Epidemia COVID-19 REGIONE PIEMONTE situazione al 22-03-20
Gentile Collega, rendiamo disponibile in questa pagina il documento relativo all’andamento del COVID19 nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE DATI SUL COVID19 AL 23-03-20
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
desideriamo aggiornarTi in merito alle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-19), alla luce di una normativa in costante evoluzione.
L’ordinanza n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte Cirio – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ordina, al punto 19, la chiusura degli studi professionali ad esclusione di tutti gli studi medici e/o sanitari e degli studi di Psicologia. L’ordinanza del Presidente Cirio evidenzia, pertanto, come la nostra sia una attività sanitaria ritenuta essenziale.
Il DPCM del 22 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” – al punto 1 a) non sospende le attività professionali.
Il Decreto Presidenziale riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, nell’Allegato 1, “Elenco delle attività non ricomprese nella sospensione”, indica al punto 74 le Attività professionali, scientifiche e tecniche e, al punto 86, l’Assistenza sanitaria.
Restano ferme tutte le indicazioni già precedentemente comunicate, in linea con quelle del CNOP, ovvero di privilegiare l’erogazione dell’attività professionale a distanza.
Pertanto, in merito alle misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19, si auspica che, ove possibile, vengano favorite nelle strutture ospedaliere, le attività di intervento in modalità telematica a tutela sia dei pazienti sia dei professionisti e degli operatori, compreso almeno un parziale utilizzo della modalità smart working. Questa modalità consente di realizzare in pieno il proprio mandato professionale e portare avanti, responsabilmente, le proprie attività, favorendo i principi sottostanti la necessità di ridurre il più possibile la mobilità delle persone, mantenendo, al contempo, un’adeguata e sicura operatività lavorativa”.
Invitiamo inoltre le Colleghe e i Colleghi che, lavorando in contesti pubblici e privati, non sentissero di essere adeguatamente tutelati dalla propria struttura di riferimento in termini di misure di protezione a segnalare la propria situazione all’Ordine regionale.
Confermando l’impegno del nostro Ordine alla pubblicazione nel sito di tutte le informazioni ufficiali e tecniche, che possano aiutare la gestione di questa condizione di emergenza che ci vede direttamente coinvolti come professionisti e cittadini, Ti ringraziamo per l’attenzione e, sempre a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA
Decreto n. 34 del 21 marzo 2020
Gazzetta Ufficiale DPCM 22 03 2020
Leggi tutto
DPCM 21 MARZO 2020. Prosecuzione attività studi professionali di Psicologia
Sono pervenute richieste al CNOP, basate sulle notizie pubblicate dalla stampa in merito al nuovo Decreto del Governo sulla limitazione delle attività.
Quesiti relativi alla prosecuzione delle attività agli studi libero professionali di Psicologia e Psicoterapia.
Dal testo disponibile del Decreto non risultano limitazioni per le attività degli studi psicologici. Le attività psicologiche allo stato, rientrano tra quelle sanitarie in generale, che rimangono consentite nei limiti delle precauzioni generali.
Restano ferme le indicazioni già date dal CNOP relativamente alla opportunità, in tutti i casi possibili, di passare alla erogazione degli interventi in modalità a distanza.
Qualora dovessero intervenire delle novità ne verrà fornita comunicazione sul sito nazionale CNOP, o agli Ordini Professionali Territoriali.
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega, rendiamo disponibili in questa pagina i documenti relativi al comportamento da tenere nello studio professionale con i propri pazienti e sull’accesso allo studio professionale, liberamente scaricabili ed utilizzabili.
OPP-AUTODICHIARAZIONE Pazienti e Informativa
OPP-AVVISO RIVOLTO AI PAZIENTI-Studio Professionale
OPP-BOZZA DESIGNAZIONE AUTORIZZATO CORONAVIRUS
OPP-VERBALE DI DISTRUZIONE SCHEDE DI AUTODICHIARAZIONE
Leggi tuttoMisure per i liberi professionisti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “CURA ITALIA”
Il CNOP si è mosso unitamente agli Ordini sanitari e a tutti gli altri Ordini professionali, ai quali abbiamo chiesto di agire insieme verso il Governo sin dal 6 marzo scorso, per sollecitare misure a sostegno dei liberi professionisti in sofferenza.
Una azione costante, anche verso i Ministri preposti, da ultimo con una nota di ieri al Presidente del Consiglio da parte del Comitato Unitario degli Ordini Professionali (CUP) – organismo di raccordo in cui è presente il CNOP – che rappresenta oltre due milioni di professionisti.
Il Decreto definitivo è stato disponibile nella nottata di oggi ed è composto da 127 articoli in 66 pagine, e pertanto solo nelle prossime ore sarà possibile evidenziare tutte le norme che possono riguardare i liberi professionisti.
Come rappresentanza dei professionisti siamo riusciti ad ottenere un primo parziale risultato. In base all’art.44 “Fondo reddito di ultima istanza” sono stati stanziati 300 milioni nel cui ambito è incluso il “sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103”, ovvero, nel nostro caso, all’ENPAP. L’applicazione della norma è demandata a successivi Decreti.
Risulta inoltre la possibilità del bonus per il baby-sitting sino a 600 euro mensili (art.23 comma 8) in base alla individuazione dei beneficiari da parte delle Casse di Previdenza. A breve troverete un commento informativo completo sul Decreto sul sito CNOP.
Tuttavia il DL adesso va in Parlamento per la conversione ed in quel contesto il CNOP, unitamente agli altri Ordini, continuerà a farsi sentire per misure più favorevoli.
Inoltre il CNOP esprime il proprio sostegno a tutte le misure straordinarie di supporto al reddito che l’ENPAP vorrà adottare. A breve una nota di CNOP ed ENPAP, che troverete sul sito.
Il CNOP chiede al Governo di ricordarsi dei liberi professionisti, che sono impegnati – anche in modo generoso e solidale – in questa emergenza.
Principali disposizioni a favore degli psicologi liberi professionisti contenute del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Dal D.L. 18/2020, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU il 17.3.2020, vengono estrapolate, e di seguito sinteticamente riportate, le principali disposizioni a favore dei lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private, tra cui gli psicologi liberi professionisti.
In particolare, seguendo la sequenza numerica dei 127 articoli del decreto:
• Bonus per acquisizione servizi di baby-sitting (art. 23 comma 9)
I genitori, liberi professionisti, per i figli di età non superiore a 12 anni, per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 dicembre dell’anno 2020, hanno diritto a fruire di un bonus nel limite massimo complessivo di € 600,00 per l’acquisizione dei servizi di baby-sitting L’erogazione del bonus è subordinata alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
• Istituzione Fondo di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 44 comma 2)
E’ stato istituito un fondo di 300 milioni di euro per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, oltre che per quelli dipendenti, che in conseguenza dell’emergenza derivante da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività. Dovranno essere emanati uno o più decreti ministeriali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota parte del fondo istituito di 300 milioni da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti alla casse di previdenza private.
• Fondo solidarietà mutui prima casa (art. 54 comma 1 lettera a))
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Non è richiesta la presentazione dell’Isee.
• Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 61 comma 4)
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro. Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
• Non assoggettamento compensi a ritenuta di acconto (art. 62 comma 7)
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono assoggettati a ritenuta d’acconto previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del professionista stesso da inviare al proprio cliente, nella quale si chiede di non assoggettare i propri compensi a ritenuta. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, direttamente dal professionista in luogo del proprio cliente (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
• Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64 comma 1)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
Leggi tuttoProvvedimenti del Governo per il sostegno ai liberi professionisti: oggi la riunione di tutti i Presidenti Nazionali degli ordini per azione comune, il giudizio del CNOP
Oggi alle 15 il CNOP partecipa alla riunione in videoconferenza del Comitato dei Presidenti Nazionali degli Ordini Professionali per discutere le azioni congiunte da portare avanti verso il Governo perché si varino misure adeguate per i liberi professionisti.
“Le misure del Decreto “Cura Italia” sono un primo passo ma del tutto insufficiente” – ha sottolineato il presidente CNOP Lazzari. “Soprattutto per una categoria come quella psicologica che è in forte sofferenza, anche se si sta generosamente adoperando per l’emergenza. Gli Psicologi sono solidali e meritano solidarietà. Lavoreremo per azioni comuni, per parlare al Governo con una voce sola e forte di 2,3 milioni di professionisti. In questa fase è inoltre necessario che le Casse di Previdenza siano nelle condizioni di adottare tutte le misure che sono nelle loro possibilità. Il CNOP appoggerà tutte le misure straordinarie che la Cassa della Professione psicologica, l’ENPAP, riterrà di prendere di fronte ad una situazione straordinaria”.
Leggi tuttoIl “Decreto Legge Cura Italia”
Il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.70 del 17 marzo 2020.
Misure a sostengo dei professionisti.
Nella giornata di ieri, 17 marzo 2020, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Cura Italia”.
Il Decreto, al fine di far fronte all’emergenza da Covid-19, porta in dote 25 miliardi per sostenere sanità, imprese, professionisti e famiglie.
Analizziamo qui di seguito i principali interventi messi in atto dal Governo al fine di sostenere i professionisti e le loro famiglie.
Interventi a sostegno dei professionisti
Nelle diverse bozze che si sono susseguite nei giorni scorsi, sembrava che il legislatore, pur guardando anche ai professionisti, si fosse dimenticato degli iscritti agli Ordini ed agli Albi professionali.
Uno dei principali interventi di sostegno al reddito dei professionisti, consistente in un’indennità una-tantum di Euro 600 per il mese di marzo 2020 (che probabilmente verrà prorogata anche al mese di aprile mediante un prossimo decreto), sembrava circoscritto ai soli professionisti ed ai titolari di rapporti co.co.co iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Tale agevolazione, non sembrava quindi inizialmente prevista per quei professionisti iscritti ad una cassa di previdenza privata, come l’Enpap.
Sulla base di tale impostazione, l’unica iniziativa del Governo a favore dei professionisti iscritti ad un Ordine professionale o ad un Albo sarebbe quindi consistita nell’istituzione di un fondo (con una dote di 300 milioni di Euro) per “…..garantire misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’epidemia di COVID-19.”. Risulta comunque ad oggi ancora necessario un successivo decreto di prossima emanazione da parte del Ministero del lavoro per disciplinare le misure operative di questo fondo.
Sulla base tuttavia delle ultime indiscrezioni pubblicate questa mattina sulla stampa specialistica, sembrerebbe che il testo finale del “Decreto Cura Italia” chiarisca esplicitamente che il contributo una tantum di Euro 600 sia rivolto anche ai professionisti iscritti agli ordini.
Rimangono comunque ad oggi ancora da definire le modalità di erogazione di tale contributo. Sembrerebbe già in atto un confronto tra l’Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti iscritti ad Ordini ed Albi) ed il Ministero per definire gli snodi tecnici per l’attuazione della misura.
Si evidenzia inoltre che l’ENPAP è attualmente in fase di definizione di forme di sostegno ai propri iscritti compatibili con il suo Regolamento interno.
Interventi a sostengo dei genitori lavoratori
Il Decreto Cura Italia prevede inoltre due interventi a sostegno dei genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni.
Il primo intervento prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di 15 giorni di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il limite di età non si applica con riferimento ai figli portatori di handicap grave.
Tale congedo:
Può essere fruito in maniera continuativa o frazionata;
È coperto da contribuzione figurativa;
È riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il secondo intervento prevede, in alternativa al succitato congedo, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
In ultimo, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, con figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritti alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostengo al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavorante.
Chiusura al pubblico
Funzionamento dell’O.P.P. a seguito del D.P.C.M. del 08/03/2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale
A
partire da venerdì 13 marzo 2020, per ottemperare alle misure emergenziali in
atto, i dipendenti dell’Ordine avvieranno lo
“smart working”.
Si
consiglia, pertanto, di non inviare la documentazione tramite raccomandata ma
di attendere la riapertura degli uffici (la data di riapertura non è ancora
definita), in quanto non è possibile garantire il recupero, presso l’ufficio
postale, dei plichi spediti.
In
alternativa, eccezionalmente, per tutto il periodo di chiusura, è possibile
trasmettere ogni tipo di documentazione, compresi i moduli che necessitano di
marca da bollo – che potrà essere pagata a mezzo bonifico bancario insieme al contributo di iscrizione (coordinate bancarie indicate nella domanda) a mezzo email all’indirizzo opp@ordinepsicologi.piemonte.it
Si
informa altresì che, per far fronte alle numerose richieste telefoniche
di chiarimento riguardanti la situazione “Emergenza Coronavirus” , la
Segreteria dell’Ordine ha esteso l’orario di apertura
come segue:
Lunedì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Martedì
e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Mercoledi
e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Gli Psicologi sul Coronavirus
- L’Ordine degli Psicologi sul Coronavirus: indicazioni per cittadini e psicologi, supporto alle autorità
- Vademecum psicologico coronavirus per i cittadini – Perché le paure possono diventare panico e come proteggersi con comportamenti adeguati, con pensieri corretti e emozioni fondate
- Vademecum in versione pdf scaricabile
- Pieghevole Vademecum
- Materiali prodotti dagli Ordini territoriali e associazioni-società scientifiche
- Un pieghevole per informare e orientare psicologicamente i cittadini
- Svolgimento dell’attività professionale e restrizioni
- Strumenti per interventi a distanza
- Misure a sostegno della professione
- Corso di formazione a distanza sul COVID-19
Coronavirus: aggiornamenti per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte
Gentile Collega,
sperando che questa comunicazione Ti trovi bene e che sia così anche per i Tuoi familiari, riteniamo utile condividere alcune informazioni specifiche in merito all’evoluzione delle ricadute operative sulla nostra Professione della diffusione del “Coronavirus” (COVID-9).
Informazione
Sembra anzitutto importante ricordare a noi stessi l’importanza di fare riferimento solo ed esclusivamente ai canali di informazione ufficiali, sia nazionali (http://www.salute.gov.it/
Professione
Relativamente all’erogazione della pratica professionale psicologica, vorremmo portare alla Tua attenzione il fatto che, dalla precedente comunicazione inviata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte in data 24 febbraio 2020, “Coronavirus: informazioni per le Psicologhe e gli Psicologi del Piemonte”, il quadro sanitario complessivo si è purtroppo aggravato. In tale email, infatti, veniva segnalato che “per le attività professionali, sia individuali sia di gruppo, svolte in studio con persone adulte, non vi sono controindicazioni generali, laddove professionisti, utenti e pazienti siano asintomatici e non vi siano fattori epidemiologici di rischio”. L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché la rapida saturazione dei posti di terapia intensiva nei reparti ospedalieri, impongono ora la necessità di adeguare ulteriormente le misure comportamentali nella pratica professionale, a tutela della salute del singolo professionista, dei propri utenti e pazienti e dell’intera collettività.
In area sanitaria, la Regione Piemonte, attraverso la Direttiva del 4 marzo 2020, “Indicazioni in merito alla gestione dei pazienti ambulatoriali in ambito ospedaliero a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19”, n. prot. 11029, ha dato indicazione di interrompere, a partire dal 6 marzo, le prestazioni in ambito ospedaliero (visite e prestazioni diagnostiche), continuando invece garantire le prestazioni urgenti in classe B e U. Relativamente alle attività del Dipartimento di Salute Mentale (in particolare, CSM) e del Dipartimento delle Dipendenze, si rimandava alle raccomandazioni generali del Ministero della Salute rispetto ai contatti interpersonali: non era indicata la sospensione delle attività, ma piuttosto l’adozione di accorgimenti specifici. Per quanto riguarda i Consultori, la Direttiva dava indicazione di sospendere le attività che prevedono la presenza di più persone nello stesso locale, ma poneva al tempo stesso la pregiudiziale che l’interruzione delle prestazioni non comportasse impatti di rilievo sul corretto percorso materno-infantile.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, contenente “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” (Art. 2), in linea con le indicazioni già contenute nella circolare “Contenimento dell’epidemia da Covid-19” diramata dal Ministero dell’Interno ai Prefetti in data 5 marzo 2020, impone la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro: distanza di sicurezza che è richiesto che ogni titolare di attività commerciale garantisca per i propri utenti, sia all’aperto sia al chiuso (Art. 2, comma f). Nell’attesa di ottenere ulteriori chiarimenti rispetto alle restrizioni sugli spostamenti e il proseguimento delle attività lavorative libero-professionali, confermiamo che, allo stato attuale, non è prevista per la nostra professione sanitaria alcuna sospensione. Anche nella dimensione clinica, sia duale sia di gruppo, è responsabilità del singolo professionista garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto, ovvero il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché le seguenti misure igienico-sanitarie raccomandate per questa emergenza (DPCM dell’8 marzo 2020, Allegato 1):
a) lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione anche nei propri studi professionali privati soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si presta assistenza a persone malate.
Sempre il DPCM dell’8 marzo 2020, contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Treviso, Venezia” (Art. 1), stabilisce anche l’impossibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori sopra citati, nonché all’interno degli stessi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Anche alla luce delle limitazioni logistiche sempre più stringenti, l’utilizzo di consulenze o terapie a distanza, tramite supporto telefonico o digitale, potrebbe quindi diventare presto sempre più rilevante. Ti rinnoviamo quindi l’invito a prendere visione, a titolo informativo, del documento “Digitalizzazione della Professione e dell’intervento psicologico mediato dal web”, elaborato dal CNOP nel 2017 (http://www.psy.it/wp-content/
Formazione
Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha confermato la sospensione, fino al 15 marzo 2020, delle le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 2, comma h): essendo lo Psicologo professione sanitaria, vanno annoverati tra i corsi esclusi dalla sospensione quelli erogati dalle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia. A queste, viene comunque richiesto di garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro (Art. 2, comma h).
Ricordiamo altresì che le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia non sono autorizzate a erogare formazione a distanza (FAD) e che la formazione psicoterapeutica può svolgersi esclusivamente vis à vis (al momento attuale con deroga esclusiva, emanata dal MIUR in data 6 marzo 2020, per le Scuole con sede in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).
Viene anche raccomandato che ogni Ente formativo, successivamente al prossimo ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicuri, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (Art. 2, comma n).
Ogni Ente formativo, incluse le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, è infine tenuto a esporre, negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, tutte le informazioni sulle misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, qui in precedenza richiamate.
Tirocinio
La sospensione della didattica non riguarda le attività dei Tirocinanti delle professioni sanitarie (DPCM del 4 marzo 2020, Art. 1, comma d), inclusi quindi i Tirocinanti in Psicologia e i Tirocinanti in Psicoterapia. La possibilità di continuare lo svolgimento del Tirocinio in Psicologia e in Psicoterapia è ciononostante demandata alla Sede di Tirocinio ospitante, che, previa e motivata giustificazione, ha la facoltà di richiedere la sospensione dall’attività a titolo preventivo e cautelativo. Inoltre, come confermato dal CNOP in data 6 marzo 2020, al fine di garantire lo svolgimento del Tirocinio senza che ciò comporti nocumento alcuno ai Tirocinanti, permane alla valutazione discrezionale dei Direttori dei corsi l’eventuale sospensione facoltativa qualora non ricorressero le condizioni di sicurezza sanitaria minime per le riunioni in presenza previste dalle norme più generali del DPCM.
Agli studenti che stanno svolgendo il Tirocinio post lauream in Psicologia (quindi, non per il Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia), previo accordo con la Struttura ospitante, viene inoltre suggerita l’opportunità di concordare con la Sede ospitante di svolgere almeno parte del Tirocinio presso il domicilio del Tirocinante, in modo da limitarne gli spostamenti esterni all’abitazione, attraverso l’assegnazione di specifici compiti relativi al Tirocinio stesso (tra i quali, per esempio, l’analisi e studio di casi clinici o l’approfondimento individuale di aspetti teorici, clinici e metodologici). Il tempo dedicato allo svolgimenti di tali mansioni potrà essere considerato e valutato ai fini della validazione del Tirocinio stesso.
Privacy
Ti ricordiamo che, nel caso in cui risultassi positivo al nuovo Coronavirus, nel caso di una emergenza sanitaria la tutela della Salute Pubblica è prioritaria rispetto alla privacy dell’individuo. Qualora fossi coinvolto in una indagine epidemiologica, dunque, saresti tenuto a comunicare i nominativi delle persone con cui sei venuto a contatto, pur senza necessità di specificare le motivazioni cliniche del vostro rapporto, le quali rimangono coperte dal segreto professionale. Potresti, a questo proposito, avvisare i Tuoi pazienti e utenti di questa eventualità.
L’Ordine ha confermato alla Regione Piemonte la propria disponibilità alla gestione dell’emergenza, valorizzando le competenze delle Psicologhe e degli Psicologi iscritti al nostro Ente.
Confermandoti la piena disponibilità dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte a chiarire qualsiasi Tuo interrogativo o dubbio e confidando nel Tuo fondamentale contributo alla gestione dell’emergenza, Ti ringraziamo per il tempo dedicato alla lettura di questa comunicazione e, a nome di tutti i Consiglieri, Ti salutiamo cordialmente,
Il Presidente
Giancarlo MARENCO
La Vicepresidente
Georgia ZARA
Il Segretario
Riccardo BERNARDINI
Il Tesoriere
Andrea LAZZARA