Parere sul percorso di autorizzazione ed accreditamento, circa la figura dello psicologo in organico nelle S.R.P.
In riferimento alle DGR 30-1517/2015 e successive integrazioni e modifiche: 29-3944 del 19/09/2016, e 41-6886 del 18.5.2018
Codesto Ordine si pregia di voler fornire un parere circa le normative in oggetto, in particolare sulla loro corretta applicazione, in ordine al processo avviato di Autorizzazione ed Accreditamento.
Le ragioni che ci inducono alla seguente pronuncia si sostanziano nelle seguenti motivazioni:
- come Ordine abbiamo dialogato con gli Assessorati di competenza, alla integrazione delle suddette norme, in particolare per quello che ci riguarda, ossia la possibilità che la figura dello psicologo non fosse esclusa, ridotta o mortificata in questo nuovo assetto normativo;
- molti degli iscritti al nostro Ordine lavorano nelle Strutture Residenziali Psichiatriche a vario titolo, e ci giunge una forte preoccupazione unita ad un certo disorientamento circa le possibilità occupazionali nel prossimo futuro;
- con il dispiegarsi del processo di Autorizzazione ed Accreditamento inoltre, ci giungono segnalazioni di notevoli difformità nella applicazione della griglia di valutazione Regionale, ad opera delle Commissioni di Vigilanza; in particolare circa le norme che riguardano la presenza dello psicologo negli organici delle S.R.P.
Ciò detto, ci permettiamo di riassumere brevemente il percorso legislativo dispiegatosi negli ultimi anni, prima di formulare un parere in nome e per conto dei colleghi che qui rappresentiamo.
Con gradi di approssimazione e modifica il perno della questione è la possibilità che gli psicologi operino ancora nella Residenzialità Psichiatrica come richiamato nella DGR 29 pag. 21 allegato B punto 9 e (4° e 5° capoverso). Nella norma si afferma che “Per consentire lo svolgimento di attività di tipo riabilitativo, quali psicoeducazione, riabilitazione cognitiva, ecc., fino a un massimo del 30% del monte ore previsto per Educatore/Tecnico della riabilitazione potrà essere garantito da personale con titolo di psicologo”
Sempre nella stessa DGR si afferma in più paragrafi, relativi ai requisiti per autorizzazione ed accreditamento, anche che “Per motivate esigenze di assistenza, nell’ambito del monte ore delle seguenti figure professionali: infermieri, educatori/tecnici della riabilitazione, OSS, è possibile ridistribuire fino al 30% delle ore complessive all’interno del monte ore delle stesse categorie”
Già a questo punto sorge un legittimo dubbio, ossia se queste quote siano sovrapponibili o meno. Lo psicologo ammesso a coprire il 30% delle ore delle figure su indicate, può collocarsi per “motivate esigenze di assistenza” anche nella seconda?
Nella DGR 41 allegato B con particolare riferimento alle Strutture SRP3 in più si afferma che si auspica un “Rafforzamento della funzione riabilitativa delle SRP 3, prevedendo, anche a titolo sperimentale, che il monte ore attualmente definito per educatori o tecnici della riabilitazione psichiatrica possa essere coperto anche “integralmente” da personale con il titolo di psicologo/psicoterapeuta, oltre il limite ordinario di flessibilità già riconosciuto a regime nella misura del 30%.”
Ad ampliare e complessificare il campo nell’ allegato A, pag. 3, della predetta norma si afferma che “Quanto stabilito nella D.G.R. n. 29-3944/2019 e s.m.i., Allegato B, punto 9 “Figure professionali”, terzultimo capoverso, è sostituito come segue: “Inoltre, al fine di valorizzare le esperienze acquisite, in fase di prima applicazione del presente provvedimento gli operatori non in possesso dei titoli sopraelencati ai punti da 1 a 8 e non in possesso di titolo di Operatore socio-sanitario (OSS), possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali OSS, purché alla data del 19.9.2016 abbiano avuto i seguenti requisiti:
– già in servizio presso la struttura residenziale,
– in possesso del titolo professionale regionale di Operatore tecnico di Assistenza (OTA) oppure di quello di Assistente domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) oppure di altri titoli di studio o profili professionali di livello pari o superiore afferenti all’area sanitaria o socio-sanitaria;
– in possesso di una certificazione rilasciata dal datore/i di lavoro che attesti un’esperienza in tali strutture di almeno due anni nel supporto alle funzioni previste dalla normativa vigente per il profilo professionale dell’OSS (rif. Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001). In fase di prima applicazione e limitatamente alla durata della fase transitoria, gli altri operatori possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali OSS, a condizione che alla data del 19.9.2016 abbiano avuto i seguenti requisiti:
– già in servizio presso la struttura residenziale;
– in possesso di una certificazione rilasciata dal datore/i di lavoro che attesti un’esperienza in tali strutture di almeno due anni nel supporto/ausilio alle funzioni previste dalla normativa vigente per il profilo professionale dell’OSS. Rispetto a tali operatori, i soggetti gestori delle relative strutture in cui svolgono la loro attività dichiarano, nell’ambito dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento, l’impegno ad garantire, entro il termine della fase transitoria stabilito in data 8.9.2020, la presenza di personale qualificato secondo le modalità che verranno definite a livello regionale, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi”.
A conclusione nel succitato Allegato A si fa riferimento anche ai cambiamenti legislativi a livello nazionale “Per tutto quanto non citato nel presente provvedimento, si richiama quanto previsto dalla D.G.R. n.29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B riguardo alle figure professionali, nel rispetto delle novità legislative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento alla L. n. 3 dell’11.1.2018, artt. 6 e segg., in materia di riordino delle professioni sanitarie”
In questo caso si fa riferimento alla cosiddetta Legge IORI che intervenendo sulla figura degli educatori senza titolo, stabilisce una fase transitoria che delinea la possibilità di acquisire una qualifica se in possesso di determinati requisiti. Questo a maggior ragione vale per gli psicologi che ad oggi si trovano a lavorare come educatori.
In considerazione di quanto sopra, ed in virtù dei compiti e doveri di un Ordine, in questa fase transitoria, ove la discrezionalità e la confusione, possono recare danno ed essere di intralcio allo sviluppo delle norme in oggetto, esprimiamo il seguente parere rivolto ai Dipartimenti di Salute Mentale, alle Commissioni di Vigilanza delle ASL ed infine agli organi Regionali di riferimento.
Al fine di:
- tutelare l’iter normativo Regionale in atto, specie nella sua fase transitoria;
- evitare ricorsi o atti illeciti rispetto alle normative nazionali in fase di attuazione e definizione;
- tutelare il lavoro dei nostri iscritti;
- tutelare la continuità assistenziale, prevista ma non ben definita, soggetta cioè alla discrezionalità delle Commissioni di Vigilanza, rilevata dai nostri iscritti e facilmente documentabile.
Si ritiene utile, in questa fase normativa, applicare alla figura dello psicologo quanto già espresso nella DGR 41 allegato B, ed estendere il suo contenuto dalle SRP3 a tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche: prevedendo cioè anche a titolo sperimentale, che il monte ore attualmente definito per educatori o tecnici della riabilitazione psichiatrica possa essere coperto anche “integralmente” da personale con il titolo di psicologo/psicoterapeuta, oltre il limite ordinario di flessibilità già riconosciuto a regime nella misura del 30%.”