Comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Introdotto l’obbligo di invio mensile a partire dal 2021 ed ampliati i dati da comunicare già con riferimento alle spese 2020
Un decreto del MEF dello scorso 19 ottobre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre) ha apportato rilevanti variazioni in termini di tempistiche di invio e di contenuto dei dati delle prestazioni sanitarie da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Alcune di queste variazioni saranno operative già con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2020, altre invece diverranno operative solo con riferimento alle spese sanitarie sostenute dal prossimo 1° gennaio 2021.
Spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020.
Con riferimento alle spese sanitarie sostenute a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, il decreto non interviene sulla tempistica di invio dei dati, confermando la scadenza annuale prevista per il prossimo 31 gennaio 2021.
Tuttavia, apporta delle modifiche al tracciato di invio dei dati prevedendo l’obbligo di indicazione, per ciascuna fattura, della modalità di pagamento della spesa (modalità tracciata o non tracciata).
Qualora l’incasso della fattura sia avvenuto mediante strumenti di pagamento non tracciabili, i relativi dati non verranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata del paziente. Questo in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie pagate a mezzo di strumenti di pagamento non tracciabili non sono fiscalmente detraibili.
Prima di procedere all’invio dei dati delle fatture emesse nell’anno 2020, il professionista dovrà quindi ricostruire le modalità di incasso.
Spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2021
Con riferimento alle spese sanitarie sostenute a partire dal prossimo 1° gennaio 2021, il decreto ha variato le tempistiche di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). In particolare, i soggetti tenuti all’invio dei dati dovranno provvedere alla loro trasmissione entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura.
Si passa quindi da un invio annuale (entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di emissione della fattura) ad un invio mensile (entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura).
Oltre alla cadenza dell’invio dei dati, il decreto apporta anche in questo caso rilevanti modifiche al tracciato, aggiungendo l’obbligo di indicazione delle seguenti informazioni:
1. Tipologia di documento fiscale emesso (fattura, ricevuta, scontrino, ecc.);
2. Natura Iva dell’operazione;
3. Modalità di pagamento (tracciabile/non tracciabile);
4. Eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Viene quindi esteso l’obbligo di invio dei dati con riferimento anche a quelle fatture per cui il paziente ha espresso l’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS.
Con riferimento a tali specifiche fatture, dovranno essere inviati esclusivamente i dati fiscali del documento, omettendo l’indicazione del codice fiscale del paziente.
Anche in questo caso, i dati non verranno inviati all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata del paziente.