Prestazioni sanitarie fatturate ai privati: fattura elettronica vietata anche nell’anno 2020
Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 conferma anche per il prossimo anno il divieto di fatturazione elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Tale limitazione era inizialmente prevista in via transitoria per il solo anno 2019,
Il divieto riguarda tutte le prestazioni di carattere sanitario rese nei confronti di privati, indipendentemente dalla qualifica del soggetto che le eroga (sia esso una persona fisica o un ente) e dalla circostanza che il prestatore sia o meno tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Anno 2019 – Introduzione del divieto
Lo scorso anno la Legge di Bilancio 2019 ha previsto, per il solo anno 2019, il divieto di emissione della fattura in formato elettronico relativamente alle operazioni poste in essere da coloro i quali erano tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati erano da inviare al Sistema TS e indipendentemente dall’opposizione all’invio da parte del soggetto interessato.
Tale disposizione è stata emanata a fronte dei rilievi mossi dal Garante della privacy (provvedimento del 20/12/2018) al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, il D.L. 145/2018 ha esteso il divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (come ad es. logopedisti, fisioterapisti, podologi), in riferimento alle prestazioni di carattere sanitario effettuate nei confronti delle persone fisiche.
In risposta all’interpello n. 78 del 19/03/2019 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il divieto di invio delle fatture elettroniche opera in relazione alla natura sanitaria della prestazione, a prescindere dalla natura del soggetto che la eroga (Professionista persona fisica o Società) e dall’obbligo di invio dei relativi dati al Sistema TS.
Al contrario, restano soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni effettuate in ambito professionale diverse da quelle sanitarie come, ad esempio, le consulenze, le formazioni, le relazioni peritali.
Devono inoltre essere documentate da fattura elettronica le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi da persone fisiche, come, per esempio, le fatture emesse da un professionista ad una Società o ad un’Associazione senza scopo di lucro a fronte di una prestazione sanitaria erogata per suo conto ad una persona fisica.
In riferimento a quest’ultima ipotesi, le fatture elettroniche emesse alla società o all’associazione in relazione alla prestazione sanitaria erogata, non devono riportare i nomi dei pazienti o altri elementi in grado di identificarli (Agenzia Entrate, risposta all’interpello N. 307 del 24/07/2019).
Anno 2020 – prosegue il divieto
Per effetto di quanto previsto dal D.L. 124/2019 (Decreto collegato alla Legge di bilancio 2020), il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie resterà in vigore anche per il prossimo anno, con le medesime modalità sopra esposte.
Contribuenti forfetari – non tenuti all’utilizzo della fattura elettronica
Si ricorda, in ultimo, che i professionisti che hanno aderito al regime forfettario sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, anche con riferimento alle prestazioni di carattere non sanitario.
La legge di bilancio 2020 (attualmente in fase di definizione) dovrebbe mantenere tale esclusione, introducendo esclusivamente un’agevolazione per coloro i quali, pur adottando il regime forfettario, decidono di utilizzare facoltativamente la fattura elettronica.
In tal caso, infatti, la legge di bilancio 2020 dovrebbe introdurre la riduzione di un anno dei termini di accertamento.
Resta comunque fermo anche per loro il divieto di emissione delle fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni sanitarie fatturate direttamente alle persone fis