PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE REGIONALI PROFESSIONALITÀ SANITARIE PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI VALIDE PER L’ANNO 2024
Si segnala che dal seguente link https://www.aslcittaditorino.it/strutture/comitato-zonale/ è possibile accedere all’informativa utile per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie regionali delle Professionalità Sanitarie PSICOLOGI e PSICOTERAPEUTI valide per l’anno 2024, in gestione al Comitato Zonale di Torino ai sensi dell’art. 19, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
Si ricorda che le domande di inclusione nelle graduatorie anno 2024 delle Professionalità Sanitarie PSICOLOGI e PSICOTERAPEUTI gestite dal Comitato Zonale di Torino valide l’ambito della Regione Piemonte dovranno essere compilate ed inviate on line, tramite il portale web ISON al quale si accede attraverso il seguente link:
https://tocz-graduatorie.iscrizioneconcorsi.it/
Il portale è disponibile, per coloro che non fossero già registrati, per la registrazione utente e la consultazione del manuale delle
istruzioni (per la registrazione e la compilazione).
Dal 1° gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023 sarà possibile effettuare la compilazione e l’invio della domanda.
REQUISITI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA (ART 19 A.C.N. DI CATEGORIA 31.03.2020)
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria devono possedere, alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda (31.01.2022), i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro paese appartenente alla U.E. incluse le equiparazioni
disposte dalle leggi vigenti;
b) iscrizione all’albo professionale;
c) diploma di laurea in psicologia, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
d) diploma di specializzazione post lauream, universitario, previsto nell’Allegato 2 A.C.N. 31.03.2020, o scuola privata riconosciuta dal M.I.U.R..
Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n.56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia e per la disciplina di psicoterapia” (art.19, comma 4, A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i.).
Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
– fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15.10.1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
– fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente (tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle quote “A”e “B” del fondo di previdenza generale ENPAM e degli altri enti previdenziali, ove previsto o che fruiscano dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale-APP);
– essere titolari, a prescindere dal numero delle ore, di incarico a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale professionista sanitario.
Ciascuna domanda dovrà riguardare una sola area disciplinare; pertanto, da parte del professionista psicologo/psicoterapeuta che intenda iscriversi ad entrambe le graduatorie per le due discipline (psicologia – psicoterapia) dovranno essere presentate domande distinte.