Decreto Legge 119/2018, chiariti i termini di invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio
Il decreto legge n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 23 ottobre, confermando a tutti gli effetti l’entrata in vigore della “fatturazione elettronica generalizzata”, ha riscritto la disciplina Iva in tema di “termini di emissione delle fatture”, al fine di adeguarla alla nuova fatturazione elettronica.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, la disciplina Iva prevedeva l’obbligo di emissione della fattura all’atto dell’effettuazione dell’operazione.
Per le prestazioni professionali si applicava la regola prevista per le prestazioni di servizi, ovverosia la prestazione si considerava effettuata all’atto dell’incasso del compenso professionale, indipendentemente da quando la prestazione professionale fosse stata materialmente erogata.
La fattura doveva quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno di ricezione del pagamento del compenso professionale. In sostanza, la data fattura doveva coincidere con la data di ricezione del pagamento della prestazione.
Atteso che la fattura elettronica si considera emessa al momento della sua trasmissione al Sistema di Interscambio, basandoci sulla normativa previgente all’entrate in vigore del Decreto 119/2018, la fattura elettronica avrebbe dovuto essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di incasso del compenso professionale.
Questa normativa avrebbe causato non pochi problemi di carattere operativo, soprattutto in riferimento agli incassi tramite bonifico, i quali vengono spesso rilevati dai professionisti alcuni giorni dopo la data di effettivo pagamento.
Alla luce delle problematiche evidenziate dalle principali associazioni di categoria, nel mese di luglio l’Agenzia delle Entrate si era espressa con un’apposita circolare ammettendo la possibilità di trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio con un ritardo minimo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’Iva.
Tale affermazione aveva tuttavia suscitato non poche perplessità negli operatori, i quali richiedevano un intervento normativo che desse certezze.
Il Decreto Legge 119/2018 è quindi corso ai ripari, riscrivendo in parte la normativa Iva. In particolare il Decreto prevede che a partire dal 1° luglio 2019, le fatture possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (data di incasso del compenso professionale), purchè nel documento venga data evidenza, oltre della data di emissione della fattura, anche della data in cui è stato incassato in tutto o in parte il compenso professionale.
Si è in attesa della conversione in legge del Decreto e delle prime istruzioni operative che chiariscano, a livello pratico, cosa si intenda per “specificare la data in cui è stato incassato il compenso”.
Una soluzione plausibile potrebbe essere quella di indicare, quale data della fattura, la data di incasso del compenso professionale e di provvedere al suo inoltro al Sistema di Interscambio nei 10 giorni successivi.
Per quanto riguarda invece le fatture emesse nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019, il Decreto Legge 189/2018 ha previsto la disapplicazione o riduzione delle sanzioni in caso di tardivo invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
In particolare, non saranno applicate sanzioni in caso di invio della fattura al Sistema di Interscambio oltre la “data di incasso del compenso” ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica (mensile o trimestrale). Si applicherà invece una riduzione dell’80% delle sanzioni in caso di invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio oltre la “data di incasso del compenso” ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva del periodo successivo.
Per semplicità, se anche con riferimento al periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 30 giugno si applica la regola dei 10 giorni prevista dal Decreto, non si rischia di incorrere in sanzioni.
Nella relazione illustrativa al Decreto è stato inoltre chiarito che la riduzione delle sanzioni nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2019 si applicherà anche in caso di detrazione dell’Iva in assenza della fattura elettronica.