Obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria estensione agli iscritti agli ordini degli psicologi
Come già anticipato nel nostro focus del 18 luglio scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato in data 1° settembre il decreto con il quale è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”, necessari al fine di portare a completamento il progetto “730 e Unico PF precompilati”.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso.
Si ricorda che con il termine “Progetto 730 e Unico PF precompilati” si identifica un nuovo servizio che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti a partire dall’anno 2014, attraverso il quale, accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile visualizzare il proprio modello 730 o il proprio modello Unico PF parzialmente precompilati nelle sezioni relative ai redditi conseguiti nell’anno ed agli oneri detraibili sostenuti nell’anno, tra i quali le spese sanitarie.
Fino allo scorso anno, erano obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” solo gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Ministeriale firmato in data 1° settembre, sono obbligati alla trasmissione dei dati anche:
1. gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
2. gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
3. gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
4. gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
5. gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute, di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del Dlgs. N. 46/97;
6. gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di vendita al pubblico di farmaci.
Il nuovo obbligo di comunicazione riguarderà i dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, in modo tale che i dati trasmessi possano essere utilizzati già a partire dai modelli precompilati 730/2017 e Unico PF 2017.
La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Quindi, per le spese sostenute nell’anno 2016, la comunicazione dei dati al sistema dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.
Nei prossimi giorni gli Ordini Professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i e tecnici di radiologia medica, provvederanno a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati dei loro iscritti in modo tale che i singoli professionisti possano procedere alla loro iscrizione al Sistema.
Fino ad allora il sistema non sarà accessibile a queste figure professionali.
I dati che dovranno essere comunicati al Sistema Tessera Sanitaria per ogni singola fattura emessa nell’anno 2016 saranno i seguenti:
1. Numero di partita Iva dello Psicologo;
2. Data di emissione della fattura;
3. Numero della fattura;
4. Data del pagamento;
5. Codice fiscale del paziente;
6. Tipologia di spesa (occorrerà scegliere un codice all’interno di una specifica leggenda presente nel portale);
7. Importo della fattura.
Ottenuto l’accesso al Sistema Tessera Sanitaria attraverso l’iscrizione al sito www.sistemats.it, il professionista potrà decidere di inviare autonomamente i dati o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo all’invio degli stessi (il commercialista per esempio).
L’invio dei dati potrà avvenire in due modalità:
1. “Modalità sincrona”: vengono trasmessi individualmente i dati di ogni singola fattura;
2. “Modalità asincrona”: viene trasmesso un unico file contenente i dati di una molteplicità di fatture. Tale file deve essere predisposto secondo specifiche modalità previste dal sistema TS.
Nei prossimi giorni, solo dopo che il sistema sarà accessibile anche agli iscritti agli Ordini degli Psicologi, sarà cura dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte pubblicare un breve vademecum con tutte le informazioni tecnico/operative affinché ogni singolo professionista possa iscriversi al sistema ed adempiere al nuovo obbligo in maniera del tutto autonoma.
Comunicazione del reddito professionale conseguito nell’anno 2015 e versamento del saldo dei contributi ENPAP 2015 scadenza prevista per il 03 ottobre 2016
Entro lunedì 3 ottobre 2016 occorre comunicare telematicamente all’Enpap il reddito netto professionale conseguito nell’anno 2015, unitamente ai relativi ricavi, e procedere al versamento di quanto dovuto a titolo di saldo dei contributi previdenziali per l’anno 2015.
Si ricorda che entro il primo marzo 2016 (o nei mesi successivi in caso di opzione per la rateazione) si è già provveduto a versare l’acconto dei contributi previdenziali per l’anno 2015.
Rilevano ai fini del conteggio dei contributi previdenziali Enpap tutti i redditi conseguiti nell’esercizio della professione di psicologo in una delle seguenti forme:
1. Attività svolta con Partita Iva;
2. Partecipazione in Associazione Professionale;
3. Prestazioni occasionali;
4. Collaborazioni coordinate e continuative;
5. Attività di intramoenia.
Sul reddito netto professionale conseguito con una delle modalità sopra indicate sono dovuti i seguenti contributi Enpap:
1. contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto professionale, con un minimo di Euro 780,00;
2. contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati, con un minimo di Euro 60,00.
La comunicazione dei dati reddituali può avvenire esclusivamente online accedendo alla propria area riservata del sito Enpap (www.enpap.it) nella sezione “Posizione contributivaComunicazioni reddituali”.
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale con Partita Iva, i dati da inserire nel format del sito possono essere facilmente reperiti nel modello Unico 2016/redditi 2015. In particolare, al fine di identificare il rigo corretto della dichiarazione in cui trovare il dato richiesto, occorre distinguere il regime fiscale adottato dal professionista:
1. Regime ordinario: il reddito professionale è indicato all’interno quadro RE della dichiarazione nel rigo RE21 – colonna 2, mentre l’ammontare dei ricavi è indicato nel rigo RE2 – colonna2;
2. Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ex regime dei minimi): il reddito professionale è indicato nel quadro LM della dichiarazione nel rigo LM6 – colonna 1, mentre l’ammontare dei corrispettivi è indicato nel rigo LM2 – colonna 2;
3. Regime forfettario: il reddito professionale è indicato nel quadro LM della dichiarazione nel rigo LM22 – colonna 5, mentre l’ammontare dei corrispettivi è indicato nel rigo LM22 – colonna 4;
In fase di comunicazione dei dati reddituali occorre anche specificare l’eventuale presenza di una causa di riduzione del contributo soggettivo minimo dovuto. Le cause di riduzione previste dall’Ente sono le seguenti:
1. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista che svolge anche attività di lavoro dipendente;
2. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista pensionato Enpap;
3. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio;
4. Riduzione nella misura del 50% del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 390,00) per il professionista che per almeno sei mesi ha avuto inattività professionale dovuta a causa di malattia;
5. Riduzione ad un terzo del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 260,00) per il professionista iscritto all’Enpap da meno di tre anni e con un’età anagrafica inferiore ai 35 anni.
6. Riduzione ad un quinto del contributo minimo dovuto (quindi da Euro 780,00 ad Euro 156,00) per il professionista che ha conseguito nell’anno 2015 un reddito netto professionale inferiore ad Euro 1.560.
Una volta confermati i dati inseriti, il sistema provvederà a conteggiare quanto dovuto a titolo di saldo per l’anno 2015, detraendo automaticamente dai contributi dovuti per l’anno l’importo già versato a titolo di acconto entro il primo marzo 2016.
Si ricorda che una volta che il sistema ha conteggiato l’importo dovuto a titolo di saldo, al fine di completare l’operazione, occorre procedere con l’invio della comunicazione telematica.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti a saldo, è possibile procedere con diverse modalità:
1. F24 – questa modalità di pagamento è particolarmente indicata per coloro i quali hanno a disposizione un credito tributario poichè tale credito può essere compensato con il relativo debito Enpap;
2. Bollettino M.Av. – il bollettino viene generato dal sistema una volta inviata la dichiarazione reddituale;
3. Bonifico bancario – il codice Iban per il bonifico è reperibile sul sito dell’Enpap;
4. Carta di credito Enpap.
Per ogni ulteriore informazione è possibile fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito dell’Enpap www.enpap.it
Comunicato – Terremoto in centro Italia
Al momento è in partenza la colonna mobile del Piemonte, nella quale è presente un team di psicologi dell’emergenza coordinati dalla collega Donatella Galliano (presidente di Psicologi per i popoli e coordinatrice del Gdl Psicologia dell’emergenza di OPP).
È fondamentale evitare azioni scoordinate da parte di chiunque. Rimarremo in contatto con la collega Galliano che ci fornirà pronte informazioni su eventuali necessità sul campo da diffondere ai colleghi piemontesi.
Alessandro Lombardo
Presidente Ordine Psicologi Piemonte
L’Agenzia delle Entrate attiva il servizio gratuito di fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 1° luglio 2016, ha attivato sul suo sito internet una sezione che permette a tutti i contribuenti, attraverso un’applicazione web, di generare, trasmettere e conservare le fatture in formato elettronico, emesse sia nei confronti di privati che delle Amministrazioni pubbliche.
Allegato 1
La detraibilità/deducibilità delle spese per i corsi di specializzazione
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015, meglio conosciuta con il nome di “Legge di stabilità 2016”, la detrazione IRPEF del 19% relativa alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria o di scuole di specializzazione post-universitaria ha subito una significativa variazione.
Fino al 31.12.2014, con riferimento alle Università private ed alle Scuole di specializzazione post-universitaria private, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse ed ai contributi delle Università statali, individuate con i seguenti criteri:
1. Identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università privata con i corsi tenuti presso un’Università statale;
2. Equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università privata, con i corsi, identici o affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove aveva sede l’Università privata, ovvero sita in una città della stessa Regione.
A partire dal 01.01.2015, a seguito della riforma introdotta dalla Legge di stabilità 2016, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
1. Università statali;
2. Università o Scuole private, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con l’introduzione della nuova disciplina si è quindi voluto fornire un riferimento “certo e preciso” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università e Scuole di specializzazione private.
In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, con il D.M. 29.04.2016 N. 288, ha quindi individuato l’importo massimo detraibile, in relazione al periodo d’imposta 2015, delle suddette spese suddividendole:
Per ciascuna area disciplinare di afferenza;
In base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.
Con riferimento all’area “Nord” (che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna), la spesa massima detraibile al 19% dall’IRPEF dovuta è così suddivisa:
1. Spese per corsi Universitari privati di Psicologia: Euro 2.800,00
2. Spese per Scuole di specializzazione private: Euro 3.700,00
Le spese continuano ad essere detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico.
Gli importi sopra evidenziati saranno aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si evidenzia che le spese sostenute per la scuola di specializzazione da parte degli Psicologi titolari di Partita Iva sono deducibili dal reddito professionale come “costi di formazione ed aggiornamento”, nel limite del 50% spesa effettivamente sostenuta.
Entro la fine dell’anno 2016 dovrebbe essere emanato un decreto che rende deducibili tali costi al 100% dal reddito professionale.
La deducibilità dal reddito professionale, in alternativa alla detraibilità del 19% dall’IRPEF, risulta estremamente conveniente per tutti i professionisti titolari di Partita Iva che hanno aderito al “Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” o al vecchio “Regime dei Contribuenti minimi”, per i quali non è possibile usufruire delle tradizionali detrazioni IRPEF, tra cui quelle legate alle spese di istruzione.
Studi professionali e Canone Rai
A partire dal primo luglio 2016, così come stabilito dalla L. 208/15 (Legge di Stabilità 2016), il pagamento del canone Rai avverrà attraverso l’addebito nella bolletta elettrica: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica è presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo.
Tale novità, però, riguarda esclusivamente le forniture di tipo domestico/residenziale.
Gli studi professionali – immobili non adibiti ad uso domestico – continueranno a pagare il canone Rai secondo le regole già in vigore, ovviamente soltanto qualora dovessero detenere un apparecchio televisivo.
Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 9668 del 20 aprile 2016 ha chiarito che “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo, se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.
La detenzione di un computer o di altri device che consentano l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, se privi di sintonizzatore TV non determinano dunque l’obbligo di pagare il canone televisivo.
Leggi tuttoCorso di formazione Manageriale per l’esercizio delle funzioni di Direzione di Struttura Complessa Ospedaliera e Territoriale
Come previsto all’art. 16 quinquies del D.Lgs 502/92 e successive e modificazioni e integrazioni e, secondo i criteri e le modalità di cui all’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003, la Regione Piemonte – Direzione Sanità- con Determinazione n° 263 del 16 maggio 2016 ha affidato all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la pianificazione , l’organizzazione e la gestione di un ulteriore corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di Direzione di Struttura Complessa Ospedaliera e Territoriale.
Il corso ha l’obiettivo di diffondere i principi e gli strumenti manageriali in sanità, letti ed adattati ad un contesto di azienda pubblica ed alla specificità dell’Organizzazione delle SOC ospedaliere e territoriali.
E’ rivolto ai Direttori di Struttura Complessa che non hanno ancora frequentato il corso di formazione manageriale ai sensi dell’art. 16 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dell’art. 7 del DPR 484/97 e ai dirigenti sanitari delle ASL, ASO, AOU della Regione Piemonte che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio.
Si precisa che il corso non è organizzato per la posizione di Direttori di Distretto per la quale è prevista l’attivazione di un corso di formazione dedicato. Il corso prevede n. 126 ore formative d’aula, oltre a n. 14 ore di lavoro individuale finalizzato alla preparazione dell’elaborato (tesi) oggetto della valutazione finale; si intende interamente frequentato con la partecipazione ad almeno 100 ore effettive e sarà rilasciato ai partecipanti che avranno superato il corso stesso, il certificato di formazione manageriale di cui all’accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003.
La prima edizione avrà inizio nel mese di settembre dell’anno in corso con termine a febbraio 2017. L’impegno sarà di una giornata formativa/settimana, con esclusione del week-end con orario 9.00-17.00 (7 ore di corso e 1 ora di pausa pranzo).
Ulteriori edizioni saranno programmate sulla base del numero delle richieste e della disponibilità organizzativa.
La sede sarà l’Istituto Rosmini – Via Rosmini 4, Torino.
I costi relativi all’iscrizione e alla frequenza sono a carico del partecipante, che dovrà versare, prima dell’inizio del corso, la quota di iscrizione pari a Euro 1300,00 (milletrecentoeuro/00), come da nota che verrà inviata ad iscrizione definitiva, unitamente al programma del corso.
Pertanto al fine di una puntuale programmazione del corso si invitano cortesemente le SSLL ad inviare entro e non oltre il 10 giugno 2016 ai seguenti indirizzi e-mail:
mdeluca@cittadellasalute.to.it
itesini@cittadellasalute.to.it
l’elenco del personale dirigente scelto per la frequenza al corso, indicando l’ordine di priorità e, per ciascun nominativo l’attuale incarico formalmente attribuito, la struttura di appartenenza con la specificazione se ospedaliera o territoriale.
Le richieste pervenute verranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei posti disponibili e l’elenco dei partecipanti ammessi verrà reso noto a ciascuna Azienda con successiva comunicazione.
I competenti uffici della SS Formazione Permanente e Aggiornamento restano a disposizione per quanto ulteriormente necessario ai seguenti recapiti:
Maria Domenica De luca tel 011/6335117 e-mail: mdeluca@cittadellasalute.to.it
Imelda Tesini tel 011/6333204 e-mail: itesini@cittadellasalute.to.it
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Condannato l’ex Presidente dell’ENPAP dott. Angelo Arcicasa
La Corte dei Conti si è espressa in merito allo “scandalo di Via della Stamperia” del 2011. Angelo Arcicasa, ex Presidente dell’ENPAP, è stato condannato a risarcire l’ENPAP di 11 milioni di euro per danno erariale. La sentenza non è ancora esecutiva.
Articolo apparso su Alessandria News – Replica della Commissione Tutela
In seguito alla segnalazione dell’articolo del 6.05.16 apparso sul Portale “Alessandria News”:
“Professionisti su Marte”: capire il counseling con Simona Barbero
si è deciso di intevenire e di rispondere con una replica che è possibile leggere qui
Partnership tra Ordine Psicologi Piemonte e TGLFF
Anche quest’anno è stata rinnovata la partnership tra Ordine Psicologi Piemonte e TGLFF (Torino Gay & Lesbian Film Festival), storico festival torinese sulle tematiche LGBT. Tale partnership vede protagonista l’Ordine degli Psicologi durante la proiezione del film “Né Giulietta né Romeo” che avverrà sabato 7 maggio 2016 alle ore 10 presso il Cinema Massimo (Via Giuseppe Verdi, 18 a Torino).
Successivamente alla proiezione del film, ci sarà un dibattito con:
Veronica Pivetti – attrice protagonista del Film
Giovanni Minerba – Direttore del Festival LGBT
Alessandro Lombardo – Presidente Ordine Psicologi Piemonte
Alessandro Battaglia – Coordinatore Torino Pride
Come di consuetudine, gli iscritti OPP potranno, presentando il tesserino di iscrizione, entrare a tutti gli eventi del Festival a prezzo ridotto.
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