Obbligo di preventivo scritto per i professionisti a partire dal 29 agosto 2017
La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (Legge N. 124 del 4 agosto 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 agosto ed entrate in vigore lo scorso 29 agosto, ha introdotto un ampio ventaglio di novità in diversi settori, tra cui anche quello delle professioni regolamentate.
In tale ambito, sono state apportate alcune modifiche in tema di oneri informativi e di comunicazione al cliente del compenso professionale.
Prima dell’entrata in vigore della Legge N. 124/2017, la precedente disciplina (dettata dal DL 1/2012) si limitava a prevedere che:
1. Il compenso per le prestazioni professionali fosse pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, nelle forme sancite dall’ordinamento;
2. Il professionista dovesse adempiere ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, relativamente al grado di complessità dell’incarico e di tutti gli eventuali oneri prospettabili dal professionista per l’adempimento dell’incarico stesso (dal momento del conferimento fino alla conclusione dello stesso).
Inoltre, sempre il DL 1/2012, prevedeva espressamente che la misura del compenso:
1. Dovesse essere preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;
2. Dovesse essere adeguata all’importanza dell’opera.
Fino ad oggi, quindi, il legislatore non aveva specificato le modalità con le quali gli oneri informativi posti in capo al professionista dovessero essere resi al cliente.
Con la Legge N. 124/2017 è stato precisato che, sia gli oneri informativi a favore del cliente (complessità dell’incarico ed eventuali oneri prospettabili), sia il preventivo di massima, devono essere forniti al cliente “obbligatoriamente in forma scritta o digitale”.
In pratica, per tali adempimenti, il professionista non potrà più ricorrere alla forma verbale. Viene invece lasciata ampia discrezionalità in merito alla scelta della forma scritta o digitale.
Con particolare riferimento alla “forma digitale” della comunicazione, la norma, senza prevedere alcuna ulteriore specificazione, sembrerebbe includere tra le possibili forme di comunicazione qualsiasi documento di natura elettronica, quali mail e relativi allegati.
A prescindere dal nuovo obbligo imposto dalla “Legge per il mercato e la concorrenza”, si ritiene comunque che la forma scritta per il preventivo sia sempre la forma migliore. Il vecchio DM 140/2012 (Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale) ha infatti previsto espressamente che l’assenza della prova di un “preventivo di massima”, ai fini della liquidazione degli onorari, costituisce un elemento di valutazione negativo.
In ultimo si evidenzia che sempre la Legge 124/2017 (art. 1, comma 152) impone ai professionisti iscritti ad Ordini e Collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.