bonus 600 Euro anche ai neo iscritti all’Enpap negli anni 2019 o 2020
Il bonus di 600 Euro relativo al mese di marzo 2020 può essere riconosciuto anche in favore dei professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi dell’anno 2020, non possono vantare un reddito derivante dall’esercizio della professione in riferimento all’anno 2018.
Questo è quanto ha dichiarato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una FAQ pubblicata negli scorsi giorni sul proprio sito internet.
Nel decreto interministeriale approvato lo scorso 28 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le regole di fruizione del bonus e che di fatto ha dato il via alla presentazione delle domande da parte dei professionisti, era previsto che l’indennità fosse riconosciuta:
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione separata (cedolare secca), non superiore a 35.000 Euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione soggetti a tassazione separata (cedolare secca) compreso tra 35.000 Euro e 50.000 Euro, i quali abbiamo cessato o ridotto o sospeso la loro attività professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La formulazione della norma sembrava pertanto escludere dalla percezione del bonus quei professionisti che avessero avviato la professione nel 2019 o nei primi mesi del 2020.
Con la pubblicazione della FAQ degli scorsi giorni, il Ministero del lavoro ha definitivamente chiarito che l’indennità di 600 Euro può essere riconosciuta anche in favore di quei professionisti che, in quanto iscritti all’Ente previdenziale di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno d’imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione.
Permane comunque la condizione di aver percepito, sempre nell’anno 2018, un reddito complessivo non superiore ad Euro 35.000, ovvero compreso tra i 35.000 ed i 50.000 Euro, come indicato dall’art. 1 del decreto del 28 marzo 2020.
Si ricorda che, in relazione al bonus di 600 Euro per il mese di marzo, le domande devono pervenire all’Enpap entro il prossimo 30 aprile.
In data 27 aprile l’Enpap ha tuttavia pubblicato sul proprio sito internet un comunicato attraverso il quale dichiara di aver erogato le prime 25.000 indennità Covid-19 e di essere in attesa che il Ministero del lavoro le comunichi ufficialmente l’ammontare dei fondi a lei spettanti prima di procedere all’erogazione di ulteriori bonus.
Leggi tuttoL’Ordine degli Psicologi del Piemonte ottiene il mandato formale dall’Unità di Crisi per l’emergenza sanitaria
Gentile Collega,
nella giornata di venerdì 17 aprile u.s., in relazione all’emergenza COVID-19, è stato formalizzato il Coordinamento Regionale dell’Area Psicologia a supporto dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, a firma del Commissario Straordinario per l’Emergenza, Dr. Vincenzo Coccolo. Il fine del Coordinamento è definire e monitorare i modelli organizzativi e le azioni da sviluppare nello specifico ambito. Il Presidente dell’Ordine Regionale degli Psicologi, Dr. Giancarlo Marenco, è stato nominato come Referente del coordinamento, insieme al Funzionario dell’Assessorato alla Sanità, Dr. Gaetano Manna. La nostra categoria entra ufficialmente e a pieno titolo nella partecipazione alla gestione dell’emergenza sanitaria. Non si tratta di un risultato scontato, tutt’altro. Siamo infatti il primo Ordine Regionale degli Psicologi ad ottenere un mandato formale da parte dell’Unità di Crisi.
Nel progetto, la cui elaborazione è stata richiesta e concordata con il Direttore Regionale della Sanità, Dr. Fabio Aimar, sono stati previsti sia interventi mirati da attivare nel pieno dell’emergenza, a favore del personale sanitario, dei pazienti ricoverati nei reparti COVID-19, dei familiari e caregiver dei pazienti, dei cittadini, sia azioni specifiche dedicate alla gestione del post-emergenza. Nelle Aziende Sanitarie, i Servizi di Psicologia e le Colleghe e i Colleghi dei diversi Dipartimenti sono già impegnati a vario titolo, e con modalità diverse, nella gestione psicologica emergenza; grazie alla formalizzazione del Coordinamento, gli interventi psicologici ricevono un ulteriore riconoscimento e legittimazione a livello regionale. Il passo fondamentale successivo sarà rendere operativo il Coordinamento, attraverso la condivisione di strumenti e linee guida. Nei prossimi giorni saranno strutturati tavoli di lavoro regionali e confidiamo nella partecipazione delle Colleghe e dei Colleghi referenti dei Servizi di Psicologia e delle Colleghe e dei Colleghi che operano nell’emergenza sanitaria, affinché possano contribuire a questa progettualità.
Il valore aggiunto per l’intera categoria professionale sarà l’ulteriore riconoscimento e la visibilità del nostro operare nel SSN, con delle importanti ricadute sulla successiva possibilità di reclutamento del personale, così come previsto dal Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. L’art. 1, lettera a), prevede infatti espressamente il reclutamento delle professioni sanitarie, inclusi gli Psicologi. Il protrarsi dei piani di rientro della Regione Piemonte ha bloccato per anni ogni forma di turn over per la nostra figura professionale. Risultano pertanto carenze diffuse rispetto alla presenza di Psicologhe e Psicologi nelle diverse ASL e, in particolare, nelle Aziende Ospedaliere; l’attuale emergenza sanitaria impone invece una seria riconsiderazione del ruolo della figura dello Psicologo e del suo ruolo in stretta sinergia con gli altri operatori sanitari.
Verrà inoltre richiesta l’attivazione di un numero verde regionale istituito dall’Unità di Crisi, che sarà gestito dalle Associazioni di Psicologia dell’emergenza riconosciute. Grazie al generoso apporto delle Colleghe e dei Colleghi piemontesi, oggi sono stati già attivati numerosi servizi di supporto telefonico gratuito di assistenza psicologica. Il messaggio che ne scaturisce, al di là delle ottime intenzioni, è di una costellazione di interventi psicologici frammentati e non coordinati, con il rischio di creare ulteriore disorientamento a livello comunicativo. Segnaliamo, a questo proposito, il servizio di assistenza psicologica telefonica realizzato, a partire dal 16 marzo u.s., da Psicologi per i Popoli Torino, Associazione riconosciuta a livello regionale dalla Protezione Civile, in collaborazione con il Comune di Torino. Riteniamo che i numeri verdi debbano sempre far riferimento alle Associazioni riconosciute che hanno maturato sul campo e nel tempo competenze e esperienze specifiche relative alla gestione psicologica dell’emergenza.
Un altro importante riconoscimento del ruolo della Psicologia è arrivato da un gruppo di lavoro composto da esperti provenienti da Politecnico e Ateneo di Torino e Università del Piemonte Orientale, coordinato dal Rettore del Politecnico di Torino, con il supporto dei Rettori degli altri due Atenei, che ha sviluppato un progetto finalizzato alla riapertura delle attività lavorative in Piemonte in condizioni di sicurezza. All’interno del gruppo di esperti è stata coinvolta una Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, la Prof.ssa Daniela Converso, Ordinaria di Psicologia organizzativa e della salute occupazionale del Dipartimento di Psicologia, Università di Torino. Al fianco delle misure tecnico-organizzative ed economiche, si sono considerati centrali gli aspetti psicologici legati alle criticità che possono insorgere al momento della ripresa delle attività lavorative. Significativa, pertanto, diventa la dimensione del supporto psicologico, che può essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori e che sarà garantito, secondo prestazioni e modalità diverse (anche sulla base dell’ampiezza dell’azienda), da professionisti Psicologi abilitati e/o Psicoterapeuti. Il progetto, consultabile sul sito http://www.impreseaperte.polito.it , è stato condiviso con rappresentanti di Enti Pubblici, Associazioni e parti sociali (datoriali, di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori).
Ti ringraziamo per la cortese attenzione e, sperando Tu possa apprezzare l’impegno profuso dall’Ordine regionale nel promuovere la nostra Professione nei diversi contesti istituzionali, anche e ancor più in questo momento di grave crisi, Ti inviamo, a nome di tutti i Consiglieri, i saluti più cordiali.
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA
Il nuovo Decreto Liquidità. Stanziati 400 miliardi per favorire la liquidità di imprese e professionisti e sospensione dei versamenti tributari di aprile e maggio
Il nuovo Decreto Liquidità
Stanziati 400 miliardi per favorire la liquidità di imprese e professionisti e sospensione dei versamenti tributari di aprile e maggio
Dopo il Decreto Cura Italia, che ha introdotto i primi interventi di sostegno per imprese, professionisti, lavoratori e famiglie duramente colpiti dalla crisi economica legata all’epidemia di Coronavirus, è arrivato un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche.
Nella seduta dello scorso 6 aprile, il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un nuovo Decreto legge, denominato Decreto Liquidità, che cerca di sostenere ulteriormente l’economia duramente provata dal blocco delle attività. Il Decreto si muove su due direttrici principali. Da un latom si cerca di dare una boccata d’ossigeno a imprese e professionisti, iniettando liquidità nelle loro casse (si parla di uno stanziamento che dovrebbe arrivare complessivamente a 400 miliardi di euro). Dall’altro lato, si prosegue con la sospensione di alcuni adempimenti fiscali, anche se con molti distinguo e limiti.
Qui di seguito vengono forniti i primi chiarimenti a riguardo, con la premessa tuttavia che si tratta di disposizioni che dovranno trovare conferma del testo definitivo del Decreto legge che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore.
Sostegno finanziario ad imprese e professionisti
La “potenza di fuoco” messa in campo per favorire la liquidità immediata delle imprese e dei professionisti ammonta a 400 miliardi di euro. Si tratta principalmente di finanziamenti che saranno garantiti dallo Stato attraverso la SACE S.p.A. (società della Cassa Depositi e Prestiti) e il Fondo di garanzia delle PMI.
In particolare, per i prestiti più piccoli, fino ad un massimo di 25.000 euro, il prestito per lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese sarà automatico. Viene introdotta per tutti una procedura super agevolata, senza istruttoria né da parte delle banche né da parte del Fondo di garanzia. In questo caso, il Fondo centrale PMI rilascerà garanzie, anche ai professionisti, pari al 100% del prestito (fino ad un massimo di 25.000 euro) senza valutazione del merito di credito, purché tali finanziamenti:
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prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
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abbiano una durata fino ad un massimo di 72 mesi;
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siano di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.
Sospensione dei versamenti fiscali
Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto dispone un rinvio modulato dei versamenti di ritenute, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori in scadenza nei mesi di aprile e maggio. La sospensione, prevista sia per gli esercenti attività d’impresa sia per i lavoratori autonomi, è modulata sulla base dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019, tenendo conto di una soglia pari a 50 milioni di euro.
In sostanza, il Decreto Liquidità prevede che i soggetti che hanno realizzato ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a 50 milioni di euro possono non eseguire i versamenti sopra menzionati in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, qualora si sia verificato un calo dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, e nella medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Per coloro che hanno iniziato la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019, vale la medesima sospensione.
I versamenti sospesi saranno recuperati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con un versamento entro il prossimo 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.
A riguardo, è stata potenziata la collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali ed assistenziali per la verifica della diminuzione dei ricavi e/o compensi, condizione necessaria per fruire dell’ulteriore sospensione.
Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo
Per i lavoratori autonomi che hanno conseguito nell’anno 2019 ricavi non superiori a 400 mila euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al prossimo 31 maggio 2020. In sostanza, le somme percepite nei mesi di aprile e maggio 2020, per redditi di lavoro autonomo e altri redditi, da parte dei professionisti che rispettano il limite di ricavi di cui sopra, non saranno assoggettate a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
In queste ipotesi, i professionisti devono omettere l’indicazione della ritenuta in fattura. Chi si avvale di tale opzione rilascia una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella causale della fattura la seguente dicitura: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 62, comma 7, del Decreto legge n. 18 del 2020.”
Il versamento delle ritenute non applicate dovrà avvenire in autoliquidazione da parte del professionista stesso entro il 31 luglio 2020. L’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Agevolazione acquisto prima casa
Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per conservare le agevolazioni fiscali ricollegate all’acquisto della “prima casa”. Resterebbero quindi sospesi fino alla fine dell’anno – se non ancora scaduti alla data del 23 febbraio scorso – per riprendere a decorrere a partire dal 1° gennaio 2021:
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il termine di diciotto mesi entro il quale l’acquirente che, al momento della stipula dell’atto di acquisto non era residente nel territorio del Comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni, deve provvedere al trasferimento della residenza nel predetto Comune;
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il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con le agevolazioni prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, per non perdere le agevolazioni fruite, deve acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale;
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il termine di un anno entro il quale l’acquirente che ha fruito delle agevolazioni, pur essendo in possesso di altra abitazione, deve venderla;
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il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha venduto l’immobile acquistato con le agevolazioni deve procedere all’acquisto di un nuovo immobile agevolato, allo scopo di beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 448/98.
Depenalizzati i versamenti degli acconti su base previsionale
Resta l’obbligo di versare gli acconti di IRPEF e IRAP per l’anno 2020, ma vengono parzialmente depenalizzati eventuali omessi o insufficienti pagamenti effettuati applicando il conteggio su base previsionale.
Il Decreto dispone la non applicazione delle sanzioni in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto delle imposte dirette se l’importo pagato dal contribuente, su base previsionale, non si rileva inferiore all’80% dell’importo effettivamente dovuto. Per “dovuto” si intende la somma che risulterebbe effettivamente di spettanza del fisco a titolo di acconto per l’anno 2020 sulla base della dichiarazione dei redditi di competenza dell’anno 2019.
Differimento del termine per la consegna delle Certificazioni Uniche
È differito al 30 aprile il termine, scaduto il 31 marzo, entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche.
Modello 730 a distanza
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati potranno gestire da remoto, con modalità telematiche, l’attività di assistenza fiscale per la predisposizione dei modelli 730. La norma prevede espressamente la possibilità che i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati possano inviare la copia per immagine della delega ai fini dell’accesso alla dichiarazione precompilata, unitamente alla documentazione necessaria e ad una copia del documento d’identità.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Si ampliano le tipologie di spesa ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del decreto Cura Italia) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP3 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonali (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Leggi tuttoDefinita l’indennità di 600 Euro per i professionisti iscritti agli Ordini professionali. Le domande dal 1° aprile ma non per tutti.
Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da notevoli sviluppi sul fronte dell’indennità di 600 Euro introdotta dal “Decreto Cura Italia”.
Nella giornata di sabato 28 marzo è stato infatti approvato il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro che riconosce ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private un’indennità di 600 Euro per il solo mese di marzo 2020.
Il Decreto riserva a questa categoria di lavoratori autonomi 200 dei complessivi 300 milioni di Euro stanziati dal “Decreto Cura Italia” per la costituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Secondo le prime stime, le risorse dovrebbero bastare per circa 330 mila professionisti.
A differenza dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti all’Inps, i professionisti delle Casse private hanno accesso alla misura di sostengo nel rispetto di specifiche condizioni di natura reddituale (con la previsione di due fasce di reddito).
Rispetto alle condizioni di natura reddituale, l’indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nell’anno 2018:
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Un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
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Un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 Euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria. Per cessazione dell’attività s’intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa s’intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema che verrà predisposto dai singoli Enti previdenziali e dovrà essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato di:
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Essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
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Non essere già percettore di una delle altre indennità previste dal “Decreto Cura Italia” (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
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Di non aver presentato per il medesimo fine un’istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
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Di aver percepito nell’anno d’imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fissati per l’accesso all’indennità;
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Di aver chiuso la Partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019 (per coloro che nell’anno 2018 hanno conseguito un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 Euro);
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Di rientrare tra le attività limitate per l’emergenza coronavirus (per coloro che nell’anno 2018 hanno conseguito un reddito non superiore 35.000 Euro).
Alla domanda, da presentarsi all’ENPAP, dovrà essere inoltre allegata la fotocopia del Documento d’identità in corso di validità e del Codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Se non si rispettano le condizioni di cui sopra o si presenta la domanda oltre il 30 aprile l’istanza sarà considerata inammissibile.
Gli enti di previdenza erogheranno l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate ed accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’ENPAP.
Leggi tuttoINDENNITÀ DI 600 EURO ANCHE PER I PROFESSIONISTI ENPAP
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede che sarà corrisposta un’indennità una tantum di 600 euro a copertura del mese di marzo 2020 per tutti i Professionisti in regola con i versamenti contributivi per il 2019. La soglia di reddito indicata é 35.000. Per i redditi tra i 35.000 e i 50.000 euro per la riduzione del reddito di un terzo nel primo trimestre 2020.
Per i redditi tra i 35.000 e i 50.000 euro se c’è stata riduzione dei redditi di un terzo nel primo trimestre 2020.
Per approfondire leggete l’articolo de “Il Sole 24 ore” a questo link.
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