Proroga del termine di versamento delle tasse al 30 settembre 2019 per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA).
Lo scorso 27 giugno è stato approvato il Ddl. di conversione in legge del “Decreto crescita” (Decreto Legge 34/2019).
In sede di conversione del decreto è stata predisposta la proroga, al prossimo 30 settembre 2019, del termine per il versamento dei debiti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed Iva, a favore dei contribuenti che svolgono attività interessante dai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Gli ISA sono il nuovo strumento predisposto dall’Agenzia delle Entrate per sostituire, a partire dalle dichiarazioni dei redditi relative all’esercizio 2018, i vecchi studi di settore.
L’intervento di quest’anno si presenta molto più ampio rispetto alle proroghe che hanno caratterizzato gli scorsi anni, in quanto:
– Ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30/06/2019 al 30/09/2019;
– Non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% normalmente prevista per lo slittamento della scadenza dei versamenti dal mese di giugno al mese di luglio.
La proroga al 30/09/2019 dei versamenti delle tasse, si applica a quei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
1. Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
2. Dichiarano ricavi o compensi non superiore ad Euro 5.164.569.
Il codice attività previsto per l’esercizio della professione dello psicologo (86.90.30 – Attività svolta da psicologi) è soggetto al nuovo Indice sintetico “AK20U” e, pertanto, rientra a pieno titolo nei casi di proroga dei versamenti al prossimo 30/09/2019.
La proroga dei versamenti interessa quindi i seguenti soggetti:
1. Professionisti titolari di partita Iva che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA;
2. Soci di Associazioni professionali o di Società di persone che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA;
3. Soci di società di capitali “trasparenti” che adottano uno dei codici attività Ateco soggetti agli ISA.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione N. 64 dello scorso 28 giugno, ha chiarito che la proroga si applica anche ai contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi “Indici di affidabilità fiscale” e che per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2018:
– Hanno applicato il regime forfettario di cui all’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014;
– Hanno applicato il regime di vantaggio ex art. 27 del Dl 98/2011.
A titolo esemplificativo, rientrano nella proroga i seguenti versamenti:
1. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;
2. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;
3. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRES;
4. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (5% – 15%) dei contribuenti forfettari;
5. Il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (5%) dei contribuenti minimi;
6. Il saldo 2018 dell’addizionale regione dell’IRPEF;
7. Il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale dell’IRPEF;
8. Il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”.
Il differimento al 30/09/2019 del termine per il versamento delle tasse ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione del debito, di ridurre a tre il numero massimo delle rate, le quali scadranno:
1. Per i contribuenti titolari di partita IVA:
a. Il 30 settembre 2019;
b. Il 16 ottobre 2019;
c. Il 18 novembre 2019;
2. Per i contribuenti non titolari di partita IVA:
a. Il 30 settembre 2019;
b. Il 31 ottobre 2019;
c. Il 2 dicembre 2019.
Resta invece invariata la scadenza del 30 novembre 2019 per il pagamento il secondo acconto delle tasse per l’anno 2019.