Replica dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte al Corriere di Novara
La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha inviato una richiesta di rettifica in riferimento ad una pubblicità di un Counselor apparsa sul Corriere di Novara in data 28/04/2016.
Qui sotto troverete il testo inviato al giornale.
Egr. Direttore,
in riferimento all’annuncio pubblicitario dal titolo “Counseling e Costellazioni Familiari. “Omissis” operatore accreditato da “Omissis” e “Omissis”, scuole ed associazioni di categoria” pubblicato giovedì 28 aprile 2016 sulle pagine da lei dirette, desideriamo fornire alcune precisazioni.
Il contenuto dell’articolo non solo risulta lesivo dell’immagine della professione di psicologo ma può anche indurre il lettore in inganno. Infatti come previsto dall’art. 2 D.Lgs., n. 145/2007, può essere definita ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.
È inoltre necessario precisare che non tutte le terapie psicologiche sono lunghe e che i metodi di cui parla il signor “Omissis” (counseling e costellazioni familiari) sono propri della cultura psicologica e da lì nascono e si sviluppano e come tali sono strumenti propri della professione dello psicologo.
Con riferimento proprio ai metodi citati dal signor “Omissis” e riportati nell’articolo di cui sopra, in questa sede ne approfittiamo per informarla di una recente sentenza del TAR Lazio (Sez. 3 ter, n. 13020/2015) che, nel disporre la cancellazione dell’associazione Assocounselling dall’elenco delle attività non regolamentate di cui alla L. 4/2013 (legge citata in calce all’articolo da voi pubblicato), ha accertato l’interferenza delle attività di counselling con quelle, di natura sanitaria, riservate al professionista psicologo.
Un’altra sentenza (16562/16) conferma il reato di abuso di professione di psicologo per un counselor non psicologo. Queste sentenze sanciscono definitivamente che tali tecniche sono riservate per legge come da legge 56/89 solo alla figura dello psicologo. Con conseguente possibilità per quest’ultimo di vedere tutelati i propri interessi, tanto in sede civile quanto in sede penale, in caso di abuso.
Certi di una vostro riscontro inviamo cordiali saluti.
Ordine degli Psicologi del Piemonte