Chiarimenti del commercialista su fatturazione elettronica
Con l’inizio del nuovo anno è ufficialmente entrata in vigore la tanto discussa fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia.
Non tutti i titolari di partita Iva saranno coinvolti dal nuovo adempimento, anche alla luce delle ultime disposizioni che ne hanno ulteriormente delimitato il perimetro di applicazione.
Ai contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi o il regime forfetario, già inizialmente esclusi, si sono infatti aggiunte le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato previsto dalla legge 398/91 e che non hanno conseguito nell’anno precedente proventi derivanti dall’attività commerciale superiori ad Euro 65.000.
Le legge di bilancio 2019, approvata lo scorso 30 dicembre, modificando alcune disposizioni contenute nel precedente DL 119/2018 (Decreto fiscale 2019), ha apportato ulteriori novità in tema di fatturazione elettronica.
Vediamo qui di seguito le principali novità ed i punti ancora da chiarire.
1) Mancata emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria
Con un provvedimento emanato lo scorso mese di novembre, il Garante della Privacy aveva ampiamente bocciato il sistema di fatturazione elettronica realizzato dall’Agenzia delle Entrate, in quanto ritenuto non in linea con le norme del regolamento UE sulla protezione dei dati personali.
In un successivo provvedimento pubblicato in data 20 dicembre, il Garante è ritornando sull’argomento ribadendo che “l’Agenzia delle Entrate deve limitarsi a memorizzare i soli dati che le sono necessari per effettuare i controlli automatizzati, escludendo la registrazione della descrizione del bene ceduto o del servizio prestato. A prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non devono essere coinvolti nel processo di fatturazione elettronica”.
Alla luce dell’ulteriore presa di posizione da parte del Garante della Privacy, la Legge di bilancio 2019 ha modificato parzialmente la normativa in tema di fatturazione elettronica, stabilendo che non possono essere emesse fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni sanitarie i cui dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Quindi, alla luce delle ultime previsioni normative, tutti gli operatori sanitari (compresi gli psicologi) non dovranno provvedere all’emissione della fattura elettronica con riferimento alle prestazioni di carattere sanitario i cui dati vengono trasmessi al Sistema TS. Viene quindi chiarito che l’emissione della fattura elettronica in riferimento a tali prestazioni non è facoltativa, come inizialmente si era vociferato, ma è del tutto vietata.
Al contrario, sempre secondo l’attuale dettato normativo, i professionisti saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica sia con riferimento alle prestazioni di carattere non sanitario, sia con riferimento alle prestazioni di carattere sanitario i cui dati non vengono trasmessi al Sistema TS a seguito dell’opposizione espressa dal paziente.
Si è quindi in presenza di due pareri del tutto contrastanti. Da un lato, il Garante della Privacy ha ingiunto l’Agenzia delle Entrate affinchè fornisca idonee istruzioni agli operatori sanitari (medici, psicologi, ecc.) affinchè in nessun caso sia trasmessa al Sistema di interscambio una fattura elettronica concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Dall’altro lato, invece, l’Agenzia delle Entrate impone ai professionisti l’invio attraverso il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche emesse in relazione alle prestazioni sanitarie i cui dati non vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
L’Agenzia delle Entrate sta attualmente vagliando diverse soluzioni tecniche da implementare sul Sistema di interscambio, al fine di risolvere le criticità in materia di protezione dei dati personali evidenziate dal Garante della Privacy. In tal modo si potrà procedere con l’invio al Sistema delle fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie senza violare l’attuale normativa sulla privacy.
Tra le principali soluzioni prospettate ci sarebbero:
1. La mancata archiviazione elettronica della fattura in formato integrale e la conservazione dei
soli dati fiscali necessari ai fini dei controlli automatizzati. Verrebbe quindi esclusa
dall’archiviazione informatica la descrizione del servizio erogato o del bene ceduto.
2. La cifratura dei dati che transitano attraverso il Sistema di Interscambio.
Tali soluzioni richiederanno tuttavia un periodo di tempo non brevissimo per poter essere implementate. Ci si chiede quindi se a breve l’Agenzia delle Entrate tornerà sull’argomento prevedendo, almeno fino al necessario adeguamento informatico del Sistema di Interscambio, il divieto assoluto di utilizzo della fattura elettronica con riferimento a qualsiasi prestazione di carattere sanitario.
A livello operativo, considerata l’attuale incertezza normativa, con riferimento alle fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie (emesse a seguito di opposizione da parte del paziente all’invio dei dati al Sistema TS), si consiglia, per il momento, di non procedere al loro invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Per il primo semestre 2019 è infatti prevista la non applicazione di sanzioni qualora la fattura venga inviata oltre il termine previsto di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (data di incasso del corrispettivo), ma comunque entro la data di liquidazione dell’Iva. Nella peggiore delle ipotesi, in caso di contribuente con liquidazioni iva mensili, si avrebbe quindi tempo fino al prossimo 15 febbraio per l’invio delle fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio. Si spera che prima di tale data l’Agenzia delle Entrate possa fornire gli opportuni chiarimenti in materia.
Si ricorda in ultimo che non è più necessario avere una numerazione distinta tra le fatture emesse in formato cartaceo e le fatture emesse in formato elettronico. Nell’ambito della prassi amministrativa precedente, l’utilizzo di distinte serie di numerazione per le fatture analogiche e per quelle elettroniche era stata assunta come condizione necessaria al fine di rispettare la disciplina in tema di conservazione
elettronica delle fatture.
In seguito all’entrata in vigore del DM 17 giugno 2014, i precedenti chiarimenti di prassi devono ritenersi superati. Le nuove disposizioni, infatti, non prevedono specifici vincoli legati alla coesistenza di processi di conservazione differenti (elettronica e tradizionale).
2) Ricezione delle fatture elettroniche passive
Tutti i professionisti titolari di partita Iva che non hanno adottato uno dei due regime fiscali agevolati oggi esistenti (regime dei minimi – regime forfettario), indipendentemente dal fatto che emettano o non emettano fatture elettroniche, perché magari svolgono solo attività di carattere sanitario i cui dati vengono inviati al Sistema TS, dovranno comunque attrezzarsi per la ricezione delle fatture
elettroniche passive emesse dai propri fornitori.
Per fare questo, ricordo che è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico (indirizzo di posta elettronica certificata o codice destinatario) ed è opportuno optare per la conservazione sostitutiva automatica da parte dell’Agenzia. Per le procedure tecniche vi rimando all’apposito focus pubblicato sul sito dell’Ordine nel mese di dicembre.
3) Applicazione della marca da bollo sulle fatture elettroniche
Con un comunicato stampa diffuso nella giornata dello scorso 28 dicembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato atto della firma, da parte del titolare del dicastero, di un decreto volto a semplificare il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche che transitano attraverso il Sistema di interscambio.
In particolare, l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019 dovrà avvenire:
1. Con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24;
2. In un’unica soluzione per tutte le fatture emesse nell’anno;
3. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Nel corpo della e-fattura è infatti presente la sezione “Dati bollo”, all’interno della quale sono contenuti i campi “Bollo virtuale” e “Importo bollo”. L’Agenzia delle Entrate avrà quindi la possibilità di conoscere l’importo dell’imposta dovuta su ciascuna fattura emessa dal professionista, sulla base dei dati contenuti nel documento elettronico.
Con il decreto firmato in data 28 dicembre viene inoltre prevista l’istituzione di un apposito servizio che consentirà agli operatori IVA di pagare l’imposta di bollo con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale, o attraverso l’utilizzo di un modello F24 che verrà predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Sulla copia cartacea della fattura elettronica (che per legge deve essere consegnata al privato cittadino non titolare di partita Iva) dovrà essere riportata la seguente dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014”.
Al contrario, sulle fatture relative a prestazioni sanitarie che continueranno ed essere emesse in formato cartaceo (in quanto i relativi dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria), la marca da bollo continuerà ad essere materialmente apposta sulla copia cartacea della fattura consegnata al cliente/paziente.
4) Contribuenti minimi e Contribuenti forfetari
Con riferimento ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica, si ricorda che i contribuenti forfetari ed i contribuenti minimi sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, sia con riferimento alle prestazioni di carattere sanitario (trasmesse o non trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria), sia con riferimento alle prestazioni di carattere non sanitario. I professionisti che hanno adottato il regime dei
minimi o il regime forfetario potranno quindi continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo.
Inoltre, nell’ambito del videoforum organizzato dal quotidiano Italia Oggi nella giornata del 15 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contribuenti forfetari sussiste l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture d’acquisto solo nel caso in cui costoro comunichino al loro fornitore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
Qualora il professionista non comunichi il proprio indirizzo telematico al fornitore, quest’ultimo dovrà trattarlo come un privato cittadino, inserendo nel campo “codice destinatario” dell’eventuale fattura elettronica emessa la sequenza di sette zeri (0000000) prevista per i privati cittadini, e dovrà consegnargli una copia cartacea del documento.
A riguardo si segnala che la Fondazione Nazionale Commercialisti ha sollecitato uno specifico chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Potrebbe infatti accadere che il Fornitore acquisisca autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista. Inserendo tale indirizzo in fattura, il professionista in regime forfettario o in regime dei minimi sarebbe
inconsapevolmente obbligato alla conservazione sostitutiva del documento.
Si ricorda comunque che rimangono invariate anche per i contribuenti forfetari e per i contribuenti minimi le specifiche regole di fatturazione elettronica già in vigore dall’anno 2015 per le prestazioni erogata in favore delle Pubbliche Amministrazioni.