Obbligo di stipulare una polizza RC
Entra in vigore a partire dal 13 agosto 2014 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per gli psicologi libero professionisti.
La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.
Obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale.
Dpr 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale,
comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive
di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente
articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto
Il testo della proroga – Nelle more dell’emanazione della disciplina
organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le
professioni sanitarie, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, e il comma 5.1 dell’articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:
“5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli
obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’alinea del medesimo comma 5″».