Il nuovo Decreto Liquidità. Stanziati 400 miliardi per favorire la liquidità di imprese e professionisti e sospensione dei versamenti tributari di aprile e maggio
Il nuovo Decreto Liquidità
Stanziati 400 miliardi per favorire la liquidità di imprese e professionisti e sospensione dei versamenti tributari di aprile e maggio
Dopo il Decreto Cura Italia, che ha introdotto i primi interventi di sostegno per imprese, professionisti, lavoratori e famiglie duramente colpiti dalla crisi economica legata all’epidemia di Coronavirus, è arrivato un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche.
Nella seduta dello scorso 6 aprile, il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un nuovo Decreto legge, denominato Decreto Liquidità, che cerca di sostenere ulteriormente l’economia duramente provata dal blocco delle attività. Il Decreto si muove su due direttrici principali. Da un latom si cerca di dare una boccata d’ossigeno a imprese e professionisti, iniettando liquidità nelle loro casse (si parla di uno stanziamento che dovrebbe arrivare complessivamente a 400 miliardi di euro). Dall’altro lato, si prosegue con la sospensione di alcuni adempimenti fiscali, anche se con molti distinguo e limiti.
Qui di seguito vengono forniti i primi chiarimenti a riguardo, con la premessa tuttavia che si tratta di disposizioni che dovranno trovare conferma del testo definitivo del Decreto legge che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore.
Sostegno finanziario ad imprese e professionisti
La “potenza di fuoco” messa in campo per favorire la liquidità immediata delle imprese e dei professionisti ammonta a 400 miliardi di euro. Si tratta principalmente di finanziamenti che saranno garantiti dallo Stato attraverso la SACE S.p.A. (società della Cassa Depositi e Prestiti) e il Fondo di garanzia delle PMI.
In particolare, per i prestiti più piccoli, fino ad un massimo di 25.000 euro, il prestito per lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese sarà automatico. Viene introdotta per tutti una procedura super agevolata, senza istruttoria né da parte delle banche né da parte del Fondo di garanzia. In questo caso, il Fondo centrale PMI rilascerà garanzie, anche ai professionisti, pari al 100% del prestito (fino ad un massimo di 25.000 euro) senza valutazione del merito di credito, purché tali finanziamenti:
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prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
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abbiano una durata fino ad un massimo di 72 mesi;
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siano di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.
Sospensione dei versamenti fiscali
Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto dispone un rinvio modulato dei versamenti di ritenute, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori in scadenza nei mesi di aprile e maggio. La sospensione, prevista sia per gli esercenti attività d’impresa sia per i lavoratori autonomi, è modulata sulla base dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019, tenendo conto di una soglia pari a 50 milioni di euro.
In sostanza, il Decreto Liquidità prevede che i soggetti che hanno realizzato ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a 50 milioni di euro possono non eseguire i versamenti sopra menzionati in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, qualora si sia verificato un calo dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, e nella medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Per coloro che hanno iniziato la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019, vale la medesima sospensione.
I versamenti sospesi saranno recuperati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con un versamento entro il prossimo 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.
A riguardo, è stata potenziata la collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali ed assistenziali per la verifica della diminuzione dei ricavi e/o compensi, condizione necessaria per fruire dell’ulteriore sospensione.
Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo
Per i lavoratori autonomi che hanno conseguito nell’anno 2019 ricavi non superiori a 400 mila euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al prossimo 31 maggio 2020. In sostanza, le somme percepite nei mesi di aprile e maggio 2020, per redditi di lavoro autonomo e altri redditi, da parte dei professionisti che rispettano il limite di ricavi di cui sopra, non saranno assoggettate a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
In queste ipotesi, i professionisti devono omettere l’indicazione della ritenuta in fattura. Chi si avvale di tale opzione rilascia una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella causale della fattura la seguente dicitura: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 62, comma 7, del Decreto legge n. 18 del 2020.”
Il versamento delle ritenute non applicate dovrà avvenire in autoliquidazione da parte del professionista stesso entro il 31 luglio 2020. L’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Agevolazione acquisto prima casa
Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per conservare le agevolazioni fiscali ricollegate all’acquisto della “prima casa”. Resterebbero quindi sospesi fino alla fine dell’anno – se non ancora scaduti alla data del 23 febbraio scorso – per riprendere a decorrere a partire dal 1° gennaio 2021:
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il termine di diciotto mesi entro il quale l’acquirente che, al momento della stipula dell’atto di acquisto non era residente nel territorio del Comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni, deve provvedere al trasferimento della residenza nel predetto Comune;
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il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con le agevolazioni prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, per non perdere le agevolazioni fruite, deve acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale;
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il termine di un anno entro il quale l’acquirente che ha fruito delle agevolazioni, pur essendo in possesso di altra abitazione, deve venderla;
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il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha venduto l’immobile acquistato con le agevolazioni deve procedere all’acquisto di un nuovo immobile agevolato, allo scopo di beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 448/98.
Depenalizzati i versamenti degli acconti su base previsionale
Resta l’obbligo di versare gli acconti di IRPEF e IRAP per l’anno 2020, ma vengono parzialmente depenalizzati eventuali omessi o insufficienti pagamenti effettuati applicando il conteggio su base previsionale.
Il Decreto dispone la non applicazione delle sanzioni in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto delle imposte dirette se l’importo pagato dal contribuente, su base previsionale, non si rileva inferiore all’80% dell’importo effettivamente dovuto. Per “dovuto” si intende la somma che risulterebbe effettivamente di spettanza del fisco a titolo di acconto per l’anno 2020 sulla base della dichiarazione dei redditi di competenza dell’anno 2019.
Differimento del termine per la consegna delle Certificazioni Uniche
È differito al 30 aprile il termine, scaduto il 31 marzo, entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche.
Modello 730 a distanza
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati potranno gestire da remoto, con modalità telematiche, l’attività di assistenza fiscale per la predisposizione dei modelli 730. La norma prevede espressamente la possibilità che i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati possano inviare la copia per immagine della delega ai fini dell’accesso alla dichiarazione precompilata, unitamente alla documentazione necessaria e ad una copia del documento d’identità.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Si ampliano le tipologie di spesa ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del decreto Cura Italia) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP3 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonali (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).